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L’iter legislativo sugli spazi destinati a parcheggi per l’edilizia privata.

Specialmente nelle città il problema relativo al parcheggio delle auto si fa molto sentire, e fra l’altro le leggi in materia non sono mai state molto chiare, per cui, spesso, le liti fra confinanti e condomini hanno portato a sentenze, mai definitive, nel corso degli anni.

Ultimamente il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5,(meglio conosciuto come decreto Semplificazioni 2012) e convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 si è occupato di tale materia eliminando dubbi relativi a talune interpretazioni.
 
Ma cerchiamo un attimo di riepilogare le leggi che si sono occupate dei posti auto (Scoperti o coperti) nel corso degli anni.
 
La più importante è senza dubbio la legge n° 765 del 6 agosto 1967 (Chiamata anche legge Ponte), che ha lasciata l’impronta finale con il recepimento dell’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, per cui:
 
nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione
 
E’ stato un punto di arrivo,  per i nuovi edifici e per i parcheggi destinati ai singoli appartamenti.
 
Si deve arrivare al 1989 per ritrovare una legge che tratti tale materia, ed esattamente la legge 24 marzo 1989, n. 122 , detta anche “legge Tognoli" dal suo inspiratore”
 
 
Tale legge all’art 9 cita testualmente:
 
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico……..”
 
Su tale articolo, nel corso degli anni, si sono aperte dispute e interpretazioni spesso contrastanti fra di loro.
 
Il dubbio era, se tali parcheggi o autorimesse, da costruire nel sottosuolo , potevano essere realizzati per edifici anteriori al 24 marzo 1989, oppure  per  tutti quanti gli edifici, compresi quelli realizzati dopo tale data.
 
Nei Regolamenti  Edilizi della maggioranza dei Comuni, è comunque sempre prevalsa la seconda interpretazione, abbinata all’obbligo che le autorimesse pertinenziali, per essere qualificate come tali dovevano avere i seguenti requisiti indispensabili:
 
a) l’ esistenza di un edificio principale;
b) che la destinazione d’uso sia permanente;
c) che abbia autonomia fisica.
 
In base alla legge Tognoli, i parcheggi ad uso privato o pubblico non potevano essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale si trovavano legati da un vincolo pertinenziale.
 
Ne derivava la nullità degli atti eseguiti in contrasto con la stessa.
 
A mettere chiarezza, è giunto finalmente il Decreto-legge 9 febbraio 2012 (Decreto Semplificazioni 2012), n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 che all’art 10 cita:
 
Parcheggi pertinenziali
 
1. L’articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e’ sostituito dal seguente:
 
"5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l’immodificabilita’ dell’esclusiva destinazione a parcheggio, la proprieta’ dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo’ essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unita’ immobiliare sita nello stesso comune…………..”

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