II « muro di cinta » (art. 878 c.c.) e ogni altro muro « isolato > che non abbia un’altezza superiore ai tre metri, non è considerato per il computo della distanza indicata dall’art. 873 del c.c.
A
Si ritiene « isolato » quel muro che presenti le sue due opposte pareti, scoperte e senza costruzioni di alcun genere che vi si addossino o che vi si appoggino
Non è pertanto muro di cinta, il muro costruito sul confine con altro fondo, avendo addossato a tale muro un locale coperto a tettoia (vedi la seconda figura dell’immagine soprastante).
L’« altezza » di 3 metri, è l’altra caratteristica essenziale perchè il muro, qualunque ne sia lo spessore, possa considerarsi « muro di cinta » dal punto di vista legale.
La « esclusione » dall’obbligo della distanza legale è stata disposta dalla legge, in considerazione che la « limitata altezza dei muri di cinta » non crea « intercapedini » esigue e pericolose che l’obbligo delle distanze tende ad evitare.
Se il « muro di cinta » (art. 878 c.c. secondo comma) è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo di appoggio, purchè non preesista, al di là, un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
Quando il « muro di cinta » posto sul confine per recingere un fondo può servire a recingere
anche il fondo contiguo, questi può acquistarne la comunione (art. 874 c.c.), e farne quel qualsiasi uso consentito dalla legge.
Potrà quindi anche utilizzarlo per costruire un suo locale "abcd". Facendo ciò, però, il muro di cinta "ab" perde tale sua destinazione per diventare un « muro di fabbrica», che non gode della esclusione dall’obbligo delle distanze.
Pertanto, solo se nel fondo di "A" non vi sono costruzioni o ve ne sono (mno) ma ad una distanza "d" non inferiore a quella legale," B" potrà costruire il suo locale" abcd", poichè solo in tal caso rimarrà tra le due fabbriche una intercapedine della larghezza minima voluta dalla legge.
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