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“Usufrutto”. Cosa è. Quale sono le sue caratteristiche.

Gli articoli 978/1020 del Codice civile regolano il diritto di “usufrutto”, in base al quale una persona (“l’usufruttuario”) può godere di una cosa altrui,( mobile o immobile) come ne godrebbe il proprietario (chiamato “nudo proprietario”), ma con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica.

Non mutarne la “destinazione economica” significa , per esempio, non trasformare un terreno coltivato in un giardino ornamentale, oppure un fabbricato rurale in civile abitazione, ecc.

Per legge questo diritto ha una durata che non può superare quella della vita dell’usufruttuario, per cui si estingue alla morte di questo.

Invece, se l’usufrutto è a favore di un Ente (cioè di una persona giuridica), che può avere durata illimitata, l’usufrutto non può avere una durata superiore ad anni trenta.

L’usufrutto si costituisce oltre che per contratto (scritto e trascritto), per testamento, per usucapione (come per i due diritti precedenti) ed anche per legge (per esempio nel caso di un genitore esecente la patria potestà sui beni di un figlio minorenne o per il coniuge supestite che concorre alla successione con i figli legittimi: art.li 324,327,581 del codice civile) nel qual caso si tratta di  “usufrutto legale”.

L’usufruttuario può cedere il suo diritto (per esempio dare in locazione tutto o una parte del bene), purchè ciò non prolunghi la sua primitiva durata.

Al diritto dell’usufruttuario di possedere la cosa (come se ne fosse proprietario), e quindi di trarre dalla stessa ogni utilità (con le sole limitazioni e modalità previste dagli articoli 983-1000 del codice civile ) fanno riscontro vari obblighi, fra cui:

conservare la destinazione economica della cosa e di restituirla al termine dell’usufrutto.

fare l’inventario di quel che riceve , per restituire quanto ha ricevuto.

prestare una congrua cauzione a garanzia di eventuali danni anche per mancata restituzione.

provvedere alle spese necessarie alla custodia , amministrazione ordinaria della cosa, nonchè pagare i tributi che gravano sul reddito; (le spese di riparazioni straordinarie , le imposte e gli altri oneri relativi alla proprietà sono a carico del proprietario).

(Se si tratta quindi di “macchinari” o di un’azienda industriale, l’usufruttuario deve riparare e sostituire le parti che si logorano per l’uso, poichè deve assicurare e mantenere il regolare funzionamento delle cose ricevute funzionanti, art 997 del c.c.)

Se si tratta di usufrutto su cose consumabili o deteriorabili, alcuni degli obblighi sopra accennati non possono essere rispettati (come ad esempio quello della conservazione e restituzione della cosa ricevuta), in tali casi vanno applicate le norme speciali degli articoli 995-996 del c.c.

Il diritto di usufrutto può estinguersi o modificarsi con le norme degli articoli 979 e 1014/1020 del c.c.

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