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Barriere architettoniche per disabili. Rampe di accesso e ascensori..

Il  Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145) fissa le norme tecniche sulle barriere architettoniche a favore dei disabili;  in questo articolo riportiamo quelle che sono le principali nozioni tecniche relative alla esecuzione di una rampa di accesso ed alla installazione di un ascensore per disabili.

Rampe

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La larghezza minima di una rampa deve essere:
– di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
– di 1,50 m per consentire l’incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l’ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l’8%. (8 cm di alzata ogni metro di lunghezza presa in piano)

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 Ascensore

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

c) L’ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l’istallazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

– cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
– porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l’apertura automatica.

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.
L’arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima + 2 cm.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m: per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina.

Nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d’emergenza con autonomia minima di 3 h.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.
Si deve prevedere la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e, ove possibile, l’istallazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

 

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