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Divieto di causare lo stillicidio di acque piovane nel fondo altrui.

Tale divieto è sancito dall’articolo 908 del codice civile. Le norme contenute in tale articolo mirano ad evitare che le acque piovane provenienti dal tetto o dalla copertura di un edificio, possano cadere, o comunque immettersi nel fondo di un vicino.

In effetti l’articolo 908 parla di "tetti", ma la normativa vale per ogni altro tipo di copertura, che sia in grado di raccogliere, per scaricare altrove, le acque piovane (In tale casistica rientrano i terrazzi, i lastrici solari, i balconi, i cornicioni, le pensiline o simili strutture sporgenti).

Vediamo sotto tre immagini di stillicidio causato da un tetto nei confronti di una proprietà attigua:

CLICCARE SULL’IMMAGINE

Le figure sovrastanti mostrano tre modi vietati dalla legge, di far cadere le acque pluviali dal tetto di A sul fondo di B.

Come si può ben comprendere non è ammesso lo scarico nel fondo del vicino, sia che cada da una falda sporgente, da un tubo buttafuori o da un pluviale discendente che immette acqua nella proprietà altrui.

Nella terza figura il canale discendente si trova a distanza legale dal confine, però le acque che fuoriescono vengono immesse nel fondo altrui.

L’artico 908 chiarisce altresì che se esistono "pubblici colatoi", cioè fognature pubbliche, le acque del tetto di A, non solo non devono essere immessae nel fondo B, ma diventa obbligatorio convogliarle ed allacciarle alle suddette fognature. Ciò naturalmente deve avvenire secondo i regolamenti locali.

Da evidenziare che se le acque defluiscono, per naturale pendenza, mai cambiata, scorrendo sul terreno del vicino, tale situazione va accettata ai sensi dell’art 913 del codice civile.

Da chiarire a tale proposito che quasi tutti i Comuni si sono provvisti di idonei Regolamenti di allaccio alle pubbliche fognature. (intendendo per fognature quelle nere, derivanti dai bagni e dalle cucine, e quelle bianche, che raccolgono solo le acque piovane.

Volendo entrare ancora di più in merito di tale articolo, è ammessa la servitù di "stillicidio" sia con titolo concordato fra le parti, sia "per destinazione del padre di famiglia", nonchè per avvenuta usucapione ventennale.

Da chiarire che se lo stillicidio avviene come mostrato nelle tre figure soprastanti, cioè da una sporgenza di falda, da un canale buttafuori o da un pluviale discendente, la servitù,  oltre che ad interessare lo stillicidio delle acque interesserebbe anche "la sporgenza" nel fondo del vicino.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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