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Sopraelevazione o innalzamento di un muro a comune.

L’articolo 885 del codice civile consente a ognuno dei comproprietari di in muro di sopraelevarlo, purchè lo faccia a suo totale carico; inoltre se il muro a comune sottostante non è atto a sostenere la sopraelevazione, chi la esegue è tenuto a ricostruirlo o nel caso a rafforzarlo completamente a sue spese.

Il comproprietario del muro comune che non ha partecipato alla sopraelevazione può, in qualunque momento, rendere comune anche la parte sopraelevata, indennizzando però chi l’ha costruita, oltre che della metà del valore di essa, anche della metà delle spese eventualmente occorse per il rafforzamento o la ricostruzione del preesistente muro a comune.

Vediamo meglio la situazione nelle due figure sottostanti:

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Nella sopradetta immagine  "abcdef" è il muro comune tra "A" e "B". "A" ha diritto  (appunto per l’art 885 del c.c.) di sopraelevarlo (a sue spese) del tratto "mn" senza dovere chiedere il consenso a "B". Restano a carico di "A" tutte le eventuali spese di riparazione o di rafforzamento del muro comune preesistente.

Se il muro non è atto a sostenere la sopraelevazione, colui che la esegue è tenuto appunto a ricostruirlo o rinforzarlo a sue spese. Per un eventuale maggiore spessore di detto muro, che sia necessario ai fini statici, il muro deve essere però costruito sul suolo (di "A"), salvo che esigenze tecniche non impongano di costruirlo in quello del vicino, ed in questo caso occorre la sua autorizzazione.

Il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, ed il vicino "B" deve essere indennizzato per ogni danno  prodotto dall’esecuzione delle opere occorrenti.

In questo secondo caso il vicino "B" ha diritto di ottenere anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore

Qualora poi  "B" voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro "gdhi", dovrà pagare ad "A" la metà del valore di detto muro e la metà delle spese sostenute da "A" per i lavori di rafforzamento ed ingrossamento.

Se nel muro comune esistono delle canne fumarie usate da "B" , queste dovranno essere prolungate sino alla sommità del nuovo muro e sempre a spese di "A" (Che potrà averne il parziale rimborso quando "B", eventualmente, chiederà la comunione di detto nuovo muro.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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