Distanze per l’apertura di « vedute dirette » dai confini di fondi con o senza costruzioni del vicino

Abbiamo chiarito nei nostri precedenti articoli lo scopo, le caratteristiche e le varie specie delle vedute; adesso possiamo esaminare a quali « distanze » esse possono aprirsi,  in muri pros­simi al confine inedificato del vicino o prossimi ad altre costruzio­ni precedentemente eseguite dal vicino stesso.

Le norme relative a queste distanze cambiano a seconda che si vogliono aprire vedute con visuali solo« dirette », oppure con visuali solo « oblique » e « laterali », o ancora se trattasi di aper­ture dalle quali sia possibile esercitare contemporaneamente vi­suali di tutte tre le suddette specie.

Cominciamo dalle prime.

a) – Distanza per l’apertura di vedute « dirette » e « balconi »

E’ l’art. 905 del c.c. che le determina prescrivendo: « Non si pos­sono aprire « vedute dirette » verso il fondo – chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro (in cui si aprono le vedute dirette) non vi e la distanza di un metro e mezzo ».

« Non si possono parimenti costruire balconi (o altri sporti), terrazze, lastrici solari (e simili), muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere».

Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica.

b) – Considerazioni relative

Premettiamo che per « chiusura del fondo » si deve intendere che vi sia sul confine una qualsiasi recinzione, capace, oltre che di delimitare la proprietà e di indicarne i confini, anche d’impedirne l’accesso ad estranei; mentre fondo « non chiuso » è quello che, pur avendo individuati (o individuabili) i suoi confini, attraverso segni od opere, consente l’accesso anzidetto.

II fondo del vicino, pero, non deve essere chiuso da un « muro di fabbrica » (cioè da un muro che non sia « di cinta » come è caratterizzato dall’art. 878 del c.c, poichè la distanza di m. 1,50 non è più compatibile con quella minima di 3 m. prescritta dall’art. 873 del c.c.; come deve infatti essere quella tra il muro ove si apre la veduta, ed il muro del vicino costruito sul confine.

Per qualificare « diretta » la veduta occorre tener conto non di chi guarda, ma della ubicazione del confine del fondo rispetto al muro in cui trovasi l’apertura o il manufatto (parapetto di terrazza, per esempio) da cui la veduta si esercita.

La distanza prescritta dall’art. 905 del c.c. va osservata indipendentemente dall’uso a  cui è adibito il fondo del vicino, e qualunque sia l’altezza a cui si trovi la veduta.

La distanza va computata orizzontalmente, e normalmente al confine.

c) – Figure esemplificative  

Chiariamo con delle figure esemplificative (sezioni planimetriche ed altimetriche) le norme di questo articolo e le più imme­diate conseguenze che ne derivano.

Se nel suolo del vicino A non vi è alcuna costruzione (come nella parte N del suo fondo), o ve ne è una (come quella M) avente il fronte “tu” a non meno di m. 1,50 dal confine RS; e se tale confine RS è senza recinzione, o ha, per uno o più tratti, una recinzione di paletti (come nel tratto “mn”), o di siepi (come “no”), o di « muro di cinta » (come “op”), B, volendo costruire e aprire nel suo edificio le finestre “q” ed “s”, ed il balcone “r” , dovrà eseguire le aperture ed il balcone alle distanze non inferiori a m. 1,50 dal confine RS (nei modi indicati nella figura sottostante), esercitandosi da esse, solo vedute dirette verso, e nel fondo di B.

    

Se nel suo fondo, A, come primo edificante avesse eseguito delle costruzioni, B .dovrà prima di tutto costruire i suoi muri mantenendoli alla distanza di 3 m. dai fronteggianti  muri di A (come prescritto dall’art. 873 del c.c,  e potrà aprire le vedute (fine­stre e balconi) solo in quei tratti di muro che gli consentono di mantenere la distanza di m. 1,50 dal confine (come è prescritto dall’art. 905 del c.c., ed indi­cato nella soprastante  figura).

Se, nessuna costruzione esiste nel suolo di A, allora B diviene primo edi­ficante: egli avrà la liberta di collocare i suoi muri,ma nessun vantaggio potrà ottenere dal « principio della prevenzione » per l’apertura di vedute, poichè queste devono comunque aprirsi a non meno delle misure di distanza fissate dal codice Civile.                                                                                          -,

Se i due balconi “r” e “s”  di A si trovano nelle posizioni indicate in figu­ra rispetto al confine RS (col fondo inedificato di B), ed i lati affacciabili di essi verso detto confine siano rispettivamente "ab", "bc", (di "r") e "ef" (di "s"), la distanza di mt 1,50 va misurata dallo spigolo "b",  perchè più vicino al confine  (per il balcone "r"), e dal punto "e" del parapetto "ef" (per il bacone "s"), perchè più vicino al confine dei punti da cui può esercirtarsi la veduta

   

Le seguenti sezioni altimetriche chiariscono meglio quanto precisato fino ad ora

   

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

104 commenti

  1. sono aggredito dai miei confinanti , per aver fatto sotto consiglio del mio avvocato l’usocapione di 50cm x 4 m nella mia proprietà sono finito nella giustizia interminabile.Il fondo del vicino e da sempre delimitato da una recinzione in metallica da 40 anni. Sono aggredito perchè nelle mappe catastale della mia proprietà cè un errore di catastale pe tale spazio. Dove nella realtà di fatto non esiste, il confine è materializzato dall’attuale recinzione esistente, a parte questo ,sono in possesso di fotografie che dimotrano la realtà di fatto di 30 anni fa uguale a quella di oggi , cè solo l’errore di catasto . come posso uscirne fuori perchè nel tribunale la parte contraria è difesa dal presidente dell’ordine e la giudice deve decidere, a parte che tutto l’iter è stato fatto sono 4 anni. La giudice ci invita a una transazione , ma la parte avversa piu che una transazione fa un’estorsione .vorrei essere aiuto nel mio dirittto grazie spero in un vostro contatto. buonasera

    • Per Riccardo.
      Come possiamo esserti di aiuto in una causa nella quale hai un legale difensore e che dura da 4 anni.
      L’unica cosa che possiamo augurarti, è che finisca al più presto e che fra vicini rinasca l’armonia; che è la cosa più importante in questa nostra corta esistenza.
      Amedeu e c.

  2. vorrei fare un balcone su un edificio già esistente da circa 40 anni.
    premmetto:
    – che nel progetto c’era, ma nonso perchè non si realizzo.
    Posso realizzarlo? e come? che pratiche ?
    preciso che esixte già una finestra e che la parete distanzia dal confine del vicino di metri 2.
    grszie della risposta.

    • Per prof.
      Devi affidarti ad un tecnico professionista della tua zona, il quale, vista la pratica edilizia approvata, visto il realizzato, controllato che in Comune sia tutto in regola, possa, poi, presentarti una nuova pratica (DIA o altro) per la dovuta approvazionee quindi realizzazione.
      Amedeu e c.

