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Usucapione. Per immobili. Decennale e ventennale.

L’usucapione, della quale tutti noi abbiamo sempre sentito parlare,  è uno dei modi di acquisto di una proprietà o di un diritto reale  su di una cosa altrui , mediante il possesso (della cosa) o l’esercizio (del diritto) continuato , per un determinato tempo e sotto alcune particolari condizioni stabilite dalla legge.

Con l’usucapione, chiamata anche "prescrizione acquisitiva" il proprietario di un diritto, che non lo esercita ( per inerzia, per incuria o per qualsiasi altro motivo) e per un certo periodo di tempo fissato dalla legge, perde tale suo diritto, che viene così attribuito a quel possessore, che di fatto, lo ha continuamente, pacificamente e pubblicamente esercitato, e pertanto il possessore ne diventa legalmente proprietario a tutti gli effetti.

La legge rende così certa la proprietà, attribuendola a chi, possedendola ed occupandola , l’ha fatta fruttare.

Una situazione giuridica che era solo "di fatto", si viene a trasformare  in una situazione "di diritto".

La durata del periodo necessario perchè un possesso si trasformi in proprietà, può essere di tre, dieci, e venti anni.

La triennale interessa i beni mobili, mentre adesso noi entriamo in merito della usucapione decennale e ventennale, che interessa in modo particolare i beni immobili.

) Abbiamo l’usucapione "decennale", quando si tratta di acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili, da chi non ne è proprietario, se il possesso sia stato "in buona fede"e con "titolo idoneo trascritto" (art.1159 del codice civile).

Quindi perchè vi sia una usucapione decennale sono obbligatorie le suddette due condizioni essenziali.

) Abbiamo invece l’usucapione "ventennale" in tutti gli altri casi nei quali non si può applicare quella decennale.

Per cui, la usucapione "ventennale" interviene anche quando il possesso è "in mala fede" e "senza che vi sia alcun titolo" (Art. 1158, 1160 1° comma e 1161 2° comma del codice civile).

Fa eccezione il possesso di un immobile, quando esso sia stato esercitato "violento" o "clandestino", per cui non può condurre ad alcuna usucapione , per tutto il tempo che dura la violenza e la clandestinità. (art 1163 del codice civile).

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