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Esenti dal contributo di costruzione i privati che realizzano opere pubbliche.

L`articolo 17  del TU Edilizia (DPR 380/2001) che disciplina le ipotesi di esenzione o riduzione dal contributo di costruzione prevede al comma 3 lett.c) che esso non sia dovuto per la realizzazione di impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti.

 

 

Al riguardo il Consiglio di Stato (sentenza n. 4296 del 9 settembre 2008), confermando peraltro un diffuso orientamento giurisprudenziale, ha precisato che il requisito soggettivo necessario per usufruire dell`esenzione dal contributo sussiste non solo nel caso in cui l`opera sia realizzata direttamente da un ente pubblico nell`esercizio delle proprie competenze istituzionali, ma anche nel caso in cui l`intervento sia realizzato da un soggetto privato per conto di un ente pubblico. Tale fattispecie si verifica, ad esempio, nell`ipotesi di concessione di opera pubblica o in altre analoghe figure organizzatorie in cui l`opera sia realizzata da soggetti che non agiscano per scopo di lucro, o che accompagnino tale lucro ad un legame istituzionale con l`azione dell`amministrazione volta alla cura di interessi pubblici.