LA PRESCRIZIONE
Della « prescrizione » se ne occupano gli articoli 2934/2969 del codice civile.
E’ il mezzo di cui si vale la legge perche i diritti rimangano estinti dopo un determinato tempo per mancanza di esercizio, ovvero passino ad altri dopo un certo tempo e a determinate condizioni.
La norma è di evidente interesse sociale perche, se i diritti fossero imprescrittibili, il loro esercizio, dopo un lungo lasso di tempo, con il correlativo mutare dello stato di luoghi e persone, diverrebbe difficilissimo se non impossibile.
La prescrizione è « acquisitiva » (chiamata dal Codice « usucapione ») se produce I’acquisto di un diritto; è «estintiva» (chiamata dal Codice semplicemente « prescrizione ») se produce soltanto la perdita di un diritto (senza il correlativo acquisto a favore di altri).
Sia la « prescrizicme » che la « usucapione », pur avendo comune il principio che le ha ispirate hanno precisi caratteri differenziali; infatti con la « usucapione » si acquistano solo diritti reali su cose altrui (come le « servitù » e la stessa « proprietà »); mentre con la « prescrizione » si perdono e si estinguono tutti i diritti patrimoniali (e quindi non i soli diritti reali, ma anche quelli di obbligazione, e in alcuni casi anche il diritto di successione); tranne alcune eccezioni di cui si parlerà di seguito.
Caratteristiche della Prescrizione
Le norme che riguardano la « prescrizione » sono:
a) « inderogabili » dalle parti (è pertanto nullo ogni patto che pretenda annullarle o modificarle; art. 2936 c.c.);
b) « rinunciabili» da parte di chi potrebbe avvantaggiarsene. La « prescrizione » si può invocare solo quando e decorso il termine stabilito dalla legge per il suo compimento (art. 2937 c.c.). La rinuncia ad essa è espressa (se formulata in una apposita dichiarazione, giudiziale o stragiudiziale); oppure tacita (che si ha quando la parte che ne sarebbe favorita compie atti incompatibili con la prescrizione): (es.: il pagamento di un debito prescritto; pagamento che non si può ripetere nonostante l’avvenuta prescrizione del diritto di conseguirlo).
c) Infine, la prescrizione non è rilevabile d’ ufficio; pertanto il Giudice non può pronunziarla se non a domanda di parte.
I vari «termini » di prescrizione
II periodo di tempo per il verificarsi della « prescrizione » è vario secondo i casi. Infatti abbiamo:
A) La « prescrizione decennale » (detta anche « ordinaria ») che si compie in dieci anni e vale per tutti i diritti per i quali la legge non ha stabilito un termine diverso;
B) La « prescrizione ventennale » (detta « lunga ») è fissata per i diritti reali su cose altrui ed in particolare per ogni singolo diritto di cui al Libro III del Cod. Civ. sulla "Proprietà "
C) Le « prescrizioni brevi », che si compiono in meno di dieci anni sono:
1) di cinque anni:
per 1’azione di risarcimento di danni da fatto illecito (art. 2947 c.c); per gli affitti delle locazioni, i fitti del fondi rustici, le annualità delle rendite perpetue o vitalizie e delle pensioni alimentari (art. 2948 c.c.), ed in genere per tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi; per I’azione di annullamento di negozi giuridici (art. 428 c.c.); per le indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti d’impiego e di lavoro;
2) di due anni:
per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (art. 2947c.c.); per i diritti derivanti dal contralto di riassicurazione (art. 2952 2° comma); il diritto di rescissione della divisione per lesione (art. 763 c.c);
3) di un anno:
per i diritti derivanti: dai contratti di trasporto, spedizione ed assicurazione (artt. 2951, 2952 c.c.); dal contralto di mediazione (art.2950); di requisizione del contratto (art. 1449 c.c.); di garanzia per vizi nella compravendita (art. 1495 c.c.).
Decorrenza – Sospensione e interruzione della prescrizione
La « prescrizione » decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e non si fa valere per il tempo necessario a perderlo. .
La « prescrizione », al pari della « usucapione », può rimanere sospesa o interrotta. „
La « sospensione » ha luogo:
quando il titolare del diritto trovasi nella impossibilità o nella grave difficoltà di esercitarlo (come per i militari in attività di servizio o per i minori e gli interdetti che manchino per un certo tempo di rappresentanza legale per mancanza o mancata nomina del tutore).
