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Ammessa la demolizione e ricostruzione di un edificio, ma con la stessa sagoma.

 Il lettore presti una particolare attenzione a tale articolo, perchè coloro che fossero intenzionati ad adottare la possibilità di demolire un loro vecchio edificio, non possono variarne la sagoma, ed il nuovo edificio deve avere lo stesso involucro di quello preesistente.

A decidere quanto sopra è stata la  sentenza n° 309 del 23/11/2011 della Corte costituzionale (Per leggere tale sentenza cliccare sul link blu ed immettete poi il n° e la data della sentenza stessa)

Lo stabilisce definitivamente la sentenza suddetta della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimi : l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e art 103 della Legge della Regione Lombardia 11/03/2005 n°12 (Legge per il governo del territorio) e dell’art. 22 della Legge della Regione Lombardia 05/02/2010 n° 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative)

Tale sentenza, in definitiva avvalora in pieno il contenuto dell’art. 3  del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Sull’edilizia) che all’art 3 cita testualmente:

 Art. 3
Definizioni degli interventi edilizi

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
 
Come scaturisce dal suddetto art 3 del DPR 380/2001 non esistevano particolari dubbi circa la volontà del legislatore sul mantenimento della sagoma del fabbricato, ma ancora una volta la Corte Costituzionale è dovuta intervenire a causa delle, purtroppo, discordanti interpretazioni, date non di rado dalle varie Regioni

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