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Permesso di Costruire. Mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori. Cosa fare.

Uno degli articoli più interessanti del DPR  n°380 del 6 giugno 2001 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia – Testo A) è certamente l’articolo 15 , il quale cita testualmente:

"1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l’inizio dei lavori non puo’ essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non puo’ superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volonta’ del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga puo’ essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu’ esercizi finanziari.

3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito e’ subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’ ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresi’, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gia’ iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio."

In questi 4 paragrafi viene contenuta la possibilità offerta dal suddetto decreto a quel cittadino, che per motivi vari, non riesce a concludere i lavori entro il termine di 3 anni previsto da una Concessione Edilizia.

La problematica si pone essenzialmente per la mancata conclusione di lavori interni o di rifinitura di un edificio, ma sorge anche per opere più complesse: il costruttore può riscontrare delle difficoltà tecniche, per cui devono essere adottate soluzioni diverse da quelle inizialmente previste.

Le difficoltà del costruttore oltre a fattori di ordine economico derivano essenzialmente da imprevisti trovati durante la esecuzione delle opere, quali per esempio lo scavo in roccia oppure il consolidamento di strutture, giudicate all’inizio, erroneamente sane.

In questi casi l’articolo 15 del Testo Unico prevede la possibilità di richiedere un nuovo Permesso di costruire oppure una DIA (se sono lavori minori) per le opere non ultimate.

Può sorgere, durante i lavori, anche  la necessità di presentare delle varianti al progetto approvato, ed in questo caso si parla di varianti in corso d’opera, prevedendo erroneamente per le stesse, la possibilità di effettuarle senza sospendere i lavori, in attesa dell’approvazione del Comune.

Stando alle vigenti leggi,  fino a che il costruttore non sarà in possesso della autorizzazione comunale relativa a dette modifiche (sia essa Permesso di Costruire o DIA), i lavori dovrebbero essere interrotti.

Con la nuova autorizzazione il costruttore potrà riprenderli ed avrà  un ulteriore tempo di 3 anni per eseguire le varianti.

Naturalmente i 3 anni ripartiranno dalla nuova data del secondo permesso.

Questi sono i chiarimenti necessari per chi si appresta ad effettuare dei lavori edili.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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