Distanze tra costruzioni sotterranee situate in due fondi limitrofi è il contenuto di questo nuovo articolo, dedicato alla materia (Diritto sulla Proprietà)
Da chiarire inizialmente che viene a mancare l’obbligo delle “distanze” nelle “costruzioni sotterranee”, in quanto, normalmente, viene a mancare una qualsiasi “intercapedine”.
Deve trattarsi, cioè, di manufatti costruiti sotto il livello del suolo (come si osserva negli esempi delle immagini sottostanti
In queste figure non sono applicabili le disposizioni dell’art. 873 e 875 del codice civile),per le “costruzioni sotterranee”.
E:
Nelle costruzioni di A e di B, di cui all’immagine soprastante, solo la distanza ab (tra i due muri prospicienti in elevazione) non deve essere inferiore a quella legale; invece non quella tra le murature interrate. (I muri di cinta, come si è già detto, non hanno obblighi di distanza: leggi sotto l’enunciazione della Cassazione, massima consolidata, oltre a molte altre successive).
“Dal complesso delle disposizioni dettate dal cod. civ. in materia di distanze nelle costruzioni (e ancor più da quelle complementari dei regolamenti edilizi locali), si evince che tali norme trovano possibilità di applicazione nei confronti di costruzioni che sorgono dal piano naturale del terreno, e non di quelle che restano al di sotto di esso….”
Va qui ricordato che le distanze che in questi casi non vanno osservate, sono solo quelle sancite dall’articolo 873, o le altre da queste derivanti.
Infatti, per la esecuzione di altre opere nel sottosuolo (quali scavi, fossi, canali, cisterne, ecc.), vanno osservate le altre apposite e diverse distanze previste esse pure dal codice civile.
Qualora, però, ci si trovi di fronte a costruzioni sotterranee (Aventi le caratteristiche quali quelle rappresentate nella che segue), allora ricorreranno gli stessi presupposti, le stesse ragioni di tutela e l’obbligo delle distanze legali riemergerà nello stesso modo e per gli stessi casi che si verificano per le costruzioni eseguite ed eseguibili sopra il suolo.
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