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Permesso di Costruire. A chi può essere rilasciato e volturato.

Un’opera edilizia può essere autorizzata tramite Permesso di Costruire, oppure Dia, a secondo della sua importanza e consistenza.

E’ però necessario che i nostri lettori conoscano a fondo anche le caratteristiche, in primis, del Permesso di Costruire e poi a seguire della DIA.

Questo articolo nasce a seguito delle molte domande avanzate da chi ci segue ogni giorno e ci invia il proprio  "commento".

1). Il Permesso di Costruire è rilasciato a:
 
a) Proprietario dell’area edificabile;
 
b) Superficiario al di sopra del suolo (ai sensi dell’art. 952 del codice civile), almeno per le
costruzioni che non invadano il sottosuolo al di là di quanto necessario per la realizzazione
delle fondamenta dell’edificio;
 
c) Superficiario al di sotto del suolo (ai sensi dell’art. 955 del codice civile);
 
d) L’enfiteuta (ai sensi dell’art. 959 e art. 960 del codice civile) il quale però ha diritto di
richiedere la concessione ad edificare solo nell’ambito e nei limiti del contratto di enfiteusi,
rimanendo al proprietario il diritto di richiedere la concessione per tutto ciò che rimane al di
fuori del contratto di enfiteusi;
 
e) Titolari di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie (elettrodotti, acquedotti,
teleferiche ecc.) i quali ai sensi dell’art. 1065 del c.c. hanno solo diritto di eseguire
manutenzioni e trasformazioni inerenti al loro titolo.
 
2. Tutti i soggetti elencati dal punto a) al punto e), per attestare il loro titolo ad ottenere la
concessione edilizia, nei limiti sopra specificati, debbono allegare alla domanda un certificato
rilasciato dall’Ufficio immobiliare competente o atto notorio ai sensi dell’art. 4 L. 15/68.
 
3. Può ancora richiedere il Permesso di Costruire:
 
f) Il titolare in base a negozio giuridico di diritto privato, cioè delega, procura o mandato da
parte del proprietario (connesso oppure no ad un appalto di costruzione).
 
4. Per dimostrare il proprio titolo, tale soggetto deve allegare alla domanda una copia autenticata
del documento di delega.
 
5. Sono infine abilitati a richiedere il Permesso di Costruire
 
g) I titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
il beneficiario dell’occupazione d’urgenza e l’avente causa da tale beneficiario;
l’assegnatario di terre incolte;
il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;
il concessionario di miniere e di beni demaniali;
colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del
giudice;
colui che richiede un provvedimento cautelare innominato a norma dell’art. 700 del codice
di procedura civile;
 
h) i titolari di diritti derivanti da speciali situazioni previste dalla legge quali:
il tutore, che può richiedere ogni tipo di concessione;
il curatore, che può richiedere solo di effettuare interventi di manutenzione straordinaria e
interventi di restauro conservativo.
 
6. Per tutti i soggetti elencati ai punti g) e h), il documento attestante il titolo è la copia autenticata del provvedimento amministrativo o giudiziale.
 
7. Il Permesso di Costruire è reale ed è quindi trasferibile agli aventi causa. Essa è
irrevocabile salvo i casi di decadenza disciplinati dalla legge e dal presente regolamento.
 
8. Il Permesso di Costruire è sempre rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed è condizionato alla piena osservanza delle norme legislative e regolamentari che disciplinano
l’attività urbanistica ed edilizia.
 
9. In caso di trasferimento del  Permesso di Costruire durante la sua efficacia, il nuovo titolare è tenuto a
richiedere tempestivamente al Comune il provvedimento di voltura consistente nel cambiamento di intestazione ed equivalente alla rinnovazione soggettiva del rapporto, restando inalterato il contenuto dell’atto concessorio già esistente. La voltura, anche a più soggetti, non comporta divisione del relativo atto amministrativo. L’atto di voltura, se non accompagnato da equivalenti garanzie sostitutive prestate dal nuovo titolare, non comporta la liberazione dell’originario concessionario dagli obblighi già sorti a suo carico circa il pagamento del contributo
concessorio.
 
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