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Le tettoie devono rispettare le distanze di legge dai confini.

La Corte di Cassazione  con Sentenza  n. 16776/2012 del 2 ottobre 2012 ha sancito che costituisce costruzione anche un manufatto privo di pareti, quale può essere una tettoia, avente carattere di stabilità e consistenza, e che, pertanto, deve rispettare le distanze di legge dai confini e dai fabbricati limitrofi.

E’ senza dubbio una sentenza importantissima, che interesserà un gran numero di nostri lettori.

Si sta parlando di una semplice tettoia, provvista  di copertura e bloccata al suolo, tipo quella di cui alla immagine seguente:

   A

A maggior chiarimento riportiamo il testo della sentenza, con evidenziati i punti salienti della stessa, leggendo i quali, il lettore, comprenderà di trovarsi o meno in una simile situazione

                                              Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. Ord. del 02.10.2012, n. 16776

                                                                    Presidente Goldoni – Relatore Falaschi
Considerato in fatto
V.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 30 novembre 2009 che nell’ambito del giudizio promosso dallo stesso ricorrente per ottenere la condanna del Circolo Tennis O. B.di B.P. alla rimozione di una struttura metallica con tettoia realizzata in violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno provocato sul muro di confine, di proprietà dell’attore, dall’ancoraggio della predetta struttura, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettava la domanda attorea relativa alla richiesta di rimozione della tettoia.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di impugnazione.
Il Circolo intimato non si è costituito.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ritenuto in diritto
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con l’unica censura il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per essersi la corte di merito, nel rigettare la sua richiesta di rimozione della tettoia, conformata ad un indirizzo assolutamente minoritario in giurisprudenza.
Il motivo è fondato.
Rappresenta principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte che “costituisce costruzione anche un manufatto privo di pareti ma realizzante una determinata volumetria, e pertanto la misura delle distanze legali per verificare se il relativo obbligo è stato rispettato deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso” (cfr Cass. 14 marzo 2011 n. 5934; Cass. 29 dicembre 2005 n. 28784; Cass. 21 dicembre 1999 n. 14372; Cass. 10 novembre 1998 n. 11291). Del resto che la tettoia in questione sia da considerare una costruzione ai fini della distanza dal confine, è dimostrato dal fatto che ha i caratteri della stabilità, consistenza ed immobilizzazione al suolo, pertanto la costruzione di pareti è irrilevante ai fini dell’osservanza della distanza. La censura mossa alla decisione impugnata è, quindi, fondata per avere la corte di merito applicato in modo erroneo l’art. 873 c.c., negando tutela, nonostante la norma riconosca al proprietario del fondo confinante sia il diritto alla rimozione sia il risarcimento del danno”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e, pertanto, il ricorso va accolto.
All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza gravata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che si adeguerà, nel decidere, al principio sopra esposto.
                                                                          P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo grado di giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
 
Depositata in Cancelleria il 02.10.2012
 
Quella di cui sopra è, senza dubbio, una sentenza che aprirà molti contenziosi, generando, pueroppo, liti ed incomprensioni fra vicini di casa.
 
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