  3. Abito in una casa acquistata da poco,la casa ha 40 anni,ho un problema con il mio vicino che ha una finestra a 2 metri dal mio confine(anche io ho 2 metri di distanza) e dunque vede in cucina,abbiamo un muro che divide ed e’ alto 2 metri.Il problema e’ che la sua casa risulta piu’ in alto . Chiedo cosa posso fare senza avere problemi con il vicino.Grazie

    • Per Marisa.
      Da quello che dici, avete una veduta diretta, per cui ai sensi dell’articolo 907 del codice civile dovrebbe esserci la distanza fra le due finestre di mt 3,00-
      IL fatto è, che molte volte è difficile ricreare queste condizioni di legge, specie per i vecchi immobili.
      http://www.coffeenews.it/distanze-da-osservare-dalle-vedute-dirette-laterali-ed-oblique
      Che fare?
      Spostare o abbattere uno di questi edifici? Non è possibile.
      Rialzare il muro di confine tramite una recinzione leggera con rete ombreggiante e portandolo fino all’altezza di mt 3,00.
      Sarebbe possibile, ma dovete essere d’accordo fra vicini, in quanto potrebbero sorgere problematiche legate ad atti di emulazione, di cui all’art. 833 del cc. e potreste finire per vie legali.
      http://www.coffeenews.it/cosa-sono-gli-atti-di-emulazione
      Realizzando una recinzione più consistente ed alta ugualmente fino a 3 metri, occorrerebbe l’autorizzazione comunale, oltre a quella del vicino.
      Amedeu e .

  4. La mia situazione invece è che il mio appartamento ha un terrazzo a livello esistente e regolare dagli anni ’60 mentre il dirimpettaio nel 2003 (prima che prendessi possesso del mio appartamento, quindi di fatto ho trovato questa situazione) ha realizzato anch’esso un terrazzo allo stesso livello e meno largo del mio ma che arriva a ridosso del mio (tipo 20 cm fra la mia ringhiera e la sua) solo nel 2003, a cui accede da una porta finestra che probabilmente prima era una finestra.
    I due terrazzi sono sul retro del mio condominio (primo piano), quindi siamo in una situazione molto riparata.
    Leggendo il C.C. capisco che la ringhiera (quindi l’accessibilità del terrazzo) doveva fermarsi ad almeno 1,5 metri dalla mia, che c’era già; ed ho semmai il dubbio che dovevano essere addirittura 3 metri, ma non credo visto che il mio fondo non è chiuso ma ha, appunto, una veduta che arriva fino a esattamente il confine fra le proprietà.

    Se ho spiegato bene il mio caso, vorrei sapere se, nel caso il fabbricato del vicino fosse irregolare (senza autorizzazione del Comune), ho il diritto di far arretrare la sua ringhiera (il terrazzo del vicino è una specie di ponte più lungo che largo che si estende dalla sua facciata al mio terrazzo, ed ha sotto di sè un vano – quindi è un lastrico convertito a terrazzo, suppongo) fino a 1,5 m dalla mia e se c’è una qualsiasi possibilità che venga reso regolare e quindi irremovibile dal tempo e dall’uso.

    Grazie

    • Per Tommy.
      Verifica in Comune se il terrazza è stato autorizzato.
      Il Comune rilascia le autorizzazioni “Fatti salvi i diritti dei terzi”, per cui può avere rilasciato una autorizzazione e non essere entrato in merito delle distanze fra due terrazzi fronteggianti.
      Anche se così fosse, tu hai diritto, come confinante di appellarti al contenuto del codice civile.
      Il vicino doveva rispettare la distanza come da questo nostro articolo (1^ immagine 2^ figura)
      http://www.coffeenews.it/distanze-da-osservare-dalle-vedute-dirette-laterali-ed-oblique
      A nostro parere, puoi intervenire (Non sono trascorsi ancora 20 anni dalla costruzione -2003), ma sempre tramite un legale.
      Amedeu e c.

  5. Grazie davvero amedeu.

  6. Salve di nuovo Amedeu,

    Ho appena verificato col comune, tramite visura della pratica con cui nel 2003 restaurarono un po’ tutta l’unità abitativa del mio vicino, compresa, in teoria, anche la conversione del loro lastrico in terrazzo che ha la ringhiera a ridosso di quella del mio (v. mio primo commento).
    Ebbene, nella pratica non è descritta questa conversione (che in parole povere sarebbe la semplice aggiunta della ringhiera su 3 lati del lastrico), così come non è indicato nelle “piante sovrapposte” (con in giallo la situazione preesistente e in rosso le modifiche proposte) e inoltre dalla documentazione fotografica ivi contenuta si vede chiaramente come ci fosse già la mia veduta (la mia preesistente terrazza con la stessa ringhiera di adesso) e che il loro terrazzo prima era un semplice lastrico di copertura del vano al piano sottostante (cioè con lo spigolo superiore di questo lastrico che arrivava al bordo del mio terrazzo).

    L’unico mio dubbio, prima di rivolgermi a un professionista (a proposito, meglio un legale di, che so, un geometra?) è: un lastrico a cui vi è già un accesso (per funzioni di controllo/manutenzione della canna fumaria che vi si erge) ma senza ringhiera, muretto o parapetto, non è ancora una veduta e lo diventa solo quando vi si ergono/installano opere tali da permettere l’utilizzo in sicurezza (ovvero barriere che evitino il rischio di precipitare di sotto)?
    Chiedo perché, come confermato nella pratica, la porticina che c’è tutt’ora per accedere al terrazzo c’era già anche quando era un lastrico.
    Grazie di nuovo.

    • Per Tommy.
      Per Convenzione, le parti segnate in giallo indicano “Demolizione” e quelle in rosso “Nuova costruzione”
      Se non hai notato nelle piante, nei prospetti e nella relazione tecnica allegata al progetto, alcuna indicazione al terrazzo, significa che lo hanno trasformato abusivamente.
      La tua difficoltà consisterà nel dimostrare che la situazione odierna è diversa da quella antecedente al 2003 (Come tu indichi nel 1° commento); cioè ti servirebbero delle foto o una documentazione contrattuale o catastale dalla quale si possa verificare che prima era un lastrico solare.
      Per questo, la persona più indicata per effettuare le dovute ricerche, se vuoi procedere, dovrebbe essere un geometra.
      Relativamente al lastrico solare (Pensiamo ti rivolga sempre a quello del vicino), anche se ha una porticina, però era privo di parapetto, non si può considerare una veduta, ma semplicemente una copertura a terrazza, dove la porticina serviva per accedere per eseguire eventuali opere di manutenzione.
      Amedeu e c.

