Il Codice Civile, distingue le aperture rivolte verso il fondo del vicino in due principali categorie: "LUCI e VEDUTE", per ognuna di esse sono stabilite norme diverse.
Adesso parliamo delle luci.
Le Luci (vedi art.900 del Cod. Civ.) sono destinate a permettere solo il passaggio di luce e di aria, senza consentire l’affaccio sul fondo del vicino.
Per fare in modo che da queste aperture una persona non possa vedere nè affacciarsi sul fondo del vicino, la legge (art. 901 del c.c) fissa alcune caratteristiche indispensabili a carico del fondo che deve sfruttare queste luci ed esattamente:
1) Devono essere munite di una inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo, le cui maglie non siano maggiori di 3 centimetri quadrati.
2) Devono avere il latro inferiore dell’apertura (Soglia) a non meno di mt 2,50 dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce ed aria (se esse sono al piano terreno) e non minore di mt 2,00 (se sono ai piani superiori).
3) Devono avere il lato inferiore a non meno di mt 2,50 dal suolo del fondo del vicino, a meno che non si tratti di locali che siano tutti o in parte al livello inferiore al suolo del vicino, e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa.
CLIC Locale a livello inferiore al suolo del vicino
Le luci possono aprirsi in qualsiasi muro, purchè questo sia di proprietà esclusiva di chi fa l’apertura.
CLIC Piano terra h = 2,50 – Piano primo h = 2,00
Sezione con "Luci"
L’art 902 del c.c. prevede che l’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall’art.901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell’articolo predetto.
l’art.903 del c.c.prevede che le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
l’art.904 del c.c. prevede che la presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo nè di costruire in aderenza.
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
Il seguito al prossimo capitolo nella categoria "DIRITTO sulla proprietà"
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA
l’argomento consigliatomi parla solo di luci. Ele vedute?
Per Angelo.
Quelle che non sono luci sono vedute, e quindi vanno considerate come finestre. Capito?
Amedeu e c.
il mio vicino ha piantato un’albero di alto fusto attaccato al muro di divisione tra i nostri giardini, poi ha eretto una recinzione alta 1.50 con rete e paletti di ferro.Gia’ l’albero dava fastidio ora mi ha tolto completamente la luce visto che il sole mi arrivava proprio da questo lato del muro.Non ci si puo’ parlare per la sua arroganza,Posso fargli togliere la rete? E se non lo fa? (come in passato per altri problemi di confine?).Devo subire?
Grazie per la risposta
Per Annamaria.
Gli alberi di alto fusto devono stare a 3 metri dal confine.
Leggi questo nostro articolo
http://www.coffeenews.it/distanze-dai-confini-di-pozzi-cisterne-fossi-tubi-canali-ed-altro.
Per la recinzione, se è fissa al suolo, deve essere autorizzata dal Comune.
Un tuo legale potrebbe scrivergli una lettera Raccomandata RR.
Amedeu e c.
buongiorno,
vorrei sapere se un locale avente solo una “luce” a norma come è da considerarsi ai fini catastali.
grazie
Per Daniela.
Se tale locale ha solo una apertura verso l’esterno avente le caratteristiche di una luce (Vedi il nostro articolo dal quale ci hai scritto), in effetti non rispetta i requisiti di abitabilità (Anche se la superficie del vano e l’altezza sono regolamentari).
Per essere tale dovrebbe avere una “finestratura” pari ad 1/8° della superficie del vano.
Amedeu e c.
salve … ho acqustato una casa nel 1993 con tanto di diritti,onori,servitu,e accessori. questa casa aveva al primo piano tre finestre con grade senza affaccio e quatro finestre al piano superiore sempre con grade senza affaccio. aperte in virtu di un fosso che percorreva tra le mie mura e il terreno dei miei confinanti. nel anno 2005 con tanto di licenzia e autorizazzione del asl di competenza chiesi di fare abattimento e ricostruzzione rispettando i vecchi parametri solo con una piccola variazzione di una scala esterna che fu riportata al interno del fabricato il comune mi chiese di alzare un intercapedine di1,50 dal livello del mare e da li partire con la nuova costruzzione rispettanto planimetricamente la vecchia planimetria catastale … in tanto cio i miei confinanti chiusero questo cosidetto fosso che per poi nn si e mai capito se era comunale,provinciale o demaniale l’oro mi dissero che questo fosso era un fosso bonario cio’è un fosso fatto anticamente tra vicini per le acque piovane tantè che la vecchia copertura era costruita a siricillio.. in tutto questo vorrei sapere se con la nuova costruzzione fatta se ho perso i diritti o meno sia delle finestre che della copertura… grazie
Per Nicol.
Da quanto ci sembra di comprendere, le finestre erano luci e non vedute, per cui i vicini avrebbero potute chiudertele (Fosso permettendo) in qualsiasi momento.
Se vuoi riaprire dette luci, con le caratteristiche di cui al nostro articolo, potrai farlo, ma ricorda che rimarranno provvisorie.
Circa la copertura del fosso, affermi che era “bonario” (?) e che la stessa era costituita in “siricilio”(?)
Diventerà molto difficile per te fare riaprire un fosso chiuso dai vicini.
Dovrai ricorrere alle vie legali, dall’esito incerto, con tempi lunghi e spese onerose
Amedeu e c.
Per Nicol
Se desideri una risposta, riformula la domanda e, per correttezza, inserisci la tua e mail.
Grazie.
Amedeu e c.
Salve,
se una stanza non ha finestra e il muro sul quale poterla aprire dà sulla vigna del vicino (distante circa mezzo metro dal muro stesso) è possibile aprire la “luce” senza chiedere il permesso al vicino? Ed eventualmente a quale altezza può essere aperta? Mi sembra di capire 2,5 metri dal pavimento,ma nel mio caso potrei contare tale altezza da dove parte il muro visto che tra questo e il pavimento di casa c’è un dislivello di circa 1 metro (visto che si “scende” in giardino)?
Grazie per i consigli e spero di essere riuscito a spiegare la dinamica del problema..
Per Samuele.
La luce deve avere le altezze (interna ed esterna) di cui alla figura 2 del nostro articolo, nonchè tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 901 del codice civile.
Amedeu e c.
Buongiorno
Il mio patio confina con il patio del vicino tramite un muro comune di circa 2 mt al di sopra del quale ci sono dei mattoni in vetrocemento fino al tetto dei due patii
Adesso io sto chiudendo il mio patio facendolo diventare parte della casa e vorrei nascondere il vetrocemento con i mattoni
Il vicino si è opposto dicendomi che io non posso oacurargli parte del patio.
Il muro di confine è comune ed ha uno spessore di 20cm, ed il vetromattone si trova nel suo mezzo muro
Come devo comportarmi?
Grazie mille
Per Davide.
Leggi questo nostro articolo
http://www.coffeenews.it/luci-caratteristiche
A maggior ragione il vetromattone costituisce la caratteristica evidente di una luce.
Se hai un progetto approvato in Comune che prevede la chiusura del patio, riteniamo che dal punto di vista del codice civile tu possa eseguire quanto hai scritto.
Ti conviene, comunque, portare delle fotografie del tutto, da un legale della tua zona, che potrà darti l’indicazione finale.
Amedeu e c.