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Deroghe ad altezze volumi e distanze per costruzione cappotti termici

Ultima stesura su deroghe per cappotto termico

Deroghe ad altezze volumi e distanze per costruzione cappotti termici.

Per chi vuole realizzare un intervento teso al risparmio energetico, e in particolare per chi ha intenzione di realizzare un cappotto termico esterno al proprio edificio, sia esso di nuova costruzione o esistente, può usufruire, a seguito di direttiva della Comunità Europea di un decreto legislativo (Decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102) che sostituisce e modifica il D L.gsl 115/2008 e  in base al quale può essere applicata una deroga alle distanze, altezze e volumi, conseguenti la realizzazione di un cappotto termico, alle condizioni tutte indicate all’articolo 14 commi 6 e 6 del citato D.Lgsl 102/2014

Riportiamo di seguito il testo integrale Decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102 Articolo 14 commi 6 e 7

6) Nel caso di edifici di  nuova  costruzione,  con  una  riduzione minima  del  20  per  cento  dell’indice  di  prestazione  energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata  con  le  modalita’  di  cui  al  medesimo decreto  legislativo,  lo  spessore  delle  murature  esterne,  delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi  e  di  chiusura superiori ed inferiori,  eccedente  ai  30  centimetri,  fino  ad  un massimo di  ulteriori  30  centimetri  per  tutte  le  strutture  che racchiudono il  volume  riscaldato,  e  fino  ad  un  massimo  di  15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per  la  determinazione  dei  volumi,  delle  altezze,  delle superfici e nei rapporti di  copertura.  Nel  rispetto  dei  predetti limiti e’ permesso derogare, nell’ambito delle  pertinenti  procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto  previsto dalle  normative  nazionali,  regionali  o  dai  regolamenti  edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici,  alle  distanze minime dai confini di proprieta’, alle distanze minime di  protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche’ alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno  esercitate  nel  rispetto  delle  distanze minime riportate nel codice civile.

  7) Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature  esterne  e degli elementi  di  chiusura  superiori  ed  inferiori  necessari  ad ottenere una  riduzione  minima  del  10  per  cento  dei  limiti  di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita’  di  cui  al medesimo decreto legislativo, e’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio  dei  titoli  abitativi  di  cui  al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o  dai regolamenti edilizi comunali, in  merito  alle  distanze  minime  tra edifici, alle distanze  minime  dai  confini  di  proprieta’  e  alle distanze minime di  protezione  del  nastro  stradale,  nella  misura massima di 25  centimetri  per  il  maggiore  spessore  delle  pareti verticali esterne, nonche’ alle altezze massime degli edifici,  nella misura massima di  30  centimetri,  per  il  maggior  spessore  degli elementi di copertura. La deroga puo’ essere esercitata nella  misura massima  da  entrambi  gli  edifici  confinanti.  Le  deroghe   vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime  riportate  nel  codice civile.  

   DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 

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