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Le distanze urbanistiche di cui alle leggi nazionali vanno rispettate. No alle deroghe.

Una ennesima e pare definitiva conferma del rispetto delle distanze urbanistiche previste dalle leggi nazionali, ci arriva dalla Corte Costituzionale delle Stato, la quale è stata chiamata ad esprimersi sull’art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti, chiarendo, con l’ordinanza n° 173 del 19 maggio 2011 che: "       ………….  l’art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, in accordo con tale giurisprudenza, deve interpretarsi nel senso che esso consente la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati, essendo quest’ultima materia inerente all’ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato…………."

La Corte Costituzionale, ha sottolineato che distanze inferiori sono ammesse dalla legge se facenti parte di piani di lottizzazione convenzionata o piani similari, ma la regola non può essere assolutamente generalizzata.

Per prendere visione dell’ ‘Ordinanza n° 173 del 19 maggio 2011 della Corte Costituzionale  (dopo avere aperto il link, cliccare sopra "Torna alle Novità"  del sito  Corte Costituzionale e poi cliccare su O.173/2011 del 11/05/2011) .

Ci auguriamo che con tale ordinanza venga chiarita una volta per tutti l’inammissibilità di deroghe alle distanze urbanistiche di cui alle leggi Dello Stato, ed in particolare al DM 1444/68 che stabilisce la distanza di 10 metri fra pareti finestrate di edifici prospettanti.

I nostri lettori, più volte ci hanno richiesto informazioni circa le deroghe consentite a tali distanze da molti Comuni, alcuni dei quali, addirittura, sempre secondo quanto espresso dai lettori stessi, superavano gli obblighi derivanti dalle distanze con le autorizzazioni scritte rilasciate dai vicini.

Tale ordinanza non deve intendersi come punitiva di chi vuole costruire, in quanto contribuisce solamente a mettere ordine in un particolare campo mai definito, o perlomeno interpretato in maniere diverse 

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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