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Servitù. Costituzione, esercizio ed estinzione.

Le servitù prediali o private  sono classificabili in vari modi, dei quali parlano gli articoli 1032/1062 del codice civile.

Per i nostri lettori, più che la classificazione è però più importante conoscere come si costituiscono le servitù, quale è il loro esercizio ed infine come si possono estinguere.

Le "servitù" possono costituirsi: coattivamente, volontariamente, per usucapione e per destinazione del padre di famiglia.

– Le coattive sono imposte dalla legge a mezzo di contratto o con sentenza o con altro atto di una autorità amministrativa.

La sentenza di solito stabilisce anche le modalità della servitù e l’indennità dovuta al proprietario del fondo servente.

– Le volontarie sono quelle costituite a mezzo di contratto o di testamento.

– Quelle per usucapione, regolate dall‘articolo 1061 del codice civile, sono forse le più discusse ed avvengono quando il godimento costituente la servitù viene esercitato di fatto e prolungato, da parte del fondo dominante, per un periodo superiore ai venti anni, senza che il proprietario del fondo servente abbia fatto nulla per impedirlo.

– Per destinazione del padre di famiglia, regolate dall’articolo 1062 del codice civile, quando derivano dalla divisione in due o più fondi di quello unico posseduto da uno stesso proprietario che ha creato la situazione di sussistenza della servitù.

Per quanto riguarda l’esercizio della servitù, le norme sono dettate dagli articoli 1063/1071 del codice civile e sono stabilite per legge, in maniera che l’onere per il fondo servente non diventi troppo gravoso e sproporzionato rispetto all’effetivo bisogno del fondo dominante.

Parliamo adesso delle servitù coattive più comuni e che, se non bene conosciute, sono spesso motivo di litigio fra vicinanti.

La servitù coattiva di passaggio:

Il proprietario il cui fondo (rustico od urbano) è circondato da fondi altrui e che non ha uscita sulla pubblica via , nè può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino, per la coltivazione o il conveniente uso del proprio fondo.

 Il passaggio deve essere stabilito in quella parte di fondo per cui l’accesso alla pubblica via risulti il più breve e di minor danno per il fondo servente.

Nell’immagine sottostante, il fondo A (dominante) può creare una servitù di passaggio nei confronti del fondo B o del fondo E

I possibili passaggi sono segnati in planimetria con linee tratteggiate.

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Nella suddetta planimetria è possibile anche notare che il fondo F può creare una servitù per il fondo G, in quanto non può realizzare un attraversamento del fosso, se non con un ponte dispendioso.

Il proprietario del terreno D non potendo aprire un passaggio direttamente sulla strada pubblica perché la medesima si trova a quota troppo alta rispetto al suo fondo, deve creare una servitù sul fondo attiguo C la cui pendenza consentirebbe a D di creare una leggera rampa per  accedere alla strada pubblica. Questa ultima servitù però non è del tutto coattiva , in quanto trattasi di "interclusione relativa" ed allora per costituirla deve essere chiesta al giudice l’applicazione dell’articolo 1052 del c.c.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso che esistendo già un passaggio sul fondo altrui, sorga la necessità, ai fini suddetti, di ampliarlo per il transito di mezzi a trazione meccanica.

Da chiarire che per questa seconda parte sono esenti da tale servitù : le case, i cortili, le aie, i giardini.

La larghezza del passaggio deve essere commisurata ai mezzi che è necessario far transitare sul passaggio stesso, in base alle riconosciute esigenze di utilizzazione del fondo intercluso.

 Il fondo servente ha diritto ad una indennità, che sarà proporzionata al danno arrecato, o al diminuito valore economico (deprezzamento) arrecato all’intero fondo servente.

La servitù di passaggio può essere ampliata , o spostata  (nello stesso fondo o in un altro fondo, se nel primo l’ampliamento non è possibile)

Detta servitù di passaggio si estingue per il non uso, solo se, chiuso il passaggio dal proprietario del fondo servente, esso non viene riaperto  (e quindi usato ) per la durata di venti anni consecutivi (art.1073 del c.c.)

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