Tale sospensione ha per effetto l’arresto della prescrizione, che ricomincia a decorrere dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.
Si ha invece « interruzione »:
quando il titolare del diritto compie atti per legge validi ad esercitarlo (come una citazione in giudizio) o a mantenerlo invita (come un atto di messa in mora ad adempiere, art. 2943 c.c.); o quando il debitore riconosce il diritto del suo creditore (art. 2944). L’interruzione ha per effetto di annullare il tempo trascorso e di dare inizio ad un nuovo termine prescrizionale.
Le « prescrizioni presuntive » (artt. 2954/2961 del c.c.)
Nei casi correnti della vita (acquisti quotidiani, giudizi etc.) è da presumere che le obbligazioni siano soddisfatte prontamente, per cui la legge prevede una serie di casi in cui è da pensare che i debiti siano stati pagati in un termine breve, decorso il quale i crediti relativi si presumono estinti per prescrizione. Al contrario che nelle prescrizioni (anche brevi) estintive, in quelle « presuntive » il creditore è ammesso a provare di non essere stato soddisfatto nel tempo stabilito per la prescrizione, la quale diventa pertanto inoperante se detta prova viene raggiunta.
Le « prescrizioni presuntive » che maggiormente interessano l’edilizia sono: sono:
a) di un anno:
per i prestatori di lavoro (per le retribuzioni corrisposte a periodi inferiori ad un mese); – dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a non commercianti; i diritti dei mediatori al pagamento della provvigione.
b) di tre anni:
per gli onorari e spese dovuti ai professionisti e ai notai; e dei prestatori di lavoro per le retribuzioni dovute periodicamente per un tempo sempre superiore ad un mese..
Decorrenza della prescrizione presuntiva.
Il termine della prescrizione presuntiva decorre (art 2935 c.c.) dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
LA DECADENZA
In che cosa si differenzia dall’a « prescrizione »
Come la prescrizione, la « decadenza » produce la perdita di un diritto per motivi « temporali ».
La differenza con la « prescrizione » sta nel fatto che i termini di decadenza sono perentori, e di solito brevi, e soprattutto non ammettono sospensioni nè interruzioni.
Inoltre: la « prescrizione » suppone che un diritto esista (e che si perda con 1’inerzia); mentre la « decadenza » suppone che il diritto non esista, e che 1’inerzia ne impedisca 1’acquisto
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA
a ottobre 1993 comprai una piccola casa con giardino e diritto di passo carrabile, ma mi fu negato dal giudice dopo 13 anni di causa e una marea di soldi spesi per perizie varie, perché la controparte fu più astuta .
50 anni fa il precedente proprietario di casa mia per entrare meglio con l’auto, arretro’ la recinzione di quasi un metro ,ma tutto questo non fu citato nella causa ,cosi alla fine il beneficiario è solo il mio vicino che passa grazie a me. Adesso io posso riprinstinare il mio confine mettendo dei paletti ? Grazie della risposta che mi darete
Per Tina.
Esiste una sentenza del giudice che non può essere ignorata.
Devi affidarti ad un avvocato di fiducia, che rivisti tutti gli atti, sappia dirti se è il caso di riprendere in mano la questione, oppure no.
Amedeu e c.
grazie per la risposta ,il vostro è un servizio fantastico
per completare la copertura dell’immobile, abbiamo dovuto acquistare un pezzo di strada confinante con una strada provinciale, interna al paese. Sono trascorsi 30 anni e non abbiamo mai ostruito il passaggio con cancelli o sbarre. La mia domanda. E’ decaduta la possibilità di vietare la sosta delle macchine nella traversa in questione? Altri hanno comunque il passaggio di cortesia
Per Rosita.
Dipende da quando e come questi altri esercitano tali diritti di cortesia o meno.
Poichè se un proprietario di un diritto, non lo esercita ( per inerzia, per incuria o per qualsiasi altro motivo) per un certo periodo di tempo fissato dalla legge (20 anni nel tuo caso), perde tale suo diritto, che viene così attribuito a quel possessore, che di fatto, lo ha continuamente, pacificamente e pubblicamente esercitato, e pertanto il possessore ne diventa legalmente proprietario a tutti gli effetti.
tanto vale anche per le servitù acquisibili per usucapione.
Occorrono contemporaneamente i tre requisiti sopra descritti.
