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Luci e vedute con esempi

Luci e vedute con esempi vuole essere l‘articolo a completamento di altri da noi fatti , e che chiarisce molti dubbi a chi ancora fa confusione fra questi due fondamenti  del diritto e del nostro codice civile.

In particolare sono gli articoli del codice civile che vanno dal 901 al 907 a trattare tale materia e che noi seguiremo, appunto, per articolo

art. 900.Specie di finestre. — Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

art. 901. — Luci — Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

1) essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;

2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;

3) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che non si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare 1’altezza stessa.

art. 902. — Apertura priva del requisiti prescritti per le luci. — Un’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall’art. 901.

II vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizio­ni dell’articolo predetto.

art. 903. — Luci nel muro proprio o nel muro comune. — Le luci possono es­sere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Se il muro è comune, nessuno dei proprietari potrà aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire

Immagine soprastante
 
Fig. 1. II proprietario A non puo aprire le luci 1 e 2 nel muro a-b-c-d comune con B, senza il consenso di questi; mentre puo aprire le luci 3 e 4 nel muro di sopraelevazione a-c-f-b al quale il vicino B non ha voluto contribuire. Egli puo anche aprire, senza alcun consenso, la luce 5 nel muro c-b-g-h contiguo a C. B, voiendo appoggiare un edificio al rnuro d-e-f-c, puo chiudere le luci 1-2-3-4. Identicamente può fare C per la luce 5, anche se vuole costruire in aderenza.

Figg. 2 e 3. II proprietario A può aprire la luce a sul fondo del vicino B rispettando l’altezza di 2,50 m dal suo pavimento, ma non dalla parte esterna perchè la condizione del luogo non lo consente

art. 904. — Diritto di chiudere le luci (Vedi immagine soprastante)). — La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo nè di costruire in aderenza.

Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

art. 905. — Distanza per I’apertura di vedute dirette e balconi (Vedi immagine sottostante figura 1)). — Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e a faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo.

Immagine soprastante
 
Fig. 1. Veduta diretta si ha quando il muro è parallelo al confine o forma con questo un angolo < 90° (Cassaz. del Regno, 3 luglio 1939 n. 3129). La distanza da rispettare è di 1,50 mt. misurata come nella figura.
 
Fig. 2. Veduta obliqua si ha quando il muro forma con il confine un angolo retto od ottuso (Cassaz. del Regno, 31 luglio 1939 n. 3129). La distanza da rispettare è di 0,75 mt. misurata come nella figura.

Fig. 3. Veduta laterale si ha quando il muro è in prolungamento del confine (Cassaz. del Regno, 31 luglio 1939 n. 3129). La distanza da rispettare e di 0,75 mt. misurata come nella figura.

Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.

II divieto cessa allorquando tra i i due fondi vicini vi e una via pubblica.

art. 906. — Distanza per I’apertura di vedute laterali od oblique (Immagine soprastante figure  2 e 3). — Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di 75 cm, la quale deve misurarsi dal piii vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.

art. 907. — Distanza delle costruzioni dalle vedute (Immagine sottostante). — Quando per convenzione od altrimenti si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non pub fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata come nell’art. 905.

    

Immagine soprastante.

Il proprietario A ha acquistato, per convenzione o altrimenti, il diritto di avere una veduta diretta, obliqua e laterale verso il fondo B. Questi volendo costruire, deve distaccarsi di 3 metri dalla soglia del balcone, sia di fronte, di lato, che sotto.

Se la veduta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure os-servarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuol appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette e oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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