Quali sono i limiti di una servitù costituita per insufficiente distanza legale è una trattativa importante che riassumeremo in questo nuovo articolo.
Però, per prima cosa, va ricordato (Riguardo ai nostri precedenti articoli in materia) che l’indagine sull’attitudine della “costruzione” a creare “intercapedini nocive” va trattata in fatto (cioè dal giudice di merito), caso per caso, poiché la giurisprudenza ha inteso applicare l’art. 873 del Codice civile non meccanicamente, ma in aderenza alle ragioni che lo sorreggono
Chiarito quanto sopra vediamo adesso: quali sono i limiti di una servitù costituita per insufficiente distanza legale.
Se la norma dell’art. 873 del codice civile è da considerarsi una “limitazione legale” al diritto di proprietà, è tuttavia innegabile che una “servitù” possa nascere dalla violazione o inosservanza della norma stessa; e cioè dalla violazione o inosservanza di una distanza legale, ed essere anche usucapita, se apparente, quando alla inerzia del titolare del diritto alla distanza anzidetta si opponga l’esercizio di un contrastante diritto da parte del proprietario del fondo vicino per il tempo necessario alla usucapione.
Se nasce una “servitù” (per esempio per titolo, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia: di cui agli articoli 1058, 1061, 1158 del c.c.), essa deve intendersi limitata, per il suo esercizio, dalle clausole stabilite dal titolo, e se questo manca, essa deve riferirsi alle sole norme violate nel momento in cui la servitù stessa si costituisce.
Chiariamo questo concetto con l’esempio della figura seguente:
Se B ha acquistato, in un qualsiasi modo: convenzione, usucapione o destinazione del padre di famiglia, il diritto di tenere il muro cd del suo edificio [costruito dopo quello di A], a m. 1,00 dal confine RS e a m. 2,50 dai muro ab di A (anziché a m. 3,00 come avrebbe dovuto fare a norma dell’art. 873 del codice civile), ha costituito una “servitù” che si riferisce solo all’avvenuta violazione della distanza legale del detto muro cd da quello ab.
Da tale situazione giuridica deriva che, mentre A può aprire una “veduta” v nel muro ab (per l’art. 905 c.c., trovandosi il suo muro a m. 150 dal confine), non altrettanto può fare B nel muro cd, in quanto ciò costituirebbe una nuova violazione, non compresa (e quindi non sanata) dalla costituzione della precedente servitù.
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Salve, nel 1998 il mio vicino per proteggere il suo fondo dalla veduta, ha fatto costruire un muro alto cm.194 nel mio cortile al piano terra. Dietro questo muro a una distanza di cm 80 c’è la mia casa dove ci sono due finestre.
Chiedo: il muro per adempiere allo scopo di negarmi la servitu di veduta non doveva avere un altezza cm 250 ? Ho letto che il muro costruito su un cortile dove si ha normale accesso deve avere un altezza di cm 250 se é al piano terra se no si é di fronte ha una veduta. E le finestre adiacenti non dovevano farle chiudere o obbligarmi a trasformarle in luci? Posso abbassare il muro?
Per Biagio.
Non puoi abbassare il muro.
Puoi recarti da un legale che visti gli atti (Tra l’altro sono trascorsi più di 20 anni) e preso visione della situazione attuale, decida o meno se intraprendere un’azione legale nei confronti del vicino, sprattutto per il fatto che la costruzione del muro a 80 cm dalle tue finestre si configurava come un atto di emulazione, proibito dall’articolo 833 del codice civile:
https://www.coffeenews.it/cosa-sono-gli-atti-di-emulazione/
Amedeu e c.
Salve, Amedeu, ho capito la risposta che mi hai dato, comunque la mia domanda non spiegava bene la situazione,(il muro davanti alle finestre è sopra un muro di contenimento rialzato due metri dal suolo di campagna del fondo del mio vicino).per il mio avvocato le finestre, vedute dirette, prima illegali, trascorsi venti anni sono diventate legali per usucapione, e mi ha detto che posso abbassare l muro. In seguito ad una lettera inviatami dai miei vicini che mi invitavano di rialzare il muro,il mio avvocato gli ha risposto facendogli notare che le finestre stanno li da 25 anni e che il muro e ogni altra cosa che potrebbero mettere davanti le finestre sarà considerato come atto di emulazione,e anche che il muro distante 80 cm dalla casa è contrario alla prevenzione delle intercapedini dannose.Ti ho risposto per ringraziarti per la tua risposta e farti sapere come è andata a finire.