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Presunzione di proprietà esclusiva dei “muri di cinta”

L’articolo 878 e poi l’art 874 del codice civile stabiliscono  che un muro di cinta posto sul confine può diventare "comune"; può avvenire però che, per l’incertezza della linea di confine tra due proprietà contigue, occorra stabilire a chi dei due proprietari confinanti appartenga un "muro di cinta" posto appunto fra dette due proprietà.

La legge, in tale caso (art.881 del c.c.) ha fissato un elenco tassativo di "segni" che servono ad indicare a quale dei due fondi il muro di cinta debba considerarsi appartenere; e precisamente:

1) Se il muro di cinta ha uno spiovente  e divide campi, cortili, giardini ed orti, si presuppone che esso appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste lo spiovente.

Lo spiovente è un segno legato alla struttura del muro; esso , però, perde il suo valore presuntivo , se esiste un atto scritto (registrato e trascritto) che costituisce "prova contraria".

Lo spiovente è la sistemazione superficiale che viene data alla parte terminale superiore del muro, effettuata con una pendenza atta a fare defluire rapidamente le acque che su essa cadono, impedendone l’assorbimento ed il conseguente danneggiamento del muro.

Data questa finalità, non è il materiale o la forma che contano per lo spiovente, ma solo "l’attitudine" che esso ha a non trattenere le acque.

Vediamo adesso le tre immagini sottostanti:

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Nella prima figura a sinistra il muro di cinta "abcd" che divide il fondo di "A" da quello contigui di "B", ha come spiovente il tratto inclinato superiore "bc". Data la sua inclinazione verso il fondo di "A", non essendovi altri segni o prove in contrario, la legge presume che tale muro sia di proprietà esclusiva di "A"

Se invece il muro divisorio di cinta manca di spiovente (come nella immagine centrale), e dove il tratto terminale "bc" è orizzontale deve presumersi che il muro sia a comune di entrambi i proprietari , indiviso, in parti uguali, sia di "A" che di "B"

Lo stesso discorso vale per il muro di cui alla terza immagine a destra.

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Vediamo adesso le immagini soprastanti

2) Se il muro ha degli sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani (vedere prima immagine a sinistra) che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro stesso, e gli uni e gli altri risultano costruiti con il muro medesimo, si presume che esso spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

Sono "sporti" capaci di fare presumere la proprietà esclusiva del muro , oltre che ai cornicioni o le mensole, anche i pilastri e le lesene che servono ad irrobustire il muro (vedere figura centrale).

In questo caso il muro deve  presumersi di "B" per l’esistenza della lesena "mn" costruita insieme al muro ed a rinforzo del medesimo.

Adesso vediamo la terza immagine a destra:  il  muro "abcdefg" ha lo spiovente "bc" rivolto verso il fondo di "A", il cornicione "d" ed il vano "ef" rivolti verso il fondo di "B"

In questo caso, è il "piovente unico " che prevale su tutti gli altri segni, per cui il muro deve presumersi appartenente ad "A".

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