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Le azioni di “denuncia di nuova opera” e di “danno temuto”.

Contrariamente a come appare dal titolo, non vogliamo parlare della "denuncia di inizio dei lavori di una nuova costruzione", bensì di quelle azioni previste dal Codice Civile quando una cosa o "immobile" sul quale cade un diritto o su cui si esercita un possesso, corre il rischio immediato di essere occasionalmente danneggiato dall’attività o da una cosa di un terzo.

Il tali casi la legge appresta dei provvedimenti cautelativi, eseguibili con urgenza, allo scopo di evitare il verificarsi di un danno , rinviando ad una fase giudiziaria successiva l’esame più approfondito dei diritti delle parti. Le suddette azioni sono: "La denuncia di nuova opera" e quella "di danno temuto" e sono regolate rispettivamente dagli articoli 1171 e 1172 del codice civile.

1°) Denuncia di nuova opera (Articolo 1171 del c.c.)

E’ quell’azione che il proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (o anche un semplice possessore) può promuovere , quando abbia motivo di temere che un danno stia per derivare alla sua proprietà da una "nuova opera" (costruzione a distanza non legale, scavo, demolizione, apertura di una finestra ecc.) da altri, iniziata sul proprio o sull’altrui fondo.

In tali casi costui può chiedere all’autorità giudiziaria (Pretore) di procedere ad un "accesso" per accertare il fatto denunziato e vietare la continuazione dell’opera, od ordinarne la continuazione con le opportune cautele.

Questa azione non può essere promossa se l’opera è già stata ultimata , o se è già trascorso più di un anno dal suo inizio.

2°) Denuncia di danno temuto (Articolo 1172 del c.c.)

Anche in questo caso, è l’azione che il proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, o anche il semplice possessore , può promuovere , quando abbia motivo di temere che l’immobile oggetto del suo diritto o del suo possesso, corra il rischio grave e prossimo di essere danneggiato da un edificio , da un albero, o da qualunque altra cosa appartenente ad altri.

(Come per esempio può avvenire quando lo stabile di un vicino minaccia di crollare , con danno a quello del denunziante)

In tali casi egli può richiedere all’autorità giudiziaria (Pretore) , previo l’accertamento dei fatti denunciati, di ordinare quanto occorra per ovviare ogni pericolo di danno.

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