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Le garanzie da tenere presenti per chi acquista una abitazione.

Rispolveriamo e rilucidiamo una legge che i nostri lettori devono obbligatoriamente conoscere.

Vogliamo parlare di alcune garanzie che la legge ha da tempo introdotto, per chi acquista una abitazione ancora da costruire o in corso di costruzione.

Purtroppo gli acquirenti non sempre sono a conoscenza delle leggi emanate, importantissime per la loro applicazione e per la salvaguardia della tranquillità economica di una famiglia che si imbarca  in una spesa non indifferente, quale quella dell’acquisto di una abitazione.

Parliamo per l’esattezza del Decreto legislativo del 20 giugno 2005 n° 122  che attua la legge delega n° 210 del 2 agosto 2004.

Il lettore che si trovi nella seguente situazione, può prendere visione del decreto stesso e degli aggiornamenti (a sinistra della pagina del testo decreto), per avere chiaro il suo contenuto.

Il decreto 122 / 2005 impone ai costruttori ed ai venditori di nuovi appartamenti, nonchè alle eventuali cooperative di garantire con una fideiussione bancaria o con una polizza assicurativa (rilasciate da primari istituti di credito), tutte le somme versate dagli acquirenti di  detti immobili, prima del contratto notarile.

Tale decreto garantisce l’acquirente nel caso che la ditta o la cooperativa entrino in crisi finanziaria, per cui chi ha anticipato il denaro, non rischia più di perderlo come avveniva puntualmente in passato, con la rovina di intere famiglie, ma pone l’acquirente che ha versato il denaro, in condizione di richiederne la restituzione all’istituto di credito o all’assicurazione che hanno prestato la fideiussione.

L’assicurazione o la banca, potranno poi , a loro volta, rivolgersi all’impresa in crisi, per essere risarciti.

E’ interessante sapere che le spese per la sottoscrizione della garanzia sono a carico dell’impresa , anche se poi , in definitiva verranno pagate dal cliente con un incremento , anche se limitato, del prezzo di acquisto.

Grazie a questo decreto legislativo chi acquista un appartamento in costruzione ha oggi maggiori certezze, dovute al fattore fideiussione che sta ad indicare la serietà e la solidità della ditta costruttrice, che in caso contrario, difficilmente riuscirebbe ad ottenere tale garanzia da una banca o da una primaria agenzia di assicurazioni.

Qualora la ditta si trovi comunque in difficoltà, il denaro versato dall’acquirente ed anche ogni altro corrispettivo ( per esempio una permuta) potrà essere recuperato.

Tale decreto ha praticamente eliminato l’abituale uso di versare alla ditta somme al nero al fine di abbassare gli oneri fiscali al momento del contratto.

Quindi maggiore correttezza nei contratti, ma anche maggiore tranquillità per le famiglie.

Nel caso di fallimento della impresa o della cooperativa, l’acquirente deve inviare alla banca o alla compagnia che hanno prestato la fideiussione, una raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegata tutta la documentazione inerente il suo credito.

L’importo dovuto dovrà essere rimborsato all’acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.

L’istituto che ha prestato la fideiussione, non potrà pretendere che il cittadino si rivolga all’impresa per riottenere il denaro, nè potrà trovare scusanti circa il fatto che il costruttore non ha pagato tutti i premi previsti per detta polizza.

Vi è una sola motivazione affinchè ciò non si verifichi, e cioè che il curatore del fallimento si assuma per conto proprio gli obblighi dell’impresa di costruzione, sostituendosi completamente ad essa nell’impegno di consegnare in ogni caso l’immobile finito.

La stessa legge prevede che venga prestata anche una polizza della durata di 10 anni (della quale parleremo prossimamente) che salvaguardi l’immobile da danni derivati da gravi difetti o da rovina.

Il lettore comprenderà quanto sia importante conoscere a fondo questa normativa, che tende a tutelare interi nuclei familiari da un possibile disastro economico.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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