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Donazione. Revoca, parte disponibile ed indisponibile.

Si fa seguito

al primo articolo sulla "donazione"

chiarendo che:

La donazione si deve effettuare solo con atto pubblico notarile,  e quale oggetto di essa può essere qualsiasi bene, mobile o immobile.

La donazione può essere revocata solo in alcuni casi specifici previsti dalla legge e precisamente:

1) per ingratitudine del donatario:

consistente in uno dei delitti previsti dai commi 1,2,3 dell’art 463 o in caso di ingiurie gravi verso il donante o  in grave pregiudizio al patrimonio dello stesso, ovvero, infine, nel rifiuto di alimenti legalmente dovuti.

2) per la sopravvivenza di figlio discendenti legittimi, o di figli naturali del donante.

3) per il cosiddetto "patto di riversibilità", per effetto del quale il donante riavrebbe i suoi beni in caso di premorienza a lui del donatario e dei suoi discendenti.

La legge stabilisce che una  quota dell’eredità debba obbligatoriamente essere destinata ai congiunti stretti del defunto, anche nel caso che questi nel testamento abbia espresso una volontà diversa.

Le donazioni  sono un anticipazione  dell’eredità e pertanto non se ne può disporne in totale libertà. Quando si dona bisogna rispettare quegli  eredi che hanno diritto a una quota dell’eredità per legge. Le persone cui la legge riserva necessariamente una quota di eredità (detti "legittimari") sono: il coniuge, i figli legittimi (cui sono equiparati quelli adottivi), i figli naturali e gli ascendenti (cioè i genitori).

Il patrimonio ereditario si compone in pratica di due parti: una quota disponibile, che si può donare a chi si vuole, e una quota indisponibile, che per legge viene riservata ai legittimari:

Divisione dell’ eredità indisponibile

Legittimario ———————————————————– Quota indisponibile (o riserva)

coniuge da solo                                                         metà del patrimonio al coniuge
coniuge con 1 figlio                                                    1/3 al coniuge ed 1/3 al figlio
coniuge con più figli                                                    metà del patrimonio ai figli ed 1/4 al coniuge
solo figli (legittimi e/o naturali) 1 figlio                           metà del patrimonio al figlio
solo figli (legittimi e/o naturali) più figli                          2/3 ai figli
genitori e coniuge                                                      metà del patrimonio al coniuge ed 1/4 ai genitori
solo genitori                                                              1/3 ai genitori

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