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1) Distanze dal confine per scavi di canali e fossi.

Le distanze dal confine per scavi di canali e fossi sono limitazioni trattate dall’articolo 891 del codice civile e si riferiscono a distanze atte ad impedire i danni al fondo del vicino, causati da franamenti provocati dallo scavo di canali e fossi.

Tali distanze non sono fissate in misura costante nè dal codice civile nè dai regolamenti locali, ma derivano da un criterio indicato dalla legge, secondo il quale l’opera di scavo per il canale o per il fosso deve iniziarsi (ciglio della sponda più vicina al confine) ad una distanza dal confine stesso di misura uguale alla profondità del fosso o del canale.

Le norme di distanze dell‘articolo 891 vanno applicate ad ogni genere di canali e fossi, a qualunque scopo destinati ed agli scavi per le cave e torbiere; ma non ad ogni genere di escavazioni.

Non sono compresi in questo gruppo gli scavi per piantare gli alberi, gli scavi sotterranei per sfruttamento minerario, i canali o i fossati che abbiano le scarpate rivestite in muratura, gli scavi di sbancamento presso il confine ed effettuati per pianeggiare un terreno edificabile in pendenza, ed in genere tutti quegli scavi che non hanno un carattere  permanente (tipo gli scavi per rinterrare delle condutture o gli scavi per realizzare le fondazioni di un edificio).

Vediamo adesso l’immagine sottostante: se "B" vuole costruire un fosso "abcd" o un canale a carattere permanente nella sua proprietà e presso il confine inedificato "RS", con il fondo di "A", può farlo purchè mantenga il ciglio "a" (della scarpata a inclinazione naturale "ab"), ad una distanza "d" dal confine stesso uguale o maggiore  (non minore) dell’altezza "h" del fosso; salvo quanto di diverso (in genere in aumento) possa essere fissato dai regolamenti  locali.

Nulla cambierebbe se il fosso "abcd" dovesse raccogliere anche le acque che naturalmente defluiscono dal fondo superiore di "A"

Nel caso che il fosso o canale (vedi figura a destra) abbia la sponda "ab" artificiale costituita da un muro di sostegno, la distanza "d" deve essere uguale o maggiore dell’altezza "h"

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Adesso osserviamo l’immagine sottostante: la distanza "d" dal ciglio e dal confine "RS", deve essere uguale o maggiore dell’altezza "h" del canale o fosso "cefg", ed analogamente (vedi seconda figura) la distanza "d" del ciglio "f" dal confine "TU", deve essere uguale o maggiore dell’altezza "h" del canale o fosso "bcef"

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Vediamo ora l’ultima immagine: i due confini sono edificati; e precisamente : su "RS" vi è un muro divisorio comune "ab", mentre su quello "TU" vi sono due muri in aderenza (di cui quello "il" è tuttodi "B", mentre quello "mn" appartiene ad un locale di "C".

il confine "RS" coincide con l’asse del muro comune "ab": il confine "TU" coincide con la superficie di combaciamento dei due muri aderenti.

Anche qui, la distanza "d" del ciglio "c" deve essere uguale o maggiore dell’altezza "h"; ed analogamente la distanza "d1" del ciglio "g", deve essere uguale o maggiore all’altezza "h1"

 

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Tale argomento proseguirà nel prossimo articolo.

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