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Distanze per l’apertura di « vedute dirette » dai confini di fondi con o senza costruzioni del vicino

Abbiamo chiarito nei nostri precedenti articoli lo scopo, le caratteristiche e le varie specie delle vedute; adesso possiamo esaminare a quali « distanze » esse possono aprirsi,  in muri pros­simi al confine inedificato del vicino o prossimi ad altre costruzio­ni precedentemente eseguite dal vicino stesso.

Le norme relative a queste distanze cambiano a seconda che si vogliono aprire vedute con visuali solo« dirette », oppure con visuali solo « oblique » e « laterali », o ancora se trattasi di aper­ture dalle quali sia possibile esercitare contemporaneamente vi­suali di tutte tre le suddette specie.

Cominciamo dalle prime.

a) – Distanza per l’apertura di vedute « dirette » e « balconi »

E’ l’art. 905 del c.c. che le determina prescrivendo: « Non si pos­sono aprire « vedute dirette » verso il fondo – chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro (in cui si aprono le vedute dirette) non vi e la distanza di un metro e mezzo ».

« Non si possono parimenti costruire balconi (o altri sporti), terrazze, lastrici solari (e simili), muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere».

Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica.

b) – Considerazioni relative

Premettiamo che per « chiusura del fondo » si deve intendere che vi sia sul confine una qualsiasi recinzione, capace, oltre che di delimitare la proprietà e di indicarne i confini, anche d’impedirne l’accesso ad estranei; mentre fondo « non chiuso » è quello che, pur avendo individuati (o individuabili) i suoi confini, attraverso segni od opere, consente l’accesso anzidetto.

II fondo del vicino, pero, non deve essere chiuso da un « muro di fabbrica » (cioè da un muro che non sia « di cinta » come è caratterizzato dall’art. 878 del c.c, poichè la distanza di m. 1,50 non è più compatibile con quella minima di 3 m. prescritta dall’art. 873 del c.c.; come deve infatti essere quella tra il muro ove si apre la veduta, ed il muro del vicino costruito sul confine.

Per qualificare « diretta » la veduta occorre tener conto non di chi guarda, ma della ubicazione del confine del fondo rispetto al muro in cui trovasi l’apertura o il manufatto (parapetto di terrazza, per esempio) da cui la veduta si esercita.

La distanza prescritta dall’art. 905 del c.c. va osservata indipendentemente dall’uso a  cui è adibito il fondo del vicino, e qualunque sia l’altezza a cui si trovi la veduta.

La distanza va computata orizzontalmente, e normalmente al confine.

c) – Figure esemplificative  

Chiariamo con delle figure esemplificative (sezioni planimetriche ed altimetriche) le norme di questo articolo e le più imme­diate conseguenze che ne derivano.

Se nel suolo del vicino A non vi è alcuna costruzione (come nella parte N del suo fondo), o ve ne è una (come quella M) avente il fronte “tu” a non meno di m. 1,50 dal confine RS; e se tale confine RS è senza recinzione, o ha, per uno o più tratti, una recinzione di paletti (come nel tratto “mn”), o di siepi (come “no”), o di « muro di cinta » (come “op”), B, volendo costruire e aprire nel suo edificio le finestre “q” ed “s”, ed il balcone “r” , dovrà eseguire le aperture ed il balcone alle distanze non inferiori a m. 1,50 dal confine RS (nei modi indicati nella figura sottostante), esercitandosi da esse, solo vedute dirette verso, e nel fondo di B.

    

Se nel suo fondo, A, come primo edificante avesse eseguito delle costruzioni, B .dovrà prima di tutto costruire i suoi muri mantenendoli alla distanza di 3 m. dai fronteggianti  muri di A (come prescritto dall’art. 873 del c.c,  e potrà aprire le vedute (fine­stre e balconi) solo in quei tratti di muro che gli consentono di mantenere la distanza di m. 1,50 dal confine (come è prescritto dall’art. 905 del c.c., ed indi­cato nella soprastante  figura).

Se, nessuna costruzione esiste nel suolo di A, allora B diviene primo edi­ficante: egli avrà la liberta di collocare i suoi muri,ma nessun vantaggio potrà ottenere dal « principio della prevenzione » per l’apertura di vedute, poichè queste devono comunque aprirsi a non meno delle misure di distanza fissate dal codice Civile.                                                                                          -,

Se i due balconi “r” e “s”  di A si trovano nelle posizioni indicate in figu­ra rispetto al confine RS (col fondo inedificato di B), ed i lati affacciabili di essi verso detto confine siano rispettivamente "ab", "bc", (di "r") e "ef" (di "s"), la distanza di mt 1,50 va misurata dallo spigolo "b",  perchè più vicino al confine  (per il balcone "r"), e dal punto "e" del parapetto "ef" (per il bacone "s"), perchè più vicino al confine dei punti da cui può esercirtarsi la veduta

   

Le seguenti sezioni altimetriche chiariscono meglio quanto precisato fino ad ora

   

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