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Le fonti di energia alternativa. Linee guida e la meta del 2020.

Nella seduta di oggi, 30 novembre 2010,  il Consiglio dei Ministri ha sbloccato preliminarmente lo schema del decreto legislativo, che recepisce la direttiva CE, promotrice dell’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili alla data dell’anno 2020. Ogni Stato dell’Unione dovrà adeguare le proprie normative alla direttiva, una volta che essa sarà varata definitivamente.

 
L’obiettivo è fissato al 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020, specificando che a quella data, la percentuale di energia, sempre prodotta da fonti rinnovabili, dovrà essere almeno pari al 10% del consumo totale di energia, nel settore dei trasporti.
 
Nello stesso schema è previsto l’adeguamento dei nuovi edifici o delle ristrutturazioni consistenti, fino al raggiungimento, a scaglioni ed entro il quarto anno dall’approvazione del Decreto, del 50% di energia rinnovabile.
 
Ma vediamo più da vicino quella che è ad oggi la situazione dell’eolico e del fotovoltaico
 
 
Le leggi finalmente ci sono, ma preoccupa la burocrazia periferica.
 
Nella  Gazzetta Ufficiale n° 219 del 18 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, relativo alle linee guida previste inizialmente dal decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n°387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e più precisamente dall’articolo 12 comma 10 che di seguito riportiamo:
………….
Art. 12.
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
 
Comma 10.
 
In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
 
Alle Regioni sono stati concessi 90 giorni di tempo per adeguarsi.
 
 
In mancanza di tale adeguamento le fonti alternative rischiano di rimanere bloccate a causa dell’eccesso di burocrazia e mancanza di iniziativa, per un settore così importante ed essenziale per lo sviluppo di un Paese industriale.
 
Non a caso, un importante quotidiano tedesco, in un articolo a carattere generale sulle energie alternative, si è chiesto come mai l’Italia che è per antonomasia il paese del sole,  abbia una produzione minima rispetto alla Germania che ha una quantità di sole annua inferiore del 40% rispetto a quella della nostra penisola.
 
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