Una scala deve rispettare le distanze di legge previste per un immobile

Una scala deve rispettare le distanze di legge previste per un immobile compreso quella dei 10 metri tra pareti finestrate di cui al DM 1444/1968

E’ quanto emerge dalla sentenza n°6613 del 04/10/2021 del Consiglio di Stato – sede giurisdizionale (Sezione Sesta).

La suddetta sentenza ha interessato una scala in cemento armato situata in un cortile condominiale, aperta, con ringhiere laterali in ferro, larga metri 1,40, alta metri 4,30, situata a metri 2,90 dal confine lato sud sorretta in parte da due pilastri in cemento armato; tale scala mette in comunicazione il cortile con il balcone della casa.

Secondo il Comune la scala è da ritenersi abusiva in quanto non rispetta le distanze tra edifici e quindi non può usufruire del permesso in sanatoria, per cui ha emesso un’ordinanza di demolizione.

Contro l’ordinanza è ricorso il proprietario sia al Tribunale Amministrativo della Campania ed infine al Consiglio Di Stato chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge n.32 del 2019, convertito in legge n. 55 del 2019, in quanto le suddette distanze si applicano solo alle zone omogenee C, corrispondenti alle parti del territorio non edificate o con edificazione di minore intensità, mentre nel caso in esame il fabbricato contestato è situato in zona B.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ed infine il Consiglio di Stato cui si è appellato di nuovo il proprietario hanno respinto il suo ricorso in quanto la scala non può essere considerata come pertinenza urbanistica

Qualifica applicabile soltanto ad opere di modesta entità, accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e similari.

Deve invece essere considerata un corpo autonomo, come nuova costruzione  in grado di modificare sia la sagoma che il prospetto dell’edificio originario, perciò deve rispettare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate, prescritta dal DM 1444/1968.

Valutazioni date, sia dal punto di vista delle dimensioni che della funzione, e che definiscono la scala in oggetto con una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

di
amedeu

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