      • Beh, ho le foto incluse nella pratica che ho visionato presso l’ufficio del comune. Ho potuto farne delle fotocopie a colori e da lì si vede chiaramente in almeno un paio che si trattava di lastrico (cioè niente ringhiera).
        Sì, sentirò un geometra, grazie. Comunque in prima battuta penso che tenteremo un approccio cordiale, facendo presente al vicino che sappiamo della situazione antecedente e che sappiamo che dopo 20 anni perderemmo per sempre il diritto a vederci rispettata nostra veduta, e che quindi entro quel periodo vorremmo fosse modificato il loro parapetto di modo da rispettare le distanze minime a norma di legge.
        Se dovesse andar male, si farà con le “cattive”.
        Resto quindi fiducioso.

        Sì, devo essermi confuso coi colori. grazie

  7. In riferimento all’art. 905 CC mi chiedo se questo sia applicabile al seguente caso.
    Esiste un fabbricato monopiano in confine con un’area di altra proprietà. L’edificio è sovrastato da una terrazza che attualmente presenta un parapetto arretrato rispetto al filo del muro sottostante; quest’ultimo in confine.
    Se il proprietario volesse portare il parapetto in confine, pertanto a filo con il muro sottostante, egli, leggendo in maniera pedissequa il testo dell’art. 905, non “costruirebbe” la terrazza, la quale sarebbe esistente e pertanto non rientrerebbe nell’art. 905. Potrebbe così realizzare lo spostamento….è un’interpretazione corretta?
    Grazie

    • Per Matteo.
      L’articolo 905 del Codice Civile cita testualmente:
      “Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e’ la distanza di un metro e mezzo.
      Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e’ la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
      Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e’ una via pubblica.”
      Per cui, in ogni caso, deve rispettare mt 1,50 dal confine, là dove non vi siano norme più restrittive di Regolamenti locali.
      Amedeu e c.

  8. ho ristrutturato una casa con facciata contigua a quella del vicino,il fondo antistante è diviso da recinzione perpendicolare a tale facciata, il problema è che il vicino ha una portafinestra con antistante terrazzino che risulta a meno di 1,5m dal ns confine , non so esattamente quando lo abbia costruito perchè la casa la abito da soli 7 anni.
    Se sono già passati i vent’anni non posso farci più niente? devo quindi sopportare che si affacci praticamente sul mio fondo?
    grazie

    • Per Andrea.
      Se trattasi di un terrazzo esistente da oltre 20 anni puoi tentare di fargli causa per motivi di disturbo della privacy, ma circa l’esito del giudizio, lungo e dispendioso, non posiamo fare pronostici.
      Amedeu e c.

  9. Salve..avrei 1 domanda
    Ho 1 proprietà su di un terreno confinante , a dx con terreno agricolo non edificabile ,a sx con 1 fabbricato ad una distanza di circa tre metri dal mio confine ed avente un’apertura “luce”.
    “N.b_il mio edificio ha due lati su confine…1 fronte strada , l’altro sul lato sx. Lato dx a 4mt dal mio confine. Lato opposto al fronte strada a 5mt dal confine.
    Mi sono state proposte 2 alternative:
    1 _ demolizione con fedele ricostruzione rispettando quindi l’area della struttura preesistente.
    2 _ nuova costruzione , il progetto proposto si sviluppa ad 1mt e 1/2 dal fronte strada e sul confine dx “confinante cn terreno agricolo non fabbricabile” e su tale parete sono state collocate dei punti luce.
    La domanda risiede nella fattibilità o meno della 2 opzione e se tale opzione richiede l.avallo del proprietario del terreno agricolo.
    La ringrazio per l’attenzione prestata mi
    F.Roberto

    • Per F. Roberto.
      Al di là delle distanze dai confini e dagli immobili limitrofi che hai messo, qualora tu voglia eseguire una nuova costruzione, la stessa deve rispettare le distanze previste per la zona dal vigente Piano Regolatore Generale.
      Se per esempio il PRG prevede 5 metri dalla strada e 5 metri dai confini, devi sottostare a tali limitazioni.
      Per le luci non devi preoccuparti, in quanto se sono tali, non devi rispettare da esse alcuna distanza di legge o di PRG.
      Devi però attenerti al contenuto del DM 1444/68 che prevede la distanza di 10 metri da pareti finestrate di edifici prospettanti
      http://www.coffeenews.it/le-distanze-urbanistiche-di-cui-alle-leggi-nazionali-vanno-rispettate-no-alle-deroghe
      Amedeu e c.

      • b.giorno Amedeu
        in prima cosa la ringrazio per l’attenzione prestatami, mi scuso poi per il ritardo nel fare ciò.
        In questi giorni, per mezzo dell’Ing. comunale, ho avuto modo di approfondire le relative norme urbanistiche della zona “in relazione al tipo classe del fondo _B_” che mi consentono di edificare lungo il mio confine dx in quanto si affaccia su un terreno ad uso agricolo.
        Restano comunque delle perplessità create dai 2 “codici” urbanistico e civile.
        Il primo, l’urbanistico, mi rilascia i permessi nella realizzazione di luci e/o finestre in tale parete a confine ma si preserva dichiarando di non essere responsabile se tale realizzazione lede i diritti del confinante “proprietario di fondo agricolo privo di edifici”.
        Il secondo, codice civile mi consente in conformità degli art. “anche da lei citati nei vari articoli” di edificare in confine “in quanto primo a farlo” e di realizzare punti luce “NON VEDUTE” secondo norme vigenti.
        Ora…..capisco che pur essendo presenti punti luce, il vicino, può chiedere la comunione e la relativa chiusura di suddetti punti ma penso dovrebbe prima ottenere la conversione del fondo in edificabile, come anche giustificare, in caso di una sua rivalsa solo per la realizzazione dei punti luce, in cosa lo si è leso vista la totale assenza di costruzioni nella sua proprietà.
        Fermo restando che ogni info è ben accetta …non mi resta che ringraziarla anticipatamente… e nel caso la possa interessare come finirà tale “odissea” le saprò dire.
        distinti saluti
        F.Roberto

        • Per Roberto.
          Non comprendiamo quando parli dei due codici: Urbanistico ed edilizio.
          Che cosa significa?
          A quali fonti ti riferisci?
          Sappi che là dove è in essere uno strumento urbanistico Comunale, sempre con limitazioni più ristrette (Distanze maggiori), non si applica il Codice civile, salvo che per nuclei urbani precostituiti, dove esistono chiostre, chiostrine, vedute, luci, ecc. da rispettare.
          Se ci chiarisci meglio, ti risponderemo volentieri.
          Amedeu e c.

  10. salve volevo chiedere un consiglio possiedo un terreno agricolo, nel lato strada vorrei interrare 4 tubi in cemento per creare un passaggio privato, il confine arriva all’asfalto. Posso farlo senza chiedere permessi ecc

    • Per davide.
      L’apertura di un passo carrabile su di una strada, deve essere preceduto dall’autorizzazione scritta dell’ente proprietario di tale strada (Comune, Provincia, Stato), che, poi, ti metterà al ruolo la tassa di concessione del passo carrabile, da pagare ogni anno.
      Amedeu e c.

