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Luci – Caratteristiche

Il Codice Civile, distingue le aperture rivolte verso il fondo del vicino in due principali categorie: "LUCI e VEDUTE", per ognuna di esse sono stabilite norme diverse.

Adesso parliamo delle luci.

Le Luci (vedi art.900 del Cod. Civ.) sono destinate a permettere solo il passaggio di luce e di aria, senza consentire l’affaccio sul fondo del vicino.

Per fare in modo che da queste aperture una persona non possa vedere nè affacciarsi sul fondo del vicino, la legge (art. 901 del c.c) fissa alcune caratteristiche indispensabili a carico del fondo che deve sfruttare queste luci ed esattamente:

1) Devono essere munite di una inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo, le cui maglie non siano maggiori di 3 centimetri quadrati.

2) Devono avere il latro inferiore dell’apertura (Soglia) a non meno di mt 2,50 dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce ed aria (se esse sono al piano terreno) e non minore di mt 2,00  (se sono ai piani superiori).

3) Devono avere il lato inferiore a non meno di mt 2,50 dal suolo del fondo del vicino, a meno che non si tratti di locali che siano tutti o in parte al livello inferiore al suolo del vicino, e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa.

   CLIC  Locale a livello inferiore al suolo del vicino

Le luci possono aprirsi in qualsiasi muro, purchè questo sia di proprietà esclusiva di chi fa l’apertura.


   CLIC  Piano terra h = 2,50 – Piano primo h = 2,00

        Sezione con "Luci"  

L’art 902 del c.c. prevede che l’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall’art.901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell’articolo predetto.

l’art.903 del c.c.prevede che le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.

   CLIC Sopraelevazione del muro

l’art.904 del c.c. prevede che la presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo nè di costruire in aderenza.
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

Il seguito al prossimo capitolo nella categoria "DIRITTO sulla proprietà"

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