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Millesimi. Ripartizione spese scale ed ascensore.

Proseguiamo nella realizzazione della nostra caratura millesimale.

Redatta la prima tabella fondamentale di cui al 1° comma dell‘art 1123 del codice civile, relativa alle spese generali, dalla medesima deriveranno poi tutte le altre tabelle, che di volta in volta possono essere richieste e di cui al 2° comma dell’art 1123 e dell’art. 1124 del c.c.

Le più importanti ed utili sono quelle relative alla ripartizione delle spese per le scale e delle spese per l’ascensore.

Rivediamo adesso la tabella che avevamo compilato e che serve per le spese generali:

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Per le scale le relative spese vanno calcolate  (per mantenerle e ricostruirle) per una metà in ragione del valore dei singoli piani e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ogni singolo piano dal suolo.

Seguendo la tabella di cui sopra e volendo calcolare la tabella per le spese relative al mantenimento del vano scale , dovremo escludere dalla medesima le unità immobiliari A1, A2, A3 e cioè le unità abitative poste al piano terra,  e che non si servono del vano scale stesso.

Rifacciamo la somma dei millesimi di cui alla tabella soprastante, con esclusione di quelli delle unità immobiliari A1, A2, A3; la loro somma in millesimi verrà 754.

Volendo adesso calcolare la quota millesimale, relativa alle spese per il vano scale e spettante all’appartamento 7 piano secondo sig. TIZIO dovremo impostare la seguente proporzione:

68,00 : 754 = x : 1000

Troveremo che X = 68,00 x  1000  / (diviso) 754 = 90,00 Quota millesimale per la prima metà delle spese vano scale spettante al sig.TIZIO.

Dovremo ripetere la stessa proporzione per gli altri appartamenti e la tabella millesimale che verrà fuori sarà la seguente:

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La tabella delle spese per l’uso dell’ascensore sarà la