  11. Salve, volevo chiedere un consiglio per la ristrutturazione di casa mia:
    il fondo su cui è costruita la casa costruita nel 1963 è a pianta rettangolare, attualmente ho un muro esistente che delimita un vano di altezza 2,5mt e tetto piano che si trova a distanza di 4mt dal confine, su questa parete vorrei aprire delle finestre con vista diretta sul fondo limitrofo, vorrei poi sfruttare la copertura piana per realizzare un terrazzo da cui accederò dal giardino con una scala esterna e dall’edificio con una portafinestra realizzata a distanza di 7mt dal confine.
    sulla parete ad angolo alla precedente, che si trova a mt 3,7 dal confine, vorrei realizzare delle finestre e un balcone che sporgerebbe di circa 1,5mt dall’esistente facciata.
    Il regolamento comunale prevede distanze dai confini di 5mt o non inferiori alla distanza esistente.
    Nei fondi confinanti non ci sono edifici.
    Posso realizzare i due interventi o devo accordarmi con il vicino per poterlo fare?
    ringrazio anticipatamente,
    Saluti
    Erich

  12. Salve,
    volevo porgerle questo quesito: ampliare un pavimento rialzato (di una veranda coperta) che va a svilupparsi in aderenza a un confine col vicino crea una veduta sul fondo altrui? Sulla parte di pavimento ampliata infatti potrei soggiornarvi e “contemplare” il vicino… Di contro potrei farlo teoricamente anche senza ampliare il pavimento ma più scomodamente perchè non avrei la continuità di livello con la veranda… secondo lei dovrei interrompere il pavimento a 1.5 metri dal confine?
    Grazie mille!

  13. Salve,
    Io vivo in una piccola trifamigliare e su due lati di casa confino con un vicino il quale ha acquistato prima di me.
    Le due proprietà sono divise da un muro di 50 cm con ringhiera di 1 metro sopra per un totale di 150 cm.
    Tra vicini i rapporti si sono inclinati quando gli ho chiesto se potevo mettere un cannicciato sulla ringhiera.
    Il vicino si è arrabbiato perché dice che gli volevo levare la luce e la veduta e quindi la sicurezza.
    Io volevo solo privacy, ora mi stolkerizza si mette a fissarsi quando so in giardino.
    Dopo essermi informato sul codice civile(letto più volte)ho piantato una siepe a 60 cm dal muro di confine.
    Volevo sapere se a 5 cm alla siepe (percio 55 cm dal muro di confine) potevo mettere un telo ombreggiante trasparente fissato con paletti rimovibili a terra per evitare di litigare per 2 foglie?
    Dato che mi ha già minacciato?

  14. Buonasera e complimenti per il lavoro di questo sito. Il confine del mio giardino a ovest è da decenni un fabbricato di proprietà dei vicini (tipo capannone alto circa 4 mt con finestroni chiusi). Ora è in vendita e i proprietari sono difficili da reperire. Io vorrei autocostruire una sorta di tettoia/rimessa attrezzi senza fondamenta, di circa 15 mq. Vorrei lasciare lo spazio per eventuali manutenzioni del muro ma anche metterlo alla minima distanza possibile, ma soprattutto essere sicuro di non doverlo spostare in futuro. Qual è il suo consiglio? Molte grazie.

    • Per Gianluca.
      Dipende dalla normativa di Piano regolatore Generale del tuo Comune e dalla zona urbanistica nella quale si trovano gli immobili.
      Con una planimetria anche in scala ridotta, recati presso l’ufficio Urbanistica comunale e domanda quali sono i parametri e gli indici della tua zona.
      Amedeu e c.

  15. Buiongiorno, 26/08/2015
    domanda nr.1:
    il muro di cinta della sottostazone del gas (Snam spa) a che distanza dal confine deve stare.
    Domanta nr. 2:
    con il passare degli anni gli alberi di (caggia) del mio confinante sono cresciuti circa 25/30 metri alti. dalle mie finestre non vedo più il panorama, dalle ore 15,30 non vedeo più il sole, la distanza dalle finestre agli alberi è cifrca 8 mt,. il mio vicino non vuole tagliare gli alberi,cosa devo fare?
    Grazie

  16. Salve sono proprietaria di un fabbricato bifamiliare costruito su un lotto mai frazionato urbanisticamente e diviso da una precaria rete metallica che mi separa dalla proprietà limitrofe. Dopo aver realizzato un ampliamento, la vicina mi denuncia per non aver rispettato la distanza minima dei 5 mt dal confine . Vi chiedo, ai fini del calcolo delle distanze dal confine, una rete metallica può essere presa in considerazione? Qual è il criterio di misurazione della distanza, lineare o radiale?Grazie

    • Per Camilla.
      La rete metallica può essere stata posizionata in maniera errata.
      La distanza di mt 5,00 è fissata dalla Normativa di attuazione dei Piano Regolatore di un Comune.
      Circa il rispetto di tale distanza della tua casa, devi fare controllare da un tecnico (Geometra) la linea di confine che ti separa dal lotto vicino e porre i 2 termini di segnalazione della linea di confine.
      Solamente in questo modo potrai controllare se effettivamente, con l’ampliamento, hai rispettato la distanza di Piano Regolatore Generale.
      Cosa che però dovrebbe avere già verificato il tuo tecnico al momento della progettazione dell’ampliamento stesso e alla conseguente presentazione del progetto in Comune.
      Amedeu e c.

  17. Salve sono proprietaria di un rudere a forma di tronco piramidale. La domanda è la seguente:
    per due lati vi è un giardino di cui io non sono proprietaria, chi è il proprietario del terreno sulle fondamenta del rudere che effettivamente vanno in obliquo per come è fatta la costruzione?
    Inoltre se qualcuno appoggia baracche lamiere, gabbie o altro di tale genere sulle mura esterne, cosa posso fare?
    Grazie

    • Per Igi.
      In caso di un edificio a forma tronco piramidale, la proprietà dello stesso coincide con il perimetro più largo che poggia sul terreno.
      Questo, a meno che il proprietario non lo sia anche di particelle vicine o di un eventuale marciapiedi (Da controllare in catasto eventualmente).
      Riguardo alle baracche in lamiera che poggiano su detto edificio, è sufficiente che tu scriva una lettera Raccomandata AR al Comando di Polizia municipale, chiedendo il loro intervento per eliminare opere abusive.
      Amedeu e c.

