Divieto di causare lo stillicidio di acque piovane nel fondo altrui.
Tale divieto è sancito dall’articolo 908 del codice civile. Le norme contenute in tale articolo mirano ad evitare che le acque piovane provenienti dal tetto o dalla copertura di un edificio, possano cadere, o comunque immettersi nel fondo di un vicino. In effetti l’articolo 908 parla di "tetti", ma la normativa vale per ogni altro tipo di copertura, che sia ... Continua a leggere »