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Le strade pubbliche e private .

Nell’ambito del diritto, hanno grande importanza le vie di comunicazioni del nostro territorio: in particolare, ci interessano le strade, strettamente legate al concetto di edificio, borgo, paese, città.

Di seguito, vediamo, come il diritto le tratta in generale:

Le « strade ordinarie »                            

Dal punto di vista giuridico, le strade vengono prese in considerazione in quanto, rientrando nella categoria dei « beni », sono causa, come tali, di rapporti giuridici.
 
Le « strade ordinarie » possono appartenere allo Stato e ad altri Enti pubblici (provincie e comuni in particolare), ma anche a privati.
 
Dato, pero, il loro carattere di pubblica e generale utilità, quelle che appartengono allo Stato presentano, per il « diritto », il maggiore interesse.
 
Le « strade » sono « beni pubblici » « demaniali », e costituiscono la parte più importante del cosiddetto « demanio accidentale » (quello, cioè, che non e di origine naturale).
 
Dal punto di vista economico sono, nella maggior parte, destinate all’uso pubblico; sotto l’aspetto giuridico, sono oggetto di un vero         « diritto di proprietà » degli enti pubblici cui appartengono.
 
 
Dal carattere pubblico di esse, deriva che la strada, sia nei rapporti interni (godimento, amministrazione e conservazione), sia in quelli esterni (difesa di essa verso i terzi), abbia un regime pubblicistico che, mentre esclude alcuni principi propri della proprietà privata (L’alienabilità, l’ipoteca su essa, la prescrizione), comporta una serie di mezzi di tutela propri del diritto pubblico, che costituiscono nel loro complesso la « polizia.» della cosa pubblica.
 
Rapporti giuridici sono quelli che, a causa di tali strade, si stabiliscono tra Enti pubblici e privati; parte di essi rientrano nella materia della « polizia stradale », l’altra riguarda la materia del contributi a favore dei servizi di viabilità.
 
Sono « private » le strade che appartengono a « enti morali » o a « privati » (quando attraversano l’interno delle loro proprietà).
 
La condizione giuridica di esse non differisce da quella dei fondi di cui fanno parte.
 
Tali strade possono essere aperte all’« uso pubblico » a mezzo di apposita « servitù » costituita a favore del Comune dal quale i terzi («pubblico ») sono rappresentati; (E’ questo il caso delle strade « vicinali» che mettono in comunicazione tronchi di strade pubbliche, casolari o borgate sparse nella campagna).                                      
 
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