Le aperture in un muro perimetrale, che costituiscono le "luci", così definite dal diritto privato, stanno interessando un numero sempre maggiore di lettori.
Avevamo già presentato due articoli relativi a tale argomento.
Rispondiamo, comunque, con un unico articolo, alle molte richieste avanzate, in maniera da spiegare quelle che sono le carratteristiche principali e le misure da rispettare nel caso di luci.
Mostriamo anche alcuni esempi a chiarimento delle spiegazioni.
Il codice civile lascia una ampia facoltà di scelta per la larghezza delle luci, che possono andare da una semplice feritoia ad una apertura massima a secondo della struttura del fabbricato.
La luce è sempre stata intesa come apertura in un muro, chiusa da una "invetriata fissa", costituita in particolare da mattonelle di vetrocemento.
Però la legge, con il tempo, ha permesso che alla invetriata fissa, si potesse sostituire una grata fissa, la quale naturalmente non deve sporgere dal muro e deve avere le maglie della superficie massima di cmq 3.
Sotto vediamo il tipo di maglie più comunemente usate:
Altro fattore importante che deve caratterizzare le luci, è l’altezza della soglia della luce, sia dal proprio pavimento che dal suolo o pavimento del vicino.
Per chiarire meglio ai lettori, facciamo vedere alcuni esempi chiarificatori:
Nell’immagine soprastante, nella prima figura a sinistra, la luce "r" al piano terreno di un fabbricato di "A", mentre può avere qualsiasi larghezza ed altezza, deve avere l’altezza interna "ab" della soglia "aa" dal pavimento "bc", non inferiore a mt. 2,50.
Nella seconda figura, la luce "s" sita al 1° piano, l’altezza "mn" della soglia "mm" dal pavimento "on" deve essere non inferiore a mt 2,00.
Adesso osserviamo la prima figura dell’immagine soprastante: l’altezza "ab" è minore di quella esterna "ad", per cui è la prima che non deve essere inferiore ai mt 2,50.
Nella seconda figura sarà invece l’altezza esterna "ad" a non dover essere minore di mt 2,50.
Vedi l’immagine soprastante. Quando il "suolo" del vicino "B" è costituito da una superficie aperta "de" di un terrazzo o lastrico solare, accessibile o praticabile, la misura esterna da considerarsi per l’altezza della soglia "aa" della luce "r" deve essere non meno di mt 2,50 (e così anche quella interna "ab")
Ora passiamo all’ultimo esempio di cui sopra: Il locale di "A" è seminterrato rispetto al suolo di "B". In questo caso è evidente che le condizioni dei luoghi non consentono di potere osservare , per l’altezza "ad" la misura di mt 2,50.
Ma anche l’altezza "h" ("ab") interna ad "A" non può essere di mt 2,50, infatti se l’altezza totale interna di questo locale seminterrato fosse per esempio di mt 2,40 (o poco diversa, come succede per ambienti seminterrati non abitabili), l’apertura di una luce con l’altezza "ab" non inferiore ai mt 2,50 non sarebbe possibile.
Nell’immagine soprastante vediamo, partendo dalla figura a sinistra, casi nei quali la superficie del suolo di "B" sia formata da un terreno in pendenza o da una scala, oppure la luce abbia la soglia in pendenza. In questi casi l’altezza "ab" che non deve essere inferiore ai mt 2,50, verrà misurata nel punto più vicino fra i due elementi.
