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La prescrizione e la decadenza di un diritto secondo il codice civile.

LA PRESCRIZIONE

Della « prescrizione » se ne occupano gli articoli 2934/2969 del codice civile.

E’ il mezzo di cui si vale la legge perche i diritti rimangano estinti dopo un determinato tempo per mancanza di esercizio, ovvero passino ad altri dopo un certo tempo e a determinate condizioni.

La norma è di evidente interesse sociale perche, se i diritti fossero imprescrittibili, il loro esercizio, dopo un lungo lasso di tempo, con il correlativo mutare dello stato di luoghi e persone, diverrebbe difficilissimo se non impossibile.

La prescrizione è « acquisitiva » (chiamata dal Codice « usucapione ») se produce I’acquisto di un diritto; è «estintiva» (chiamata dal Codice semplicemente « prescrizione ») se produce soltanto la perdita di un diritto (senza il correlativo acquisto a favore di altri).

Sia la « prescrizicme » che la « usucapione », pur avendo comune il principio che le ha ispirate hanno precisi caratteri differenziali; infatti con la « usucapione » si acquistano solo diritti reali su cose altrui (come le « servitù » e la stessa « proprietà »); mentre con la « prescrizione » si perdono e si estinguono tutti i diritti patrimoniali (e quindi non i soli diritti reali, ma anche quelli di obbligazione, e in alcuni casi anche il diritto di successione); tranne alcune eccezioni di cui si parlerà di seguito.

Caratteristiche della Prescrizione

Le norme che riguardano la « prescrizione » sono:

a) « inderogabili » dalle parti (è pertanto nullo ogni patto che pretenda annullarle o modificarle; art. 2936 c.c.);

b) « rinunciabili» da parte di chi potrebbe avvantaggiarsene. La « prescrizione » si può invocare solo quando e decorso il termine stabilito dalla legge per il suo compimento (art. 2937 c.c.). La rinuncia ad essa è espressa (se formulata in una apposita dichiarazione, giudiziale o stragiudiziale); oppure tacita (che si ha quando la parte che ne sarebbe favorita compie atti incompatibili con la prescrizione): (es.: il pagamento di un debito prescritto; pagamento che non si può ripetere nonostante l’avvenuta prescrizione del diritto di conseguirlo).

c) Infine, la prescrizione non è rilevabile d’ ufficio; pertanto il Giudice non può pronunziarla se non a domanda di parte.

 

I vari «termini » di prescrizione

II periodo di tempo per il verificarsi della « prescrizione » è vario secondo i casi. Infatti abbiamo:

A) La « prescrizione decennale » (detta anche « ordinaria ») che si compie in dieci anni e vale per tutti i diritti per i quali la legge non ha stabilito un termine diverso;

B) La « prescrizione ventennale » (detta « lunga ») è fissata per i diritti reali su cose altrui ed in particolare per ogni singolo diritto di cui al Libro III del Cod. Civ. sulla "Proprietà "

C) Le « prescrizioni brevi », che si compiono in meno di dieci anni sono:

1) di cinque anni:

 per 1’azione di risarcimento di danni da fatto illecito (art. 2947 c.c); per gli affitti delle locazioni, i fitti del fondi rustici, le annualità delle rendite perpetue o vitalizie e delle pensioni alimentari (art. 2948 c.c.), ed in genere per tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi; per I’azione di annullamento di negozi giuridici (art. 428 c.c.); per le indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti d’impiego e di lavoro;

2) di due anni:

per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (art. 2947c.c.); per i diritti derivanti dal contralto di riassicurazione (art. 2952 2° comma); il diritto di rescissione della divisione per lesione (art. 763 c.c);

3) di un anno:

per i diritti derivanti: dai contratti di trasporto, spedizione ed assicurazione (artt. 2951, 2952 c.c.); dal contralto di mediazione (art.2950); di requisizione del contratto (art. 1449 c.c.); di garanzia per vizi nella compravendita (art. 1495 c.c.).

Decorrenza Sospensione e interruzione della prescrizione

La « prescrizione » decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e non si fa valere per il tempo necessario a perderlo.                           .

La « prescrizione », al pari della « usucapione », può rimanere sospesa o interrotta.                                                                    

La « sospensione » ha luogo:                                                 

quando il titolare del diritto trovasi nella impossibilità o nella grave difficoltà di esercitarlo (come per i militari in attività di servizio o per i minori e gli interdetti che manchino per un certo tempo di rappresentanza legale per mancanza o mancata nomina del tutore).

Tale sospensione ha per effetto l’arresto della prescrizione, che ricomincia a decorrere dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.

Si ha invece « interruzione »:

quando il titolare del diritto compie atti per legge validi ad esercitarlo (come una citazione in giudizio) o a mantenerlo invita (come un atto di messa in mora ad adempiere, art. 2943 c.c.);  o quando il debitore riconosce il diritto del suo creditore (art. 2944). L’interruzione ha per effetto di annullare il tempo trascorso e di dare inizio ad un nuovo termine prescrizionale.

Le « prescrizioni presuntive » (artt. 2954/2961 del c.c.)

Nei casi correnti della vita (acquisti quotidiani, giudizi etc.) è da presumere che le obbligazioni siano soddisfatte prontamente, per cui la legge prevede una serie di casi in cui è da pensare che i debiti siano stati pagati in un termine breve, decorso il quale i crediti relativi si presumono estinti per prescrizione. Al contrario che nelle prescrizioni (anche brevi) estintive, in quelle « presuntive » il creditore è ammesso a provare di non essere stato soddisfatto nel tempo stabilito per la prescrizione, la quale diventa pertanto inoperante se detta prova viene raggiunta.

Le « prescrizioni presuntive » che maggiormente interessano l’edilizia sono: sono:

a) di un anno:

per i prestatori di lavoro (per le retribuzioni corrisposte a periodi inferiori ad un mese); – dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a non commercianti; i diritti dei mediatori al pagamento della provvigione.

b) di tre anni:

per gli onorari e spese dovuti ai professionisti e ai notai; e dei prestatori di lavoro per le retribuzioni dovute periodicamente per un tem­po sempre superiore ad un mese..

Decorrenza della prescrizione presuntiva.

Il termine della prescrizione presuntiva decorre (art 2935 c.c.) dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

LA DECADENZA 

 In che cosa si differenzia dall’a « prescrizione »

Come la prescrizione, la « decadenza » produce la perdita di un diritto per motivi « temporali ».

La differenza con la « prescrizione » sta nel fatto che i termini di decadenza sono perentori, e di solito brevi, e soprattutto non ammettono sospensioni nè interruzioni.

Inoltre: la « prescrizione » suppone che un diritto esista (e che si perda con 1’inerzia); mentre la « decadenza » suppone che il diritto non esista, e che 1’inerzia ne impedisca 1’acquisto

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