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Impianti di energia derivanti da fonti rinnovabili. Obbligatoria l’installazione su nuovi edifici dal primo gennaio 2010.

L’obbligo di installazione nei nuovi edifici di fonti di energia alternativa, era previsto nella finanziaria dell’anno 2008 che sanciva che tutti i Regolamenti Edilizi dovevano uniformarsi nel contenere tale vincolo e dava come termine ultimo per i Comuni il 1° gennaio 2009.

Il termine del 1° gennaio 2009 era previsto dal DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), sostituito dall’art. 1 comma 9, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), dove di prevedeva che per gli edifici di nuova costruzione, il permesso di costruire venisse rilasciato a condizione che fossero installati impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili così da garantire una produzione energetica di almeno 1 kW per ogni unità abitativa e di almeno 5 kW per i fabbricati industriali di superficie superiore a 100 mq.

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Successivamente la legge 27 febbraio 2009 n. 14 di conversione del Decreto Legge "Milleproroghe" ha rimandato detto termine appunto al 1° gennaio 2010.

I regolamenti edilizi si dovranno attenere a tale disposizione di legge.

Quindi dal primo di gennaio di questo anno, nelle nuove costruzioni, compatibilmente con le realizzazioni tecniche, si dovranno prevedere installazioni di impianti di produzione di energia alternativa.

Secondo gli indirizzi della Comunità Europea, comunque, a partire dal  1° gennaio 2021 i nuovi edifici dovranno essere quasi autosufficenti relativamente al consumo di energia elettrica.

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