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA
A livello del pavimento del mio terrazzo si affaccia la luce del vicino. Mio padre ha costruito il terrazzo da circa 30 anni al posto del tetto e lo ha delimitato con un muro proprio che si appoggia sul muro comune , si tratta di una parete divisoria che supera i 2 metri. Purtroppo il vicino era suo cugino e, poichè ha lasciato rustico, non ha provvisoriamente murato la luce. 20 anni fa ha rifinito la casa per permettermi di abitarvi, non ho chiuso il muro in corrispondenza della luce perchè non ho soppesato le conseguenze e non conoscevo la legge. In questi 20 anni ho lamentato l’entrata occasionale di umidità nella stanza sottostante alla luce ed in corrispondenza di essa, inoltre i cattivi odori provenienti dalla cucina alla quale si affaccia la luce,che non ha aspiratore (ho sempre steso la biancheria sul terrazzo). Non ho chiuso la luce perchè il proprietario era ammalato e per non causarle dispiacere, sia io quanto il propritario sapevamo che poteva essere chiusa. Dopo la sua morte ho chiamato i muratori per passare la tonachina e per rimettere a posto la facciata, ho avvertito gli eredii, per educazione, che volevo chiudere la luce per i disagi che ho descritto. Mi hanno minacciato che mi avrebbero fatto causa. Il tecnico che ha diretto i lavori non si è preso la responsabilità di chiudere la luce, dalla quale entra acqua e umidità nella mia proprietà. Mi ha risposto che dopo 20 anni ci sono dubbi se poterla chiudere o meno. Vi chiedo, cortesemente, un vostro parere e i riferimenti legislativi che interpretano la questione. Grazie, Salvo
Per Salvo.
L’individuazione del giorno di apertura della luce è importante, perchè da quello vengono contati i 20 anni per l’usucapione.
Inoltre parli di luce; ma l’apertura ha le caratteristiche per essere tali, o piuttosto di veduta?
http://www.coffeenews.it/luci-caratteristiche
e questo
http://www.coffeenews.it/delle-luci-caratteristiche-dellinferriata-e-della-grata
oppure
http://www.coffeenews.it/le-luci-chiarimenti-ed-esempi-esplicativi
Devi contattare un legale della tua zona, portandogli tutti gli atti che possiedi (foto e disegni relativi a tale “luce”).
Saprà dirti se sei ancora in tempo per intervenire.
Amedeu e c.
Seguendo il suo quarto caso, le spiego il nostro problema.
Se Il locale di “A”(nostra abitazione) è parzialmente seminterrato rispetto al suolo di “B”.
In questo caso è evidente che le condizioni dei luoghi non consentono di potere osservare , per l’altezza “ad” la misura di mt 2,50.
Però l’altezza “h” (“ab”) interna ad “A” E’ di mt 2,50.
In questo caso è possibile aprire il sopraluce?
Per Laura.
la spiegazione alla 4^ figura ti è data dal presente scritto:
..”Ma anche l’altezza “h” (“ab”) interna ad “A” non può essere di mt 2,50, infatti se l’altezza totale interna di questo locale seminterrato fosse per esempio di mt 2,40 (o poco diversa, come succede per ambienti seminterrati non abitabili), l’apertura di una luce con l’altezza “ab” non inferiore ai mt 2,50 non sarebbe possibile”.
Amedeu e c.
e quindi non è possibile aprire la luce? e se trattasi di un locale seminterrato con altezza ad esempio 2,80 e sottoposto di 2,00 al calpestio esterno…sarebbe possibile aprirla di soli 30 cm o c’è una misura minima garantita x la luce?
Per Luca.
Se ti trovi nelle condizioni meglio illustrate nell’articolo
https://www.coffeenews.it/luci-e-vedute-con-esempi
puoi realizzare la luce, altrimenti no.
Amedeu e c.
Salve.
Ristrutturando casa, ho modificato una luce, rimuovendo la grata esistente (a maglia molto più ampia di 3cmq) e sostituendo l’infisso a doppio battente con uno a vasistas. Il vicino ha diritto di chiedere l’apposizione di una grata a norma? E se invece del vasistas installassi una vetratura fissa?
Grazie mille.
Per Salvatore.
La finestra a vasistas è apribile anche se non consente la veduta, ma non è idonea per una luce.
Lo è invece una vetrata fissa in vetromattone.
http://www.coffeenews.it/vetromattone-come-costruire-superfici-in-vetrocemento-fai-da-te
Amedeu e c.
ciao sono Valerio,sto’ ristrutturando casa e voglio allargare la finestra della cucina che da’ direttamente su un prato non di mia propieta’,posso farlo? grazie mille
Per valerio.
Per evitare attriti con i vicini, dovresti controllare se, a lavoro finito, c’è il rispetto delle vedute lateral,i in conformità all’art. 907 del codice civile.
http://www.coffeenews.it/distanze-da-osservare-dalle-vedute-dirette-laterali-ed-oblique
Amedeu e c.