  18. Buona sera,
    Dispongo da oltre ventanni del mio appartamento ha la finestra a doppio battente della camera da letto spicente in un passerò (balcone) condominiale di accesso a due appartamenti del mio vicino, ha ha acquistato il suo appartamento mentre il mio era con la finestra a due battenti circa 29 anni fa.
    Difronte alla mia finestra c’è la porta di uno dei due appartamenti di detto vicino e di lato a 9o° una sua siesta con il vetro opaco vasistas.
    Il vicino mi cita per esercizio abusivo di veduta e per non aver rispettato la distanza dalla sua finestra che come dicevo è ad angolo della mia.
    Sono riuscito, non senza difficoltà, a recuperare il progetto della palazzina che ospita tre appartament assieme sd altri 8.
    Tutte le minestre anche se a vasistas sono state disegnare con le le linee in mezza al muro e senza indicazioni di restrizioni.
    Il vicino asserisce che io ho modificato la finestra da vasistas a doppio battente e vuole che la trasformazione a vasistas.
    Prima di me tra il costruttore fallito ed il mio acquisto c’era un curatore.
    Come posso resistere?
    Grazie

    • Per Mauro.
      Vedi il seguente articolo e in particolare la seconda figura 1^ immagine.
      http://www.coffeenews.it/distanze-da-osservare-dalle-vedute-dirette-laterali-ed-oblique
      La distanza dal confine di entrambe le finestre dovrebbe essere minimo di 75 cm.
      Se però l’edificio è nato unitario e condominiale tale distanza può anche non essere rispettata (Salvo rispettare le norme sismiche).
      Se tu hai trasformato una finestra a Vasistas alta in una ad apertura normale, riteniamo che il vicino abbia diritto a fartela modificare.
      Questo, ammesso che riesca a dimostrare questa tua modifica.
      Amedeu e c.

  19. Sono proprietaria di una casa che ha due punti luce su un cortile privato di altre due case confinanti. Una casa forma una elle e confina con un altra casa e la mia confina con entrambe. Si forma quindi un cortile chiuso.
    Vorremmo alzare un piano e nei punti dove sono presenti i punti luce, al piano superiore fare invece delle finestre. È possibile? Devo chiedere il permesso?la finestra so troverebbe a 3 metri di distanza da entrambe le case e frontalmente si affaccierebbe sul cortile privato. Sarei due piani più in alto rispetto le altre due case.

    • Per Fra.
      La distanza di 3 metri per vedute dirette è prevista dal codice civile e per queste potrai prenderne visione nell’articolo dal quale ci hai scritto.
      In caso di sopraelevazione di un edificio, non vanno solamente rispettate le distanze minime del c.c., ma soprattutto quelle del vigente Piano Regolatore Generale e del DM 1444/68
      http://www.coffeenews.it/come-si-misura-la-distanza-tra-due-edifici-ai-fini-urbanistici
      che stabilisce una distanza di mt 10 tra pareti finestrate.
      Tutto ciò, però, dipende dalla zona urbanistica nella quale si trovano ubicati gli edifici interessati.
      Per sapere questo, devi recarti presso l’ufficio Urbanistica del tuo Comune e prendere visione della cartografia e della relativa Normativa di attuazione.
      Amedeu e c.

  20. Buona sera .. io ho un caso che non contempla nessuna normativa.vi spiego :
    Io confino con una lingua di terra lasciata dal costruttore che mi ha fatto casa . Per adesso le distanze ci sono tutte . Ma in un punto cioè uno spigolo si restringono a 3 mt .io vorrei ampliare casa in un senso lasciando circa 2 metri dal confine. Preciso che il fondo del costruttore confinante non è a livello ma circa 4 mt più giù e che questo fondo è un avanzo di cantiere largo appena 4 mt dove lui non potrà mai costruirci più nulla … prima o poi lo cederà al comune che gli farà non so cosa .oltre questo fondo c’è un marciapiede di circa 2 mt largo e poi una strada chiusa da 10 anni. Devo avere il suo permesso per distanze o non serve nulla e se così a quale normativa precisa potrei appellarmi ? Grazie.

    • Per Michele.
      Se hai intenzione di ampliare la tua casa, devi rispettare le distanze urbanistiche previste per la tua zona dal vigente PRG (O Regolamento Urbanistico) e dalla normativa relativa.
      Quindi non si tratta di avere permessi dai confinanti, ma solo di accertarsi in Comune, presso l’ufficio Urbanistica, quali sono le distanze dai confini e dalla strada previste per la tua zona dai suddetti strumenti urbanistici.
      Amedeu e c.

  21. Si può procedere alla divisione di un fabbricato inserito in mappa in modo sbagliato?
    Posso procedere da solo all’inserimento esatto in mappa senza coinvolgere gli altri proprietari?
    Grazie
    Nicola

    • Per Nicola.
      Se tale inserimento riguarda l’intero condominio (Per esempio l’edificio è stato appena costruito) il tecnico addetto deve farlo unitariamente, altrimenti, come in caso di modifiche, puoi farlo fare da un tuo tecnico.
      Amedeu e c.

  22. Salve,
    sono proprietario di una casa con sottotetto di cui un muro confinante con un vicino anche lui avente un sottotetto leggermente più basso.
    Posso trasformare il sottotetto in una terrazza ?
    Quali sono i limiti che devo rispettare con il vicino ?
    Grazie in anticipo

    • Per Angelo.
      Ti occorre l’autorizzazione comunale e devi rispettare la distanza di 3 metri dalla veduta (Se diretta) dal terrazzo del vicino.
      Amedeu e c.

  23. Buonasera, sono proprietaria di un palazzetto di due piani con terrazzo superiore. La mia vicina possiede un cortile e una casa di un solo piano confinante e adiacente al mio muro che poi prosegue in altezza fino al terrazzo.
    Mi chiede di alzare un muro sul mio terrazzo in modo da impedirmi la veduta sul suo cortile oppure mi chiede di costruire una ringhiera distante in orizzontale dalla sua proprietà di un metro e mezzo. Può farlo?
    Io sono la proprietaria del muro divisorio in quanto è stato costruito precedentemente alla costruzione della vicina.

  24. Buonasera, ho un regolare permesso di costruire per il recupero di sottotetto, ho aperto due finestre al primo piano, sotto le finestre ho il mio garage che confina con il garage del vicino; sottolineo che le finestre sono a più di tre metri dal confine con il vicino che ha la sua abitazione a più di 10 metri e mi fa delle storie perchè dice che io non posso aprire le finestre che danno sulla sua proprietà, può farmi chiudere le finestre appena aperte ?
    Grazie

  25. Buonasera, ho un terrazzo di 25 m quadrati , il proprietario dell’appartamento del piano di sopra vorrebbe trasformare due finestre in due portefinestre e unirle con la costruzione di un balcone lungo sei metri e largo 1.5 che affaccia sulla mia terrazza che è 4m.x6m.
    Posso impedire la costruzione del balcone?
    Grazie

    • Per Letizia.
      Occorre vedere se l’immobile dove abiti ha altri balconi ai piani superiori.
      questo per un motivo estetico.
      Per quanto riguarda il codice civile potrebbe essere interessato l’articolo 840, ma ammesso che tu sia proprietario anche delle aree poste sotto il tuo terrazzo.
      http://www.coffeenews.it/proprieta-di-un-fondo-limiti-della-sua-estensione-in-verticale
      In ogni caso oltre che all’autorizzazione del Comune e del Genio Civile (Ora Regione), il tuo vicino dovrà procurarsi anche quella dei condomini dell’edificio, sia per motivi statici che estetici.
      Amedeu e c.

