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Pagamento di ICI o IMU per le aree fabbricabili. Da quando deve essere applicata.

Con l’ultima manovra finanziaria è stata rintrodotta l’ICI per la prima casa, chiamandola IMU.

Il calcolo della IMU avviene moltiplicando le rendite catastali per il coefficiente 160 al quale viene applicata l’aliquota dello 0,4% per la prima casa e dello 0,76%  per le seconde case;  l’IMU varierà a seconda la zona nella quale è situato l’immobile ed inoltre a secondo della sua ampiezza. Si ricorda che nel calcolo per la prima casa viene applicata la detrazione di 200 euro. Vi sarà una variazione dovuta ad una eventuale riduzione da parte dei diversi Comuni.

Quanto sopra, per ricordare le novità introdotte ultimamente in questa materia.

A parte la premessa, in questo capitolo vogliamo affrontare un dettaglio molto importante per coloro che possiedono delle aree fabbricabili non ancora costruite.

La maggior parte di tali aree edificabili si trova compresa, secondo i Piani Regolatori comunali, in Lottizzazioni o Piani Particolareggiati, da redigere e poi rendere operativi, prima di arrivare alla edificazione dell’area stessa.

La questione che adesso cerchiamo di chiarire è nata dalle domande di alcuni nostri lettori, i quali ci chiedevano se per tali aree, dovevano pagare l’lCI (o IMU), ed in quale misura.

La nostra prima reazione è stata quella di considerare logico pensare, che un’area è edificabile quando è “in grado di ospitare un progetto edilizio, da sottoporre al Comune per l’ottenimento del Permesso di Costruire“; per cui sarebbe stato giusto che l’ICI non venisse pagata  fino a quel momento, o perlomeno decurtata di una percentuale.

In verità , la legge stabilisce diversamente, e noi vogliamo adesso analizzare insieme al lettore tale questione.

IL Dlgs n° 504 del 30 dicembre 1992 “Riordino della finanza degli enti territoriali…”, istituiva a partire dai 1/1/1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

agli articoli 1 e 2 cita testualmente:

art. 1)
Istituzione dell’imposta. Presupposto.

1. A decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

art. 2)
Definizione di fabbricati e aree.

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1:

a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. ……………..”

Leggendo il comma b risulta che l’ICI deve essere applicata sulle aree inserite come edificabili nei Piani Regolatori Generali e prestabilite alla espropriazione.

Espropriazione che si attua con il solo PRG, senza attendere lottizzazioni o Piani Particolareggiati vari.

Inoltre la successiva legge 4 agosto 2006, n. 248 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale.…..) all‘art. 36, comma 2, cita testualmente:

Art. 36.
Recupero di base imponibile

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento, e’ soppressa la voce di cui al numero 123-bis.

2. Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’area e’ da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo

CLICCARE SULL’IMMAGINE

Quanto sopra è la dimostrazione definitiva che l’ICI o IMU che sia, relativa alle aree fabbricabili, va pagata dal momento in cui la stessa appare come “edificabile” nello strumento iniziale quale è il  Piano Regolatore Generale, senza che si debba aspettare l’approvazione di successivi strumenti attuativi.

Tanto era doveroso chiarire per i nostri lettori.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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