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La SCIA finalmente definita con il Decreto sulle Semplificazioni

Alla emanazione del Decreto sulle Semplificazioni, sembrava che la SCIA fosse difficilmente applicabile in edilizia

La procedura semplificata, che allargava il ricorso all’autocertificazione, diventava impossibile  in presenza di atti rilasciati da varie amministrazioni, fra le quali i Comuni  e quelle che si occupano della salute e della pubblica incolumità nonché dell’ambiente e del del patrimonio paesaggistico/culturale

E’ stata finalmente superata questa fase di stallo ed incomprensione e con il DL 5 del 9 febbraio 2012 è stato sancito che l’Amministrazione può adottare provvedimenti di divieto entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Decorso questo termine vale la regola del silenzio – assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, dell’ambiente, della salute e della sicurezza pubblica.

In definitiva le SCIA edilizie ( Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalla normativa vigente.

In tutti gli altri casi non occorrono.

Si ricorda, che l’intenzione iniziale con il DL 78/2010, era quella di dare possibilità, per certi lavori ben definiti, di iniziare i medesimi contestualmente alla presentazione della domanda di SCIA in Comune, senza attendere i 30 giorni previsti invece per la DIA.

La norma però prevedeva controlli da parte del Comune da effettuarsi nei 60 giorni seguenti alla comunicazione.

Questo avrebbe in effetti , non semplificato la SCIA nei confronti della DIA, ma ne avrebbe addirittura raddoppiato il tempo di aspettativa, portandolo da 30 a 60 giorni

Il Decreto Sviluppo 70/2011 ha in definitiva dimezzato i suddetti tempi per i controlli, eliminando nel contempo la possibilità che le Amministrazioni Pubbliche, con le lore verifiche portassero ad un blocco dei lavori edili in corso, con conseguenze dannose per chi invece voleva risparmiare tempo e denaro.

Poteva avvenire, che, con il timore di incorrere in sanzioni più o meno gravi, i costruttori, o chi per essi preferissero attendere la scadenza dei 60 giorni, per iniziare le opere edili, per non cadere così nella trappola di fermi infiniti dei cantieri edili con successive azioni  di ritorsione, non auspicabili.

Il DL Sviluppo 70/2011, con la riduzione da 60 a 30 giorni, faceva si che  la SCIA diventasse  simile alla DIA.
 
Il Decreto Legge 31/05/ 2010 n. 78  aveva reso possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera

Nel caso in cui viene accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Decorso questo termine vale la regola del silenzio – assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

Infine con il DL 9 febbraio 2012 n°5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” le SCIA dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalla normativa vigente.

Negli altri casi se ne potrà quindi fare a meno.

Si tratta della semplificazione che tutti attendevano e che porta la SCIA ad avere le caratteristiche di snellimento di cui l’Edilizia aveva necessità.

Inoltre è stato riconosciuto che la SCIA non è un atto direttamente impugnabile dal privato che si senta leso da un intervento della medesima

Il privato può solo sollecitare le verifiche che spettano di diritto alla Pubblica Amministrazione

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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