  26. Ho da fare una domanda. Io e mio fratello abbiamo ereditato dai nostri genitori una casa in campagna con annessa area poderale. Essendo la casa posizionata al centro abbiamo diviso facilmente a metà. A e B. Alla parte A è andata metà della casa con ingresso e servizi già esistenti, più cancello d’ingresso anch’esso esistente. La parte B dovrà fare dei lavori, quali porta d’ingresso acqua, fogna più cancello per entrare.Le spese sono tutto a carico suo?………Vi ringrazio anticipatamente…Michele.

    • Per Michele.
      Se avete stipulato nel contratto, contenente il frazionamento della casa e l’attiguo terreno,il sistema di ripartizione delle spese, queste avverranno esattamente secondo la nuova configurazione sopraggiunta a seguito di di detto contratto.
      Ci spieghiamo meglio.
      Se B non ha ingresso e servizi all’interno della sua zona, se li dovrà creare di sua iniziativa e a sue spese.
      Fa eccezione l’eventuale muro o recinzione di divisione, la quale sarà a metà di ciascuno.
      Amedeu e c.

      • Grazie Amedeu, ma mio fratello può vietarmi da subito l’ingresso dal vecchio cancello o dovrà darmi un congruo periodo di tempo per poter preparare un altro accesso?…..Poi un’altra cosa, poichè una mia particella copriva parte della propietà senza che noi lo sapessimo e visto che i nostri genitori avevano sempre espresso la giusta intenzione di lasciare tutto a metà, io, dietro proposta di un ingegnere ho ceduto una parte di tale particella a mio fratello per un valore dichiarato, con atto notarile, di Euro 24.000 con dicitura “prezzo già pagato”, ma in effetti mai corrisposto, perchè quella era anche la mia volontà tanto che ho anche partecipato al 50% delle spese notarili ( 2.500 euro), con tanto di fattura notarile ( per me venditore). Alla luce di quanto è successo adesso, divieto da parte di mio fratello di usufruire del vecchio ingresso, senza alcun periodo necessario a tali lavori e altre cose assurde…..posso recuperare quei soldi? o quanto meno posso spaventarlo di tale possibilità?……Ti ringrazio anticipatamente…e devo ricredermi di quanto diceva sempre mio padre: si è fratelli fin quando vivono i genitori!…..a saperlo. Scusa e grazie ancora.

        • Per Michele.
          Dovremmo essere fratelli sempre, ma talvolta purtroppo non è possibile.
          Il tempo te lo deve concedere, in quanto per legge non può esistere un fondo intercluso sia pur temporaneamente.
          http://www.coffeenews.it/servitu-costituzione-esercizio-ed-estinzione
          Circa il riavere o richiedere il denaro, a nostro parere diventa difficile anche se non impossibile, in quanto dovrebbe basarsi su azioni, dimostrando, poi, che non sono avvenute (Tipo il mancato pagamento – assegno, contanti, ecc)
          Amedeu e c.

  27. Gentile Amedeu,
    può una recinzione metallica alta 2 metri, con paletti bullonati nel pavimento, essere installata dal mio vicino a mia insaputa e contro la mia volontà a 90 cm dalla mia abitazione(con affaccio finestre piano cantinato)?
    E’ messa in malo modo un pò nella mia proprietà, un pò a cavallo del confine.
    Non c’è una distanza minima anche per una rete metallica? Leggo di 3 mt per muri, 50 cm per siepi, ma non trovo recinzioni metalliche…

  28. Salve, vorrei sapere se posso montare dei portelloni persiana in PVC che aprono all’ esterno adiacente alla strada.

    • Per Sandro.
      Persiana ad aprirsi spingendo?
      Si, se abiti dal primo piano in su.
      In plastica, purchè la tua casa non ricada in area di centro storico.
      Amedeu e c.

  29. Salve,ho acquistato un appartamento con un lastrico solare di proprietà uscendo non appena sulla destra (si parla di circa 30cm)ho la luce del vicino con inferriata. Il palazzo è stato costruito intorno agli anni 70,la luce sarà circa lato inferiore(vista dal mio terrazzino)1,60/70 dal mio pavimento e il piano di fianco e pari altezza del mio piano,nn ce sfalsamento.la stessa s situazione ce l’ho anche io sul suo terrazzino.puo essere regolamentato anche per questioni di privacy?grazie

    • Per Me.
      Senza farti attendere inutilmente per due o più giorni ti invitiamo a leggere accuratamente la parte contrassegnata in rosso nel link del nostro sito.
      http://www.coffeenews.it/scriveteci
      Questo è dovuto al fatto che dobbiamo dare moltissime risposte e le lunghe lettere non ci permettono di soddisfare tutti in modo attendibile.
      Amedeu e c.

  30. Salve,ho acquistato un appartamento con un lastrico solare di proprietà uscendo non appena sulla destra (si parla di circa 10cm)ho la luce del vicino con inferriata. Il palazzo è stato costruito intorno agli anni 60,la luce sarà circa lato inferiore(vista dal mio terrazzino)1,60/70 dal mio pavimento e il piano di fianco e pari altezza del mio piano,nn ce sfalsamento.la stessa s situazione ce l’ho anche io sul suo terrazzino.puo essere regolamentato anche per questioni di privacy?grazie anticipatamente,mi sa che ho inviato piu volte il messaggio se csi fosse scusate

  31. Sto prevedendo di costruire parte del fabbricato in aderenza ad edificio posto sul confine. Secondo norma comunale devo mantenere la stessa altezza del vicino sulla parte aderente.
    Staccandomi dal confine, vorrei salire con una copertura (tetto) di qualche cm. Volevo sapere se la copertura deve rispettare il vincolo dei 10 m tra pareti finestrate.

    • Per Ramon.
      La distanza dei 10 mt di cui al DM 1444/68 si applica solo tra pareti finestrate.
      In ogni caso la gronda dell’edificio, non costituendo motivo di distanza tra edifici, in nessun caso deve entrare nella proprietà del vicino (In caso di aderenza).
      Ti ricordiamo, e controllalo con il tuo tecnico, che per l’antisismica, sempre in caso di aderenza tra edifici, il tuo muro deve rispettare dal confine 1 cm ogni metro di altezza.
      Amedeu e c.

