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Le novità del Decreto del Fare sull’inizio, termine dei lavori e sulle ristrutturazioni edilizie.

Il Decreto del Fare o DL n° 69 del 21 giugno 2013 (in S.O.n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 144 del 21 giugno 2013), approvato con legge di conversione 98/2013 e  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, ha apportato significative modifiche all’edilizia. ha apportato significative semplificazioni in molte attività della vita quotidiana del cittadino: noi, in particolare, ci occupiamo della materia edilizia, e riportiamo di seguito le semplificazioni apportate relativamente, sia all’inizio ed al termine dei lavori, che alle ristrutturazioni edilizie.

Avevamo già accennato, sinteticamente, in un nostro precedente articolo a tali facilitazioni; adesso le affrontiamo in modo più ampio e chiaro, in maniera che il lettore possa avere la possibilità di ben comprenderne la portata.

Quanto sotto riportato è stato assunto dal Supplemento Speciale della Guida Fiscale di Italia Oggi del 24 agosto 2013.

Inizio e termine dei lavori (Art 30 DL 69/2013, comma 5ter punto 3)

Salvo diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato, è prevista la proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costru­ire, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge.

La disposizione è estesa anche alle denunce di inizio attività (DIA) e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate entro lo stesso termine.

Gli emendamenti introducono alcune condizioni per l’operatività della proro­ga.

In particolare la proroga opera purchè i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato; sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o

adottati.

Vengono prorogati di 3 anni il termi­ne di validità, e i termini di inizio e fine dei lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012.

Ristrutturazioni edilizie.

Rientrano nei concetto di ristrutturazione (e non di nuova costruzione) le demolizioni e ricostruzioni, anche senza il rispetto della sagoma originaria. Da qui conseguono semplificazioni burocratiche sui procedimenti di permesso.

In particolare si tratta degli interven­ti volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli che gli interventi di demolizione e ri­costruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

Conseguenza della modifica è che la modifica della sagoma non è rilevante ai fini della individuazione del permesso di costruire come titolo abilitativo necessario (eliminazione del riferimento contenuto nell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Testo Unico per 1’edilizia).

Di seguito riportiamo in formato PDF il testo integrale della G.U. suddetta

G.U. Serie generale – n. 144 del 21 giugno 2013

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