Buongiorno, provo a porre un quesito e cerco di spiegarmi il meglio possibile. Grazie al piano casa ho la possibilità di fare un ampliamento adiacente all’ampliamento del mio vicino che ha costruito sul muro di confine. La sua costruzione ha un tetto quindi non è calpestabile. Mentre nel mio progetto ho un terrazzo dove installerò i pannelli solari. Ora il mio vicino non mi firma il consenso a costruire perché non vuole che mi alzi nemmeno di un centimetro oltre la sua costruzione (di 3 metri) e che io non ci possa camminare ne utilizzarlo in nessun modo per non ledere la sua privacy. Premettendo che sono d’accordo con la questione della privacy, anche a me darebbe fastidio, gli ho proposto di mettere un grigliato metallico per far crescere dei rampicanti e proteggere la sua privacy, ma lui non vuole perché dice che poi gli copro la luce. Ho letto qualche articolo sulle vedute e mi sembra di capire che se non uso il terrazzo ad una distanza di 1,5 metri dal confine comune non ho violato nessuna legge sulle vedute. E’ corretto? Rimanendo il fatto che la costruzione sara’ a filo della sua senza appoggiarsi. Vi ringrazio per l’attenzione. Cordiali saluti
Per Laura.
http://www.coffeenews.it/luci-e-vedute-con-esempi
http://www.coffeenews.it/distanze-per-lapertura-di-vedute-dirette-dai-confini-di-fondi-con-o-senza-costruzioni-del-vicino
Apri la terza immagine del primo articolo
Come potrai osservare, la distanza di una veduta diretta dal fabbricato (E non dal confine), nuovo o esistente che sia, deve essere di mt 3,00.
Sei avvantaggiata, in quanto il vicino ha un tetto e non un vero fabbricato, per cui la questione potrebbe contendersi tra la distanza della veduta da questo fabbricato di 3 mt, oppure di mt 1,50.
A nostro parere sarebbe applicabile la distanza minima, però andrebbe controllata la giurisprudenza in merito e le eventuali sentenze emesse.
Male che vada, potresti mettere in opera i pannelli solari su tutta la terrazza e alzare una ringhiera protettiva (Per la veduta delle persone) a 3 metri di distanza dal confine (Dal fabbricato esistente del vicino).
Amedeu e c.
Grazie per la risposta. Il nuovo fabbricato sara’ largo circa 5 mt, mettere una ringhiera a 3 mt mi permetterebbe di utilizzare il terrazzo solo per i restanti 2 mt e non avrebbe molto senso. (almeno a 1,5 effettivamente sarebbe piu’ consono). L’ideale è, appunto, installare i pannelli solari lungo questa linea di confine per creare una sorta di garanzia alla privacy, ma il vicino non vuole vedere nulla sporgere oltre i suoi 3 metri di costruzione. Di conseguenza non posso nemmeno alzarmi di soli 30 cm circa oltre l’attuale altezza del suo edificio? Su questo quesito non ho trovato nulla. Grazie ancora per la vostra attenzione. Cordiali saluti
Cucina e bagno della mia casa sono serviti da tempo immemore da due luci che si aprono nella parte di muro sopraelevato su fondo altrui (cortile interno dove affacciano più appartamenti). Con sentenza mi si riconosce il diritto a tenere le luci, anche in virtù di un antico atto di divisione che vietava al fondo servente di elevare fabbriche per non menomare la luce e l’aria della mia casa, ma ho l’obbligo di uniformare le luci secondo gli articoli di legge. Se questo è facile dal punto di vista delle grate non è facile per le altezze perchè i due piccoli locali di cui trattasi (ammezzati) non consentono di rispettare le altezze nè internamente nè esternamente. Se lo stato dei luoghi non consente di rispettare le altezze come si può rispettare la sentenza che mi riconosce il diritto di tenere le luci? Grazie. Aspetto una vostra risposta.
Per Francesca.
E’ evidente che le sentenze, così come gli articoli del codice civile si allaccino sempre a casi di normale amministrazione, in un universo attuale di casi dissimili l’uno dall’altro.
