Il lettore presti una particolare attenzione a tale articolo, perchè coloro che fossero intenzionati ad adottare la possibilità di demolire un loro vecchio edificio, non possono variarne la sagoma, ed il nuovo edificio deve avere lo stesso involucro di quello preesistente.
A decidere quanto sopra è stata la sentenza n° 309 del 23/11/2011 della Corte costituzionale (Per leggere tale sentenza cliccare sul link blu ed immettete poi il n° e la data della sentenza stessa)
Lo stabilisce definitivamente la sentenza suddetta della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimi : l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e art 103 della Legge della Regione Lombardia 11/03/2005 n°12 (Legge per il governo del territorio) e dell’art. 22 della Legge della Regione Lombardia 05/02/2010 n° 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative)
Tale sentenza, in definitiva avvalora in pieno il contenuto dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Sull’edilizia) che all’art 3 cita testualmente:
Art. 3
Definizioni degli interventi edilizi
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