  32. Buonasera,
    la mia abitazione ha copertura piana e per una piccola porzione è quasi in aderenza (circa 10cm) con un terrazzino della proprietà confinante.
    Vorrei trasformare la copertura in una terrazza dotandola di parapetto, e la normativa edilizia del mio comune me lo consente.
    Che distanza dal parapetto della terrazza del vicino devo mantenere per posizionare il mio?
    grazie

  33. Salve volevo sapere se art. 907 cc è applicabile su delle finestre aperte su muro di confine

  34. Sono proprietario di una casa con una porzione di giardino che ha una servitù passiva (con cancello carraio) a beneficio di una palazzina retrostante. I nuovi proprietari hanno installato un video citofono, a fronte dei preesistenti campanelli (senza citofono) e una enorme cassetta delle lettere, sulla mia colonnina del cancello. Senza chiedere nulla, impedendomi di fatto di apporre (autorizzato dal comune) un cappello di cemento sopra. Ho mandato mail e raccomandate, senza esito. Hanno detto che dovevo oppormi al momento (ero a fare la spesa e al ritorno l’ho trovata montata!), e se la tolgo io mi denunciano ai carabinieri. Cosa posso fare?

  35. vorrei porre un quesito: vorrei costruire una serra solare sul mio porticato che prosegue su una piccola striscia di giardino. il confine sinistro con il mio vicino è costituito da una ringhiera che poi prosegue a dividere anche il giardino. Io costruirei la serra andando a coprire solo il porticato, mettendo la parete in vetro adiacente alla ringhiera e rispettando la profondità di 2 mt stabilita dal regolamento comunale.
    il mio vicino che prima era d’accordo ora dice che gli coprirà la veduta laterale uscendo dalla finestra seppur io non andrei in profondità al di là della ringhiera posta a dividere il porticato. in sintesi Lui potrebbe vedere tutto come prima ma facendo solo pochi passi in avanti. Lui dice che bisogna mantenere la distanza di 1,5 mt. Premetto che nel regolamento comunale di costruzione non vi è menzione di questo e il geometra che ha visto il tutto non mi ha assoltamente detto nulla. Vorrei poterla fare ma nel rispetto della Legge

    • Per Laura.
      Se il Regolamento Edilizio comunale non tratta tale casistica, si ritiene debbano rispettarsi le distanze di cui al codice civile.
      Chiudendo con una lastra in vetro, a nostro avviso, la stessa può essere ritenuta come una luce che normalmente si realizza su una parete piena.
      http://www.coffeenews.it/le-luci-chiarimenti-ed-esempi-esplicativi
      Per cui dovrebbe rispettare le distanze dal confine di mt 1,50 o dall’immobile antistante, di mt 3,00.
      Amedeu e c.

  36. Sono proprietario di un piccolo fondo di terreno di circa 80 mq. con annesso struttura di mq. 20 costituita in blocchi di cemento e copertura in lamiere non accatastata da circa 50 anni utilizzata come legnaia e ricovero attrezzature da giardino con pergolato esistente. Il mio vicino costruisce in adiacenza senza rispettare le distanze dal mio terreno io non dico niente. Quando vado ad eliminare la vecchia rete di recinzione e paletti in cemento eliminando la pergolata immetto nuovi paletti per il recinto mettendo un telo di ombraggina per il sole usandolo nei periodi estivi come parcheggio auto. Vengo intimato dal mio vicino a rispettare le distanze dai confini dei paletti di recinto con telo gli levava la visibilità. Tutto documentate da foto. Sono indeciso se proseguire a fare il fesso o fargli abbattere il balcone.

    • Per Giovanni.
      Prima di prendere qualsiasi decisione ti consigliamo di recarti in Comune presso gli uffici Edilizia Privata e Urbanistica, per verificare la situazione del tuo terreno e del manufatto che hai, relativamente al Piano Regolatore Esistente e alla sua Normativa di Attuazione.
      Solamente dopo, conoscendo i tuoi diritti, sarai in condizioni di muoverti tramite, eventualmente, un legale.
      Amedeu e c.

  37. Ciao Amedeu,
    il mio vicino che ha una casa a monte della mia, distante un 3/4 metri (era un piccolo borgo di contadini) ha rifatto il tetto e anche la linea degli scarichi… di fatto quando piove mi trovo l’acqua in cantina: ho fatto dei test ed e’ l’acqua che viene giu’ dai sui tetti.
    Lui non vuole sentir ragioni, dice che e’ l’acqua del prato.Io ho fatto le prove (a sua insapouta) ed e’ l’acqua dei suoi tetti…..
    La domanda e’ : devo andare dal sindaco, da qualche avvocato..dalle forze dell’ordine…? ho dovuto mettere una pompa fissa automatica per svuotare la cantina tutte le volte che piove…
    Grazie

    • Per Sergio.
      Trattasi di una questione tra privati regolata dal diritto privato, per cui non puoi coinvolgere le pubbliche amministrazioni.
      Devi trovare un buon tecnico professionista che esegua un sopralluogo e relazioni accuratamente i difetti riscontrati.
      Dopo di che devi passare la pratica ad un legale, il quale provvederà ad agire nei confronti del vicino.
      Amedeu e c.

  38. Buona sera Amedeu, sono proprietario di un abitazione in centro storico, in parziale aderenza con un altro fabbricato, le due costruzioni sfalsate di qualche metro. Si tratta di abitazioni tradizionali di montagna, con tetto a due falde, con fienile nel sottotetto senza tamponamenti aperti verso l’estero. Essendo i due tetti sono sfalsati fra di loro, e il tetto del vicino in parte si affaccia sul mio tetto.
    Attualmente entrambi i sottotetti non sono abitati, essendo accatastati come soffitte e magazzino.
    Entrambi i fabbricati hanno da P.R.G. la possibilità di sopraelevazione di 80 cm. Vorrei recuperare il sottoteto e usufruire della possibilità di sopraelevare.
    Il vicino ha recentemente chiuso con dei tamponementi in legno la parte che confina sul mio tetto, realizzando delle finestre, a filo del manto di copertura del mio tetto, tanto da impedirmi anche il semplice isolamento del tetto esistente.
    Tali finestre sono state realizzate a mia insaputa, e non sono nemmeno visibili dal mio fondo, ma solo se salgo sul tetto.
    La mia domanda è questa: può il vicino in virtù del fatto che non esistevano tamponementi a chiusura del suo sottotetto, può impedirmi la sopraelevazione? Ha diritto a tamponare il suo sottotetto e a creare delle vedute dirette sulla mia copertura?

    grazie

    • Per Enrico.
      Senza farti attendere inutilmente per due o più giorni ti invitiamo a leggere accuratamente la parte contrassegnata in rosso nel link del nostro sito.
      http://www.coffeenews.it/scriveteci
      Questo è dovuto al fatto che dobbiamo dare moltissime risposte e le lunghe lettere non ci permettono di soddisfare tutti in modo attendibile.
      Amedeu e c.