Vogliamo chiarirti meglio: il concetto di luce, così come le misure e i materiali da adoperare per considerarle tali, si basano su articoli di legge sia per quanto attiene la larghezza delle maglie della grata di protezione, che dell’altezza da terra al parapetto di tale luce.
Non viene, per esempio considerata una luce realizzata con i vetromattoni, che ha tutti i crismi per essere tale (Eccetto che dare aria al vano) e che, a nostro parere, non necessita di rispettare le misure e le altezze previste dagli articoli 901/907 del codice civile.
Cosa fare dunque?
Riparlarne con il tuo legale e vedere, se possibile, di mettere in opera tale soluzione.
Amedeu e c.
Ti ringrazio per il tuo parere ma la circolazione dell’aria, come della luce, è indispensabile per i due piccoli locali che sono adibiti a bagno e cucina. Vorrei ovviare al problema senza ricorrere alla soluzione del vetrocemento. Trovare una soluzione logica e di buon senso in alternativa alla legge, tipo “Ad impossibilia nemo tenetur”. Ovvero se il giudice – in secondo grado di giudizio – mi riconosce il diritto a tenere le luci, dovrebbe anche darmi la possibilità di non fare ciò che mi è impossibile fare. Non puoi riconoscermi un diritto e poi togliermelo se è impossibile fare ciò che tu mi dici di fare. Scusa il modo un po’ confusionario ma credo più o meno di aver spiegato il mio pensiero. Grazie.
Per Francesca.
Ti comprendiamo, ma se c’è stata una decisione di un giudice a seguito di una sentenza su una lite vicinale, non potrai fare altro che adeguarti.
Cambiando sistema incorrerai nelle mire del vicino, il quale potrebbe rivolgersi, appunto, di nuovo al giudice.
Per il resto non possiamo darti un suggerimento su una soluzione diversa, in quanto dovremmo eseguire un sopralluogo e questo non è possibile.
Amedeu e c.
BUONGIORNO HO COMPRATO UNA META’ DI CASA COLONICA CHE DA’ PER UNA PARTE SUL CORTILE DEL VICINO. HO GIA’ TRE FINESTRE AL PIAN TERRENO CHE DANNO SUL SUO CORTILE, DUE AL PRIMO PIANO E TRE AL TERZO PIANO. ORA AL PRIMO PIANO UNA DELLE TRE ERA STATA CHIUSA UNA TRENTINA DI ANNI FA DA CHI NE ERA PROPRIETARIO. ORA IO CI HO RICAVATO UN BAGNO E NECESSITO PER FORZA DI RIAPRIRE LA FINESTRA. IN COMUNE MI HANNO DETTO CHE ESSENDO PASSATI TANTISSIMI ANNI IL VICINO (PERSONA MOLTO PIGNOLA) POTREBBE OPPORSI CON CAUSE LEGALI ECC,MA CHE POSSO FARE SENZA DOVER CHIEDERE A LUI PERMESSO, UNA VEDUTA DA 2MT DA TERRA, CON GRATA…E’ VERO? PERCHE’ POI CON ALTRO TECNICO HO TROVATO PARERE CONTRASTANTE.GRAZIE
SALUTI
Per Marta.
A nostro parere, se già esistono sul cortile delle finestre aperte di tua proprietà, non vediamo quali possano essere le motivazioni del vicino per opporsi a una riapertura della vecchia finestra.
Può darsi che costui vedendo iniziare i lavori si rivolga da un suo legale intimandovi la sospensione dei lavori.
Per cui ti suggeriremmo di contattare un tuo avvocato portandogli in visione i prospetti e le piante della tua casa, compreso (Se lo hai sempre) il disegno dove compariva la vecchia finestra.
Amedeu e c.
Buongiorno,
Stiamo ristrutturando casa, la casa è a forma di L, sul lato più lungo della L abbiamo due finestrelle con i cardini al piano terra e due finestre al piano primo, che si affacciano alla proprietà del vicino.
Sul lato L più corto, avevamo due finestrelle 80L*50h con cardini a 2mt da terra. Le due finestrelle con cardini sono state abbattute ed è stata formata un apertura di 220*125cm ad un altezza da terra di 120cm. Inizialmente volevamo mettere un vetrocemento, ma essendo una cosa superata anni fa, stiamo valutando altri materiali. Essendo che deve essere conforme agli standard LUCE, è possibile mettere un unica vetrata 220*125 in vetro fisso anche opaco se necessario? Che altro materiale è possibile usare altrimenti oltre al vetrocemento o mattone poesia? Un doppio vetro opaco da1cm cad. con camera di 6cm fatto ovviamente su misura? Grazie
Per Denise.
