CoffeeNews.it

Quali sono le parti comuni di un edificio in condominio.

Parliamo di edifici nuovi, di diversi piani, formati da più appartamenti, ma anche di vecchi edifici sviluppati più in larghezza che in altezza, e costituenti un unico corpo strutturale ed architettonico.

Abbiamo chiarito questo secondo punto, in quanto le dispute condominiali relative alle parti comuni avvengono molto spesso nei vecchi fabbricati. Non è raro vedere vecchi edifici tinteggiati quasi interamente di un colore, e poi in una porzione di essi, uno dei proprietari ha pitturato un riquadro della facciata con un colore diverso, reputando che "quello" faccia  parte della sua proprietà.

CLIC

Oltre che a costituire uno scempio dal punto di vista paesaggistico, un siffatto lavoro urta contro quelli che sono i i principi dettati dall’articolo 1117 del codice civile.

L’articolo 1117 del c.c. divide le parti comuni di un edificio condominiale (e non parla se i condomini sono due o venti), in tre gruppi, ed esattamente:

1) Il suolo su cui sorge l’edificio; le fondazioni; i muri maestri o portanti, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili; ed in generale tutte quelle parti dell’edificio necessarie all’uso comune.

2) I locali: per la portineria, e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi, e per altri simili servizi in comune.

3) Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso ed al godimento comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, le fognature, i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas , per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili) fino al punto di diramazione degli impianti, ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Naturalmente tutto ciò vale se non vi è qualsiasi  "titolo" che stabilisca una diversa appartenenza delle suddette opere o impianti , per volontà delle parti. (per "titolo" si intende : il contratto costitutivo del condominio, il testamento o l’atto di donazione , se il condominio è nato da tali atti).

Le parti comuni non sono soggette a divisione , a meno che la divisione di una o più parti di esse possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa comune a ciascun condomino (art. 1119 del c.c.)

Il primo gruppo di cui sopra comprende tutte quelle parti che debbano considerarsi integranti della struttura vera e propria dell’edificio (quali le facciate del medesimo).

Il secondo gruppo comprende i locali accessori destinati al servizio generale dello stabile (tipo il locale centrale termica centralizzata)

Il terzo gruppo comprende tutti gli impianti a comune.

L’elencazione di cui sopra non è tassativa; pertanto al 1° gruppo possono aggiungersi : il sottosuolo, le terrazze, i giardini, le recinzioni; al 2° gruppo possono aggiungersi: altri analoghi locali, come quello dell’autoclave centralizzata, il rifugio o ricovero antiaereo, ecc. al 3° gruppo i montacarichi, i parafulmini, il casellario per la corrispondenza, l’impianto generale di sollevamento dell’acqua dal locale autoclave ed altri simili impianti di utilità comune.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA