Ultima stesura su deroghe per cappotto termico
Deroghe ad altezze volumi e distanze per costruzione cappotti termici.
Per chi vuole realizzare un intervento teso al risparmio energetico, e in particolare per chi ha intenzione di realizzare un cappotto termico esterno al proprio edificio, sia esso di nuova costruzione o esistente, può usufruire, a seguito di direttiva della Comunità Europea di un decreto legislativo (Decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102) che sostituisce e modifica il D L.gsl 115/2008 e in base al quale può essere applicata una deroga alle distanze, altezze e volumi, conseguenti la realizzazione di un cappotto termico, alle condizioni tutte indicate all’articolo 14 commi 6 e 6 del citato D.Lgsl 102/2014
Riportiamo di seguito il testo integrale Decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102 Articolo 14 commi 6 e 7
6) Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita’ di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti e’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta’, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche’ alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
7) Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita’ di cui al medesimo decreto legislativo, e’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta’ e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche’ alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo’ essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102
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Buongiorno,
Se una casa esistente rispetta la distanza da edifici confinanti di 10, 0 m. mentre la distanza dal confine di proprietà è parzialmente inferiore ad 1,5 m., è possibile applicare il capotto sulla parete esterna??
Per Wolfgang.
Leggi l’articolo dal quale ci hai scritto e in particolare il punto 7, dove si cita: ” e’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta’ e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne…..”
Quindi non hai problemi.
Li avresti, invece, se con il cappotto termico tu andassi ad invadere l’area del vicino.
Amedeu e c.
Buongiorno,
il mio Comune non mi vuol far applicare il cappotto termico sulla facciata di casa mia che dà sul marciapiede, perché dice che il marciapiede è già troppo stretto. La larghezza del marciapiede è di 1 metro e 14 centimetri, ad opere ultimate si ridurrebbe intorno a 1 metro e 1/2 centimetri. Ha ragione il Comune?
Premetto che lungo il marciapiede suddetto, sicuramente non molto largo, ci sono diversi pali della luce che ostacolano il passaggio e impongono ad un eventuale portatore di handicap su sedia a rotelle di scendere comunque dal marciapiede stesso per poter proseguire.
Per Beto.
Purtroppo, se il Comune ha assunto tale decisione nei tuoi confronti, non puoi farci alcunchè.
Difatti, i cappotti termici non devono rispettare le distanze dai confini e non vengono conteggiati ai fini volumetrici e dell’altezza dell’edificio; però non possono invadere la proprietà altrui, per cui occorre il permesso del proprietario, che in questo caso non ti rilascia il nulla osta.
Amedeu e c.
Buongiorno, gli ampliamenti ricadono nelle nuove costruzioni o nella riqualificazione degli edifici esistenti? Per gli ampliamenti posso godere anche della deroga alle volumetrie o solamente a quella delle distanze?
Per Valeria.
La norma dovrebbe intendersi estesa anche agli ampliamenti, purchè completi di cappotto termico, e a condizione che lo stesso non invada la proprietà del vicino.
Comunque, confrontati anche con i tecnici comunali, solo per un consiglio, in quanto il Comune rilascia sempre i suoi permessi “Fatti salvi i diritti dei terzi”
Amedeu e c.
Salve ho all’incirca lo stesso problema di Valeria. Casa isolata , quindi terreno circostante di proprietà per una fascia minima di 3 metri. costruzione degli anni 70 con blocchi in tufo calcareo spessore cm 20. Posso applicare il cappotto (spessore cm 8) senza che questo rientri nel calcolo delle cubature?. Il comune mi ha detto che la norma 102/2014 alla parte riqualificazione energetica deroga solo le distanze, a me pare implicito che deroga anche i volumi. altrimenti che senso avrebbe? esiste qualche sentenza che avvalla cio?
grazie paolo
Per Paolo.
A nostro parere hai pienamente ragione tu.
Altrimenti come potrebbero realizzare un cappotto termico le costruzioni esistenti?
Dovrebbero essere demolite e poi ricostruite tenendo conto del volume del cappotto stesso.
Assurdo! No?
Amedeu e c.
nel caso di edifici realizzati ante il DM 1444/1968, quindi non a 10 metri di distanza, è possibile applicare il cappotto? ad esempio se il mio edificio dista 2 metri dal confine e 6 metri dal fabbricato affacciante, posso applicare il cappotto? oppure la deroga per riqualificazione energetica vale solo per derogare da 10 metri a 9,50 metri (25 cm ogni fabbricato)?
Per Daniele.
La deroga vale per tutte le distanze che però non devono essere inferiori a quelle previste dal codice civile.
Per cui, se il cappotto termico dista più di 3,00 mt da altro fabbricato limitrofo, va bene.
http://www.coffeenews.it/distanze-per-lapertura-di-vedute-dirette-dai-confini-di-fondi-con-o-senza-costruzioni-del-vicino
Amedeu e c.
Per quanto riguarda le altezze, aggiungendo una copertura isolante al tetto rialzando il tutto di 16-18 cm, ma con l’immobile confinante a circa 2m di distanza, potrei incorrere in problemi? Le costruzioni sono lì dalla prima metà del 900.
Grazie!
Per Paco
Da quanto ci dici, la distanza tra sue edifici confinanti è di mt. 2,00, per cui non potresti, a nostro parere rialzare la copertura anche se fatta per motivi energetici.
Leggi difatti la parte finale del nostro articolo:
“nonche’ alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo’ essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. ”
Per cui se non rispetti la distanza minima tra edifici prevista dal codice civile (mt 3,00) non puoi rialzare la copertura.
Ti consigliamo, comunque, di sottoporre questo quesito all’ufficio Edilizia Privata del Comune; può darsi che il Regolamento Edilizio o le Norme di attuazione del PRG stabiliscano cose diverse.
Amedeu e c.
Non capisco se negli edifici esistenti sia prevista anche la deroga al calcolo del maggiore volume o solo alle distanze.
grazie!
Elena
Per Elena.
Se leggi il DL 102 allegato al termine dell’articolo dal quale ci hai scritto, ed esattamente l’articolo 7, vi viene indicata il maggiore spessore dei muri e del solaio di copertura degli edifici esistenti, da realizzare per motivi energetici; per cui ciò comporta anche un maggior volume misurato sull’estradosso dei cappotti termici e delle coibentazioni dei solai.
Tutto purchè contenuto nei limiti massimi consentiti dal Codice Civile (Cioè rispetto della distanza minima di 3 metri tra edifici).
Comunque leggi anche questo nostro altro articolo circa la modifica dell’articolo 34 comma 2-ter; può darsi che ti interessi:
https://www.coffeenews.it/3-altre-novita-apportate-dalla-legge-106-2011-che-ha-approvato-il-dl-n%C2%B070-del-13-maggio-2011
Amedeu e c.
grazie mille!
La deroga nel rispetto della riduzione minima del 10% va applicata sull intero fabbricato o posso andare ad installare il cappotto anche solo su una porzione
Per Marco.
Per dare una risposta esauriente dovremmo vedere la situazione in loco e questo non è possibile.
Ammesso che quanto dici sia possibile, se intervieni su una parte di un immobile, sia in fatto di distanze che di altezze, ti sorgeranno dei problemi estetici difficilmente approvabili dal Comune.
Comunque, scatta alcune foto dell’immobile e portale in visione da un tecnico dell’ufficio Edilizia Privata comunale.
Ti daranno la risposta che cerci.
Amedeu e c.
Mi trovo a dover dimostrare in sede giudiziaria che in una riqualificazione energetica di un edificio esistente è lecito non considerare la maggiore volumetria del cappotto esterno. Chiaramente nel rispetto di distanze e limiti di trasmittanza. La controparte sostiene che la deroga valga solo per le distanze.
Non trovo nessuna sentenza o interpretazione autentica della norma.