CoffeeNews.it

Cosa sono gli “atti di emulazione”

Gli "atti di emulazione" sono definiti dal codice civile come "atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Il loro divieto è sancito dall’art.833 del Codice Civile.

La parola "emulazione" se ricercata sul vocabolario di lingua italiana sta a significare "la nobile gara tra individui per superarsi a vicenda" (Questo nel senso buono del suo significato).

C’è però anche la definizione cattiva che li definisce come "il maligno esercizio del proprio diritto".

E’ appunto in questo secondo senso che l’art. 833 del c.c. considera gli "atti di emulazione".

L’art. 833 del C.C. conferma e sanziona il concetto importante sul "diritto di proprietà", che deve consentire ed assicurare un equibrio costante di concorrenza tra i proprietari, necessario per una coordinazione di singole energie nell’interesse superiore della collettività e dello Stato.

Si commette un "atto di emulazione" quando si viola intenzionalmente il dovere di coordinare il proprio con l’altrui diritto di proprietà, per cui sorge l’altrui danno, inteso questo non come una menomazione di un semplice interesse o vantaggio, ma come una lesione effettiva ed attuale di un diritto.

Un "atto di emulazione" è quello che in sostanza si compie nell’esercizio del diritto di proprietà, non mirando al conseguimento di un qualsiasi utile per chi lo compie, ma solamente con il proposito di arrecare danno , molestia, incomodo o pregiudizio ad un vicino.

L’atto riconosciuto emulativo , dovendo , ai sensi dell’art. 833 del cc.considerarsi illecito, produce la conseguenza della rimozione della molestia (demolizione dell’opera) o del  risarcimento del danno , anche in applicazione degli articoli 2043 e 2058 del c.c.

Facciamo adesso degli esempi esplicativi:

      CLICCARE SULL’IMMAGINE

Nell’immagine soprastante il proprietario "B", costruendo nel suo fondo il muro "abcd" (anche se a distanza legale dal muro "mno" dello stabile di "A"), compie un "atto di emulazione" avendo avuto solo lo scopo di limitare la veduta alla due finestre "f" ed "f1" legalmente aperte da "A", senza alcuna utilità per "B".

Il muro di "B" dovrà pertanto essere demolito.

      CLICCARE SULL’IMMAGINE

Nell’immagine soprastante figura a sinistra, il proprietario "B" potendo per l’articolo 904 del c.c. chiudere la luce legale"l"(esistente sul muro "mnop" di "A"), acquistandone la comunione e costruendo in appoggio ad esso (o costruendo in aderenza) un doppo muro ("edificio"), limita tale costruzione appunto ad un semplice muro "abcd", in aderenza ad "A", e che per "B" non ha alcun lecita utilità, ma solo la finalità di chiudere detta luce legale "l" di "A".

Tale muro "abcd" dovrà pertanto essere demolito

Nella seconda figura dell’mmagine soprastante, "B" ha piantato un alberello davanti alla "luce legale l"che con il crescere diminuirà notevolmente la quantità di luce che entra da tale apertura); è da considerarsi un atto di emulazione, in quanto è facile osservare che "B" aveva tanto spazio per piantare e far crescere l’alberello senza danneggiare "A".

L’albero"a" dovrà essere pertanto rimosso

      CLICCARE SULL’IMMAGINE

Infine passiamo all’ultima immagine soprastante.

"A" è il proprietario di una villa che per la sua posizione più elevata gode di una veduta panoramica attraverso il fondo contiguo di "B" tenuto a semplice giardino con piante basse. La piantagione che "B" fa di un filare di alberi "abcd" sulla parte più alta del suo fondo, in prossimità del confine RS con il fondo di "A" (anche se alle prescritte distanze legali di tali alberi dal confine stesso), è da considerarsi un "atto di emulazione", per cui detti alberi dovranno essere rimossi.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA IN EDILIZIA.