  39. Buongiorno Amedeu
    Sono proprietaria da 11 anni in località montana di un immobile al 2° piano, ristrutturato, con affaccio su un terreno agricolo di altra proprietà da cui l’edificio è separato da un canale di scolo largo da 100 a 60 cm. (si restringe).
    Le finestre di quel lato sono oscurate da un grigliato crociato in cemento con maglie di circa 10 cm.
    Il proprietario confinante, quando l’impresa da cui acquistai fece richiesta, non permise di eliminarle. Vorrei sapere se posso sostituirle con delle inferriate, come ho già su altro lato e se posso mettere esteriormente degli antoni scorrevoli sulla facciata e sopra il canale di scolo.

  40. Buon giorno volevo chiedere una consulenza abito in una villetta unifamiliare e vorrei trasformare circa 40 mq di sottotetto in terrazzo, da un lato ho lo 30 cm al confine ( confino con giardino altre proprietà i fabbricati sono a circa 40mt) volevo sapere se invece di fare un parapetto arretrato di 1.2 mt posso fare un muro di gelosia a confine.
    Grazie mille anticipatamente

  41. Buongiorno,

    seguendo il codice civile notiamo che le vedute dirette devono stare a 1,5 metri dal confine (art. 905) o a 3 metri dal muro costruito sul confine. il DM 1444/68 parla di 10 metri tra pareti finestrate.
    Ma come fa una finestra stare a 3 metri dal muro del vicino se bisogna rispettare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate??
    In pratica, se il vicino ha costruito la casa sul confine, quindi il muro della casa è il confine e questo muro è cieco (senza finestre), a quanti metri devo stare per aprire una finestra?? A 3 metri o a 10 metri??
    Posso aprire una finestra su un muro esistente a 8 metri da questa parete cieca sul confine??

    Grazie, complimenti e buona giornata.

    • Per Dario.
      I 10 metri si applicano solo tra parete finestrate; vuol dire che se il vicino ha delle finestre sul confine e tu vuoi realizzare o ampliare una costruzione, devi stare minimo a 10 mt dalle sue finestre, con le tue finestre.
      Viceversa, se il vicino non ha finestre dal tuo lato, dovrai semplicemente rispettare la distanza prevista dalla normativa di Piano Regolatore Generale del tuo Comune.
      L’applicazione delle distanze minime di codice civile, previste in epoche carenti di PRG, si applicano essenzialmente in immobili esistenti e quando la distanza prevista dal PRG è superiore alle stesse.
      Amedeu e c.

  42. Buongiorno Amedeu,
    nel 2001 ho acquistato un appartamento (piano primo rialzato) in una palazzina di 4 unità (di due piani), la finestra della cameretta e quella della mia camera da letto si affacciano su un tetto piano di proprietà del mio vicino, per anni non ha mai utilizzato quel ripiano (dove sotto ha aperto una falegnameria), ora, qualche mese fa, ha costruito una scala a chiocciola in ferro che parte dal suo cortile (alla sx delle mie due finestre) fino ad arrivare al piano di questo tetto per mettere uno stendino per la biancheria. La mia privacy è totalmente compromessa in quanto lui camminando per l’intera superficie (che confina con i miei muri) potrebbe tranquillamente affacciarsi in casa mia e comunque stendendo continua a sbirciare nella mia zona notte (e lo fa anche di notte). Di fronte alle mie due finestre cè un fabbricato non ad uso abitativo (tipo fienile) e a dx e sx due ringhiere in ferro. Cosa posso fare per tutelare la mia privacy? Lui può avvicinarsi così tanto alle mie finestre)? Grazie 1000.

    • Per Massimo.
      Normalmente una scala, poichè indica il solo passaggio di persone, non deve rispettare le distanze previste dal codice civile per vedute dirette, laterali e oblique.
      Comunque ti suggeriamo di controllare presso l’ufficio Edilizia Privata del Comune se costui ha ottenuto l’autorizzazione comunale; in caso contrario avrebbe eseguito lavori abusivi, per cui potresti fare intervenire i vigili urbani e il Comune.
      Amedeu e c.

  43. Buongiorno Amedeu avrei una domanda:
    sono proprietaria di una casa che si eleva per il solo piano terra, sprovvista di cortili, chiostrine o spazi aperti che dir si voglia, ed ora vorrei realizzare il primo ed il secondo piano. La mia proprietà è posta ad angolo di un isolato, per cui due fronti hanno affacci su strada, un lato confina in aderenza con uno stabile di quattro piani e sull’altro lato confina con una proprietà unifamiliare che si è eleva su tre livelli e precisamente piano terra, primo piano e secondo piano ed è dotata di una chiostrina lunga 3,00mt e larga 1,65mt da piano terra fino al secondo piano da cui prendono luce quattro finestre. La chiostrina è posizionata ad angolo e confina con la mia proprietà ed è dotata di muro alto 5,00mt. Vorrei sapere se posso realizzare il primo ed il secondo piano in aderenza alla chiostrina. Grazie

    • Per Giovanna.
      La tua situazione andrebbe vista con l’ausilio di planimetrie e questo non è possibile.
      Comunque le distanze di codice civile si applicano, in pratica, solo per quei casi dove non sia possibile l’applicazione delle norme e regolamenti locali e nazionali.
      La legge stabilisce che per tutte le zone di Piano Regolatore Generale, ad eccezione delle zone A (Centri storici) venga rispettata la distanza di 10 metri tra pareti finestrate, di cui al DM 1444/1968.
      Amedeu e c.

  44. Salve la mia abitazione è di due piani, il mio confinante ha una abitazione di tre piani, attaccata alla mia.
    Parte qi questa abitazione da una parte confina con la strada e mettà delll’ultimo piano è adibita a terrazzo che in parte confina con la strada ed in parte con la mia abitazione separata da un muretto di circa 90 cm.
    Gradirei sapere se lo stesso è obbligato ad installare pannelli opacizzati per arrivare ad un’altezza di almeno cm. 180, per evitare la vista nella mia proprietà e violare la privacy.
    Grazie

  45. Buongiorno, ho una casa a due piani con mansarda, vorrei aprire per avere luce in mansarda delle finestre sul frontespizio, la casa attaccata alla mia ha solo un piano, quindi affaccerei sul suo tetto, se la cosa non fosse possibile, posso mettere del vetrocemento per avere la luce?

  46. buonasera, ho bisogno di una informazione in merito ad una apertura su un muro che è di mia proprietà, confinante con un fondo e che l’attuale apertura fatta ad una altezza di 2.30 si affaccia sul fondo del terzo.
    L’attuale apertura si trova al primo piano di un immobile e volevo procedere ad ampliare l’apertura rispettando la normativa e portando l’apertura a 2 metri dal pavimento.
    E’ possibile farlo e sapete dirmi quali siano le norme applicabili ed inoltre l’altezza da terra devo prenderla dal pavimento o dal solaio dell’immobile?

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