Il codice civile, contempla una vasta casistica relativa alle distanze che si devono tenere fra due edifici limitrofi, fatti salvi, naturalmente i regolamenti edilizi comunali locali.
L’articolo 873 del codice civile cita testualmente: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderent, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei Regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”
Vi sono però dei casi, nei quali non è applicabile la distanza minima dei tre metri prevista dal suddetto articolo.
Vediamoli, insieme, di seguito.
1° caso
Se A costruisce (contemporaneamente o a distanza di tempo) i suoi due edifici abcd e efgh, nessun obbligo di distanza egli deve osservare per I’art. 873 tra la parete cd dell’uno e quella ef dell’altro; (salvo le eventuali diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali o di altre leggi speciali di pubblico interesse).
Lo stesso dicasi se A, acquistando il suolo inedificato di B, costruisce su questo. In tal caso, il confine RS perde ogni suo significato legale
2° caso
Quando si parla di distanze fra edifici, si intende la distanza fra i prospetti (Principali o secondari) degli stessi, o prospicienza.
Occorre una “ prospicienza” tra le costruzioni, per I’applicazione delle norme sulle distanze: nelle seguenti figure, mancando tale prospicienza sia A che B possono costruire i loro edifici nelle posizioni indicate, senza alcun obbligo di reciproche distanze (potendo, anzi, i due spigoli b e g toccarsi addirittura); per cui non ha alcuna importanza il “ principio della prevenzione”, non apportando alcuna conseguenza l’essere stato A o B il primo edificante.
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