Amedeu e c.
Vorrei comprare una casa da un proprietario ma il suolo appartiene ad un altro proprietario ma purtroppo è morto. Sull’atto di vendita della casa è trascritta la data in cui è stato fatto l’atto. Cosa posso fare per essere proprietario anche del suolo su cui è costruita la casa? Grazie
Per Sonia.
Ritrovare gli eredi del defunto proprietario del suolo e fare un atto di acquisto con loro.
Oppure, in caso di irreperibilità di costoro, attendere che trascorrano gli anni previsti dalla legge (10 o 20) per poi diventare proprietaria per usucapione, esercitandone le funzioni previste dalla legge.
http://www.coffeenews.it/usucapione-per-immobili-decennale-e-ventennale
Amedeu e c.
Sto per acquistare casa ma il proprietario nel consegnarmi l’atto di acquisto della casa ho riscontrato che il notaio nell’atto di acquisto ha inserito alcune clausole a favore del proprietario del suolo. Preciso che quest’atto è stato redatto nel 1985, e che tra il costruttore e il proprietario del suolo non è stato mai registrato niente e il proprietario del suolo ha ricevuto 4 appartamenti. Come devo comportarmi? Devo acquistare? Grazie
Per Giovina.
Devi controllare se la costruzione è stata effettuata con diritto di Superficie (Rimanendo al vecchio proprietario il suolo), oppure per compravendita del terreno (Per esempio, in fase di definizione per vari motivi).
Per il diritto di superficie (Qualora si rientri nel 1° caso) leggi questo nostro articolo e poi valuta la tua convenienza.
http://www.coffeenews.it/il-diritto-di-superficie-cosa-e-e-come-si-esercita.
Per il 2° caso, di compravendita, dovrai invece accertarti per quale causa non sia stata ancora effettuata.
Amedeu e c.
nel 1966,durante la divisione delle proprietà tra i fratelli ,viene inserita in un atto notarile il passaggio di servitù di un metro sul solaio di mia proprietà per un eventuale controllo del tetto del fratello sulla proprietà confinante (mai usufruita in tutti questi anni da nessuno)
la mia proprietà è stata ristrutturata più volte, ma la proprietà confinante e rimasta ancora fienile ed è stata venduta per ben 2 volte, gli acquirenti hanno ancora diritto di servitù? o tutto è passato in prescrizione essendo passati quasi 50 anni si può far valere anche usucapione sulla mia proprietà anche verso i nuovi acquirenti.
grazie
Per Lucia.
Agli effetti pratici, nel caso il vicino avesse necessità di eseguire lavori di manutenzione al tetto, non gli puoi negare il passaggio ai sensi dell’articolo 843 del codice civile, anche senza servitù consenziente
http://www.coffeenews.it/accesso-e-passaggio-coattivo-in-un-fondo
Per la servitù come tale, essendo trascorsi più di 20 anni, senza essere esercitata è caduta in prescrizione: comunque, un giudice potrebbe non accettarne la convalida, per l’articolo succitato.
Amedeu e c.
Salve avrei bisogno di un informazione. ..ho ereditato un terreno da mia nonna con un fabbricato all interno; sul terreno c e un traliccio dell ene; il traliccio è stato messo circa 60 anni fa mia nonna non ha mai percepito un indennità per il peso sul fondo è possibile percepire questa indennità oggi?
Grazie mille in anticipo
Per Valentina.
Leggi questo nostro articolo
http://www.coffeenews.it/la-servitu-art1027-del-cc-un-peso-imposto-sopra-un-fondo
Questo prevede il codice civile.
In verità quasi tutte le linee elettriche, anche quelle a alta tensione, sono state realizzate con l’autorizzazione dei proprietari, ma le indennità pagate, molto probabilmente si conteranno sulle dita di una mano.
E’ un sistema che ormai vige da decenni.
Puoi, comunque, rivolgerti presso gli uffici ENEL della tua zona sollevando tale problematica e senti ciò che ti risponderanno.
Amedeu e c.
Per Franco L.
Se desideri una risposta, riformula la domanda e, per correttezza, inserisci la tua e mail.
Grazie.
Amedeu e c.