Di regola, bensì il codice civile non stabilisca i nuovi materiali in uso per le luci, diremmo che una vetrata fissa, stabile e opaca (Senza che permetta visione verso l’esterno), può essere benissimo considerata come una luce.
Amedeu e c.
Buonasera,
ho l’esigenza di mettere una luce in un bagno in corso di realizzazione (mediante infisso con apertura vasistas o se non fosse possibile in vetrocemento) su un muro che perimetrale della mia casa che confina su in giardino di una villetta adiacente.
Ovviamente, l’eventuale infisso sarebbe di dimensioni piuttosto contenute (20 cm. x 1 metro circa) e sarebbe posto seguendo le indicazione poste dal codice civile (altezze da terra ecc.)
Da quanto ho potuto capire l’articolo 901 del cc non dovrebbe impedirmelo ma, vorrei un suo parere.
Grazie , Marcello C.
Per Marcello.
Se segui tutte le indicazioni del codice civile e la vasistas non può essere aperta del tutto, ci sembra che tu non abbia difficoltà a farlo.
Il fatto è che, poichè un caso non è mai uguale all’altro, rischi comunque che il vicino avanzi una rivalsa tramite un suo legale.
Perciò cerca di attenerti strettamente al C.C.
Amedeu e c.
buonasera, in un appartamento in ristrutturazione, ci sono, in cucinotto e bagno, due finestre fisse con vetro. Noi vorremmo mettere due grate a norma di legge e fare finestre apribili anche per la pulizia dei vetri. sembra che ci siano dei problemi con la proprietaria del giardino confinante. Premetto che le finestre esistenti sono alte (non so di preciso la misura) e non permettono la visuale sul giardino a meno di prendere una scala. Come vorremmo fare noi non permette l’affaccio (a causa dell’altezza e della grata) ma solo l’aerazione e la possibilità di pulizia. Si può fare secondo la legge?
Per Stefania.
Devi leggere accuratamente il nostro articolo dal quale ci hai scritto e dove sono state rappresentate le figure delle varie situazioni regolamentari, ai sensi del codice civile, dell’altezza delle finestre rispetto al piano di calpestio interno e a quello esterno.
Amedeu e c.
Salute, per quanto riguarda le luci non ho trovato nessun esempio che specifichi le misure, ovvero un particolare dove venga indicato il punto esatto da dove si devono considerare i 2.00 m ( come nel caso di luci piano superiore ). nello specifico vorrei sapere se si deve tener conto solo della superficie trasparente della luce oppure anche del telaio. faccio questa domanda in quanto nel mio caso dovrò montare una vasistas di misure 45×100 contando l’intero telaio ma che come superficie trasparente ha solamente 20×80.
vi ringrazio in anticipo.
Per Will.
Di regola i 2 metri si prendono dal pavimento fino al lato basso del riquadro in muratura (Infisso escluso anche se è a vasistas).
Amedeu e c.
Grazie
Buongiorno,
Il muro confinante con il mio vicino aveva 2 luci, 1 l’ha chiusa qualche anno fa in quanto ha costruito in aderenza. L’altre si affacciava sopra il tetto del suo capannone. Oggi ha demolito il capannone e ampliato la casa attigua aggiungendo un piano terra con sopra un terrazzo. Oggi mi dice che chiuderà anche quella luce xchè dal suo lato è bassa e poi sentirei quello che dicono dal terrazzo.
Quella luce è stata posta c nel 72, ma nel progetto non è indicata, doveva essere presente?
Io ho misurato il lato più basso al mio interno ed è a 225 cm dal pavimento
Per Alex.
La luce deve avere mt 2,50 da ambo i lati.
Comunque conta anche il tempo nel quale è stata realizzata.
Se sono più di 20 anni scatta l’usucapione.
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Troverai certamente l’articolo che fa al tuo caso.
Amedeu e c.