LA PRESCRIZIONE
Della « prescrizione » se ne occupano gli articoli 2934/2969 del codice civile.
E’ il mezzo di cui si vale la legge perche i diritti rimangano estinti dopo un determinato tempo per mancanza di esercizio, ovvero passino ad altri dopo un certo tempo e a determinate condizioni.
La norma è di evidente interesse sociale perche, se i diritti fossero imprescrittibili, il loro esercizio, dopo un lungo lasso di tempo, con il correlativo mutare dello stato di luoghi e persone, diverrebbe difficilissimo se non impossibile.
La prescrizione è « acquisitiva » (chiamata dal Codice « usucapione ») se produce I’acquisto di un diritto; è «estintiva» (chiamata dal Codice semplicemente « prescrizione ») se produce soltanto la perdita di un diritto (senza il correlativo acquisto a favore di altri).
Sia la « prescrizicme » che la « usucapione », pur avendo comune il principio che le ha ispirate hanno precisi caratteri differenziali; infatti con la « usucapione » si acquistano solo diritti reali su cose altrui (come le « servitù » e la stessa « proprietà »); mentre con la « prescrizione » si perdono e si estinguono tutti i diritti patrimoniali (e quindi non i soli diritti reali, ma anche quelli di obbligazione, e in alcuni casi anche il diritto di successione); tranne alcune eccezioni di cui si parlerà di seguito.
Caratteristiche della Prescrizione
Le norme che riguardano la « prescrizione » sono:
a) « inderogabili » dalle parti (è pertanto nullo ogni patto che pretenda annullarle o modificarle; art. 2936 c.c.);
b) « rinunciabili» da parte di chi potrebbe avvantaggiarsene. La « prescrizione » si può invocare solo quando e decorso il termine stabilito dalla legge per il suo compimento (art. 2937 c.c.). La rinuncia ad essa è espressa (se formulata in una apposita dichiarazione, giudiziale o stragiudiziale); oppure tacita (che si ha quando la parte che ne sarebbe favorita compie atti incompatibili con la prescrizione): (es.: il pagamento di un debito prescritto; pagamento che non si può ripetere nonostante l’avvenuta prescrizione del diritto di conseguirlo).
c) Infine, la prescrizione non è rilevabile d’ ufficio; pertanto il Giudice non può pronunziarla se non a domanda di parte.
I vari «termini » di prescrizione
II periodo di tempo per il verificarsi della « prescrizione » è vario secondo i casi. Infatti abbiamo:
A) La « prescrizione decennale » (detta anche « ordinaria ») che si compie in dieci anni e vale per tutti i diritti per i quali la legge non ha stabilito un termine diverso;
B) La « prescrizione ventennale » (detta « lunga ») è fissata per i diritti reali su cose altrui ed in particolare per ogni singolo diritto di cui al Libro III del Cod. Civ. sulla "Proprietà "
C) Le « prescrizioni brevi », che si compiono in meno di dieci anni sono:
1) di cinque anni:
per 1’azione di risarcimento di danni da fatto illecito (art. 2947 c.c); per gli affitti delle locazioni, i fitti del fondi rustici, le annualità delle rendite perpetue o vitalizie e delle pensioni alimentari (art. 2948 c.c.), ed in genere per tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi; per I’azione di annullamento di negozi giuridici (art. 428 c.c.); per le indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti d’impiego e di lavoro;
2) di due anni:
per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (art. 2947c.c.); per i diritti derivanti dal contralto di riassicurazione (art. 2952 2° comma); il diritto di rescissione della divisione per lesione (art. 763 c.c);
3) di un anno:
per i diritti derivanti: dai contratti di trasporto, spedizione ed assicurazione (artt. 2951, 2952 c.c.); dal contralto di mediazione (art.2950); di requisizione del contratto (art. 1449 c.c.); di garanzia per vizi nella compravendita (art. 1495 c.c.).
Decorrenza – Sospensione e interruzione della prescrizione
La « prescrizione » decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e non si fa valere per il tempo necessario a perderlo. .
La « prescrizione », al pari della « usucapione », può rimanere sospesa o interrotta. „
La « sospensione » ha luogo:
quando il titolare del diritto trovasi nella impossibilità o nella grave difficoltà di esercitarlo (come per i militari in attività di servizio o per i minori e gli interdetti che manchino per un certo tempo di rappresentanza legale per mancanza o mancata nomina del tutore).
Tale sospensione ha per effetto l’arresto della prescrizione, che ricomincia a decorrere dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.
Si ha invece « interruzione »:
quando il titolare del diritto compie atti per legge validi ad esercitarlo (come una citazione in giudizio) o a mantenerlo invita (come un atto di messa in mora ad adempiere, art. 2943 c.c.); o quando il debitore riconosce il diritto del suo creditore (art. 2944). L’interruzione ha per effetto di annullare il tempo trascorso e di dare inizio ad un nuovo termine prescrizionale.
Le « prescrizioni presuntive » (artt. 2954/2961 del c.c.)
Nei casi correnti della vita (acquisti quotidiani, giudizi etc.) è da presumere che le obbligazioni siano soddisfatte prontamente, per cui la legge prevede una serie di casi in cui è da pensare che i debiti siano stati pagati in un termine breve, decorso il quale i crediti relativi si presumono estinti per prescrizione. Al contrario che nelle prescrizioni (anche brevi) estintive, in quelle « presuntive » il creditore è ammesso a provare di non essere stato soddisfatto nel tempo stabilito per la prescrizione, la quale diventa pertanto inoperante se detta prova viene raggiunta.
Le « prescrizioni presuntive » che maggiormente interessano l’edilizia sono: sono:
a) di un anno:
per i prestatori di lavoro (per le retribuzioni corrisposte a periodi inferiori ad un mese); – dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a non commercianti; i diritti dei mediatori al pagamento della provvigione.
b) di tre anni:
per gli onorari e spese dovuti ai professionisti e ai notai; e dei prestatori di lavoro per le retribuzioni dovute periodicamente per un tempo sempre superiore ad un mese..
Decorrenza della prescrizione presuntiva.
Il termine della prescrizione presuntiva decorre (art 2935 c.c.) dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
LA DECADENZA
In che cosa si differenzia dall’a « prescrizione »
Come la prescrizione, la « decadenza » produce la perdita di un diritto per motivi « temporali ».
La differenza con la « prescrizione » sta nel fatto che i termini di decadenza sono perentori, e di solito brevi, e soprattutto non ammettono sospensioni nè interruzioni.
Inoltre: la « prescrizione » suppone che un diritto esista (e che si perda con 1’inerzia); mentre la « decadenza » suppone che il diritto non esista, e che 1’inerzia ne impedisca 1’acquisto
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