SALVE MI CHIAMO CLAUDIO,VORREI ESPORLE UN PROBLEMA: MIA MADRE INSIEME AD UN SUO FRATELLO .HANNO EREDITATO DEI TERRENI LASCIATI DAI LORO GENITORI, UN FRATELLO SE NE E’ APPROPRIATO INTESTANDOSI TUTTO E POI LI A DONATI AI SUOI DUE FIGLI, PREMETTO CHE A ADOTTATO LUSOCAPIONE MODIVANDO CHE SONO VENTI ANNI CHE LUI LA COLTIVA. MI PREME DIRE PERO’ CHE LUSOCAPIONE DA LUI RECLAMATO E’ SUBORDINATO DALL’ABBANDONO DI MIA MADRE ,MA TUTTO CIO’ E’ MOTIVATO PERCHE’ QUESTO FRATELLO HA ESERCITATO VIOLENZA NEI CONFRONTI DI MIA MADRE E PERTANTO PUR DI NON FAR CORRERE RISCHI A LEI E LA SUA FAMIGLIA A ABBANDONATO QUESTI TERRENI. IO OGGI MI SENTO IN DOVERE COME FIGLIO DI RISCATTARE I DIRITTI DI MIA MADRE E CHIEDO CORTESEMENTE SE E’ POSSIBILE RIAPPROPIARSI DI QUEI DIRITTI DI DIVISIONI DI QUEI TERRENI . MI PREME ANCHE DIRE CHE SI E’ APPROPRIATO ANCHE DI UN PEZZO DI TERRRENO CHE E’ CONFINANTE CON QUEI TERRENI SOPRA INDICATI ,CHE MIA MADRE HA AQUISTATO CON TANTO DI STRUMENTO REGISTRATO. CHIEDO CORTESEMENTE SE C’E’ UNA SOLUZIONE AD POTER RIPRISTINARE QUESTA SITUAZIONE . GRAZIE TANTO IN ANTICIPO.
Per Claudio.
E’ una situazione alquanto complessa e delicata, per cui ti suggeriamo di rivolgerti da un legale della tua zona.
Amedeu e c.
SALVE SONO CLAUDIO,MI SCUSO IN ANTICIPO PERCHE VORREI PORLE UNA DOMANDA SECCA. SE
MIA MADRE FACESSE QUELLO CHE HA FATTO SUO FRATELLO (MI RIFERISCO ALLA MAIL DA ME INVIATO IL 04/05/2015) E TRASCORSI I TEMPI GIUSTI E’ POSSIBILE RIMETTERE IN GIOCO TUTTO? ,SE E’ VERO CHE UNA PERSONA PUO’ INTESTARSI UN TERRENO E L’ALTRO NON SE NE ACCORGE PUO’ FAR VALERE IL DIRITTO DI ESSERE PROPRIETARIO. GRAZIE PER LA SUA GENTILEZZA
Per Claudio.
Ti siamo nel cuore, ma ti ripetiamo il consiglio dato nella precedente risposta.
Amedeu e c.
Salve,abito in una strada di campagna dove oltre 30anni fa il vecchio vicino tolse tutti i pareti di confine.da 2 anni c e un nuovo proprietario che sta ricostruendo le pareti di confine alla strada che porta a alla mia abitazione e ad altri terreni di altri proprietari. Pero sta costruendo questi pareti prendendo parte della strada e lasciando una strada di 3 metri.mi chiedo posso far si che lui si mantenga al di fuori della strada percorsa da noi in questi 30 anni? La ringrazio della risposta
Per Valentina.
L’unico sistema per accertartene è quella di incaricare un tecnico professionista (Geometra) che con lo strumento (Tacheometro) venga a controllare l’esatta posizione dei confini.
Amedeu e c.
Grazie x la risposta.. Ma sicuramente lo a messo lui il geometra io mi chiedevo se dopo 30 anni che è sempre stato cosi lui a diritto di chiudere prendendo parte della strada???
Per Valentina.
Se una persona, (In questo caso tu) ha esercitato un diritto (Per esempio di passaggio) per oltre 20 anni, come se ne fosse il proprietario, pubblicamente, continuamente e pacificamente, acquisisce tale servitù per usucapione.
Deve naturalmente rivolgersi da un legale per rendere effettivo tale diritto, tramite l’intervento di un giudice.
Amedeu e c.
