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Le azioni a difesa della proprietà e del possesso.

Parliamo sempre di proprietà e di possesso, ma in verità non sono la stessa cosa e giuridicamente esiste una differenza ben definita.
 
La" Proprietà", è "il diritto reale di godere e disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo". E’ in definitiva uno "stato giuridico formale"
 
Il "Possesso" invece è avere "la piena disponibilità di una cosa". E’ in definitiva  "uno stato di fatto"
 
Entrambi tali diritti, vanno esercitati nei limiti consentiti dalla legge.

 La legge pone particolare attenzione alla difesa della Proprietà e del Possesso

La difesa della proprietà è regolata dal cod. civ. dagli artt. 948/951; la difesa del possesso dagli artt. 1168/1170.
 
I diritti si tutelano (e cioè si difendono) mediante “l’azione”, cioè con il ricorso all’autorità giudiziaria con un apposito procedimento detto “giudizio”.
 
Il “pos­sesso”, pur essendo uno stato di fatto”, è tutelato dalla legge che lo presume conforme al diritto (vietando, di conseguenza, ogni azione esercitata con violenza e clandestinità, per non turbare l’ordine giuridico).
 
Le azioni « petitorie » (a difesa della proprietà)
 
 
1) L’azione di « rivendicazione »:
 
E’ la più notevole, e mira al recupero della cosa che altri possieda o detenga contro la volontà del proprietario.
 
L’azione si propone contro il possessore o il detentore nei cui confronti occorre che il proprietario provi il suo diritto. L’azione e ammessa anche se il possessore o il detentore passa la cosa ad un terzo, dopo che il pro­prietario ha iniziato la sua azione: (art. 948 cc)
 
2) L’azione « negatoria »:
 
E’ l’azione che il proprietario può essere costretto a promuovere per difendere I’integrità del suo diritto contro quelli che pretendano di esercitare sulla cosa un diritto reale o che, comunque, arrechino turbative o molestie all’esercizio del suo diritto.
 
La legge anche in questo caso concede con "l’azione negatoria” la sua protezione al proprietario, permettendogli di accertare la illegittimità della pretesa avanzata dal terzo e di ottenere la cessazione delle molestie e delle turbative insieme ad un risarcimento del danno ricevuto: (art. 949 cc).
 
3) L’azione di regolamento di confini e di apposizione di ter­mini:
 
E’ l’azione che il proprietario di un fondo promuove chiamando in giudizio i suoi vicini perchè sia determinato il confine (in tutto o in parte) della sua proprietà, qualora esso sia incerto; o perche esso sia visibilmente segnato con appositi “termini”, se, pur non sussistendo alcuna incertezza, si vuole evitare ch’essa possa sorgere in avvenire: (artt. 950/ 951cc).
 
Le azioni "possessorie" (a difesa del possesso)
 
Indipendentemente dalla esistenza o meno di un diritto reale che giustifichi il possesso, la legge protegge in modo pronto ed efficace la realtà dello “stato di fatto” del possesso come ta­le, tutelando il possessore per evitare che tale stato di fatto, per legittimo o illegittimo che sia, possa essere direttamente ed impunemente sovvertito o turbato.
 
La legge, pertanto, tutelando direttamente il possesso, ne garantisce la conservazione nei confronti di chiunque voglia turbarlo o impedirlo, e, quindi, anche nei confronti del titolare del diritto che, privato del possesso, cerchi di ottenerlo facendosi ragione da se contro il possessore.
 
Ma anche il titolare del diritto può agire e sperimentare le vie legali con le apposite azioni predisposte dalla legge a sua difesa; e solo dopo un tale giudizio la cosa potrà essere tolta al possessore, che dovrà restituirla al suo riconosciuto legittimo proprietario.
 
Sino a quando però il giudizio petitorio” non avrà dato il suo defini­tive responso sulle ragioni addotte dal titolare del diritto sulla cosa controversa, è al possessore della cosa che la legge accorda la precedenza nella difesa.
 

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