Salve vorrei porte un altro problema… Ho comprato un terreno in una strada in cui non avevo diritto di passaggio ma sono confinante con un altro mio terreno…ora che con la compera di questo altro terreno ho acquisito il diritto di passaggio posso aprire un varco nella altro terreno di cui ero già proprietaria x accedere alla strada di cui prima non avevo diritto.spero mi sono fatta capire…scusi e grazie x la risposta.
Per Valentina.
Riteniamo che il tuo problema non sia tanto legato alla continuità dei terreni che possiedi, quanto alla autorizzazione del proprietario della strada a concederti il passaggio sulla stessa.
Nel caso che tale autorizzazione l’abbia già rilasciata al terreno prospettante sulla stessa, non avrai problema alcuno.
Amedeu e c.
Salve . Anno scorso abbiamo ristrutturato una casa rustica con una servitù che grava sulla nostra proprietà , costituita in anni 50. La casa di questo vicino non è abitata da oltre 30 anni, in tutti questi anni se è passato 10volte tra quali 3 volte con trattore.
Anno scorso ha preteso di poter passare e ha sostenuto di aver la chiave del nostro portone ed è vinto la causa di primo grado di possessoria. E adesso ha la chiave del nostro portone e po transitare con i mezzi meccanici (trattore) passando per nostro cortile di una larghezza di 7 m e lungo di 10. Invece la larghezza della carreggiata è di 3,50 m ed è esattamente davanti il nostro ingresso distante a 80 cm neanche un metro. Aggiungo lui ha possibilità di entrare da altro portone di un altra sua proprietà confinante con la casa che ed è confinante con nostra con servitù che grava sul nostro , dove lui ha solo un ingresso pedonale dalla strada pubblica. La mia domanda : c’è qualche normative per le distanze dalla ingresso al passaggio per i mezzi meccanici? E se ci crea un maggior disaggio a noi., come si po tutelarsi?
La ringrazio per la risposta.
Per Irina
Leggi questo nostro articolo
http://www.coffeenews.it/servitu-costituzione-esercizio-ed-estinzione
Se il vicino ha vinto una causa, ben difficilmente potrai cambiarne l’esito.
Comunque devi sentire l’avvocato che ti ha difeso in tale frangente.
Amedeu e c.
Ciao, possiedo. Una casa con giardino, circa 2 anni fa in comune accordo con il vicino abbiamo costruito un muretto sul confine delle due proprietà alto circa 1 mt, adesso io vorrei mettere una rete con il canniccio x preservare la mia privaci, arrivando ad un’altezza massima di 2 metri ( muro+rete) posso farlo anche se lui non è d’accordo?
Per Lucilla.
Una volta realizzata la rete di recinzione, che non dovrebbe trovare ostacoli da parte del vicino, puoi sempre usare un telo verde tipo giardinaggio e che vendono presso i consorzi agrari.
Ti offrirà la privacy e non è invadente come un canniccio.
Il telo va solamente legato, e male che ti vada con il vicino, puoi sempre collegarlo dalla tua parte con fili zincati a tendere e che non toccano la recinzione.
Cosa migliore che potresti fare e più conforme al codice civile, è piantare una siepe a 50 cm dal confine,
http://www.coffeenews.it/distanze-dai-confini-di-pozzi-cisterne-fossi-tubi-canali-ed-altro
Amedeu e c.
Amedeu e c.
Salve, nel 2003 ho realizzato un cancello ( con il relativo progetto poi autorizzato) a chiusura della mia proprieta’ di vacanze, per impedire il passaggio non tollerato del mio vicino per accedere ad un suo cortile secondario non recintato visto che nel ristrutturare casa sua ( 1980) lo aveva lasciato non recintato e che non è isolato dalla sua casa.
Il cancello è stato chiuso da un chiavistello senza apporre il lucchetto. Per aprirlo bisogna deliberatamente forzare il chiavistello.
Il vicino mi ha dichiarato recentemente di aver continuato a passare anche in mia assenza nonostante i miei dinieghi verbali ed i miei tentativi di tenere buoni rapporti. Potrei confidare sul fatto che il mio cancello abbia interrotto e quindi prescritto un eventuale precedente diritto di uso della mia proprieta’ per l’accesso al suo cortile, visto che dopo il 2003 non si è opposto formalmente all’impedimento all’accesso alla mia proprietà? Ora vorrei recintare il confine con il suo cortile non isolato, che azioni potrei intraprendere a mia tutela senza apporre il lucchetto al mio cancello? Grazie per il vs. Interessamento saluti, mimmo
Per Mimmo.
Non conosciamo i luoghi, per cui andiamo per intuito sulla base di ciò che ci sembra di aver capito.
Il cancello dovrebbe avere spostato il termine di una eventuale sua usucapione al 2023.
Se il confinante, ha continuato a passare per la tua proprietà (Non riusciamo a capire da dove, se non aprendo il cancello -Senza forzarlo- o usando altro accesso vicino) e lo ha fatto in maniera pubblica, pacifica e continuativa, senza che tu gli creassi altri impedimenti (Quì sorge il fatto che può avere scassinato il cancello e lo puoi valutare solo tu), allora la sua usucapione sarebbe già effettiva e solamente da regolarizzare tramite un giudice.
Ti consigliamo, con gli atti e i disegni che hai di recarti da un legale della tua zona per chiarire meglio il tutto.
Amedeu e c.
salve la mia domanda è in un terreno che ho acquistato il confinante ha realizzato un muro in parte di mia proprietà ,da una verifica fatta un anno fa tramite un geometra con lo strumento detto GPS .
Posso chieder al confinante di abbattere il muro e rivedere il riconfinamento?
Per Francesco.
Nel tuo caso si applica l’articolo 888 del codice civile che cita:
“Art. 888.
(Esonero dal contributo nelle spese).
Il vicino si puo’ esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza
diritto a compenso, la meta’ del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro e’
di proprieta’ di colui che l’ha costruito, salva la facolta’ del vicino di renderlo comune ai sensi dell’art. 874, senza
obbligo pero’ di pagare la meta’ del valore del suolo su cui il muro e’ stato costruito.”
Per meglio chiarire leggi questo nostro articolo
http://www.coffeenews.it/fondi-contigui-posti-a-dislivello
Amedeu e c.
Buongiorno possiedo da più di 60 anni una casa ad oggi terremotata nel centro storico dagli atti di proprietà risultno proprietari anche i fratelli di mio padre deceduto 2 anni f all’età di 85 anni il più piccolo di tutti vorrei sapere come si può fare x il contributo della ricostruzione visto che abbiamo sempre posseduto la casa in modo continuativo e senza che nessuno si sia fatto mai vivo a reclamare la proprietà visto che ora sono subentrati 12 cugini anche loro non rivendicano niente x contributo come potrei fare x acquisirlo? Grazie
Per Roberto.
Ci sembra di comprendere che non avete alcun rogito regolarmente stipulato da un notaio.
In questo caso la via da scegliere è l’usucapione ventennale, che si trasmette da padre a figlio.
Per cui, se puoi dimostrare che avete usufruito del bene in modo continuativo, pacifico e pubblico, puoi regolarizzare detta usucapione (Già avvenuta), tramite un legale, che provvederà a presentarla a un giudice quale semplice formalità.
Amedeu e c.
buongiorno,
nel 1955 il mio comune ha alienato un tratto di strada comunale dismessa vendendola ad un privato, la delibera della giunta comunale e del consiglio comunale di allora, il testo delle due delibere riportano si vende ai signori x e y il tratto di strada comunale, con l’impegno dei signori x e y di iscrivere al catasto il diritto di passo a piedi o con qualsiasi mezzo a favore della p.ed xxx e p.f. yyyy. i signori hanno registrato l’atto di vendita al catasto, ma in malafede o buona fede no hanno mai scritto il diritto di passo a favore delle particelle indicate dalle delibere. Da allora ad oggi si è sempre transitati su questa strada diventata piazzale, ora il proprietario ha chiuso il passaggio con cancello e lucchetto. essendo queste due particelle della parrocchia non si vorrebbe avviare la pratica di usucapione, secondo Lei l’atto comunale è ancora valido per richiedere l’iscrizione della servitù senza adire a vie legali. grazie mille.
Per Mario.
A nostro parere, quello che conta non è tanto la delibera comunale (Che doveva essere rispettata), ma l’atto di compravendita, per cui volendo oggi far valere quanto scritto nella suddetta delibera dovreste promuovere una causa lunga, onerosa e dall’esito molto incerto.
Se invece avete esercitato per venti anni e più il passaggio su tale terreno, in maniera continuativa, pacifica e pubblica, potete richiedere la registrazione giudiziale dell’avvenuta usucapione.
Dovrete farlo tramite un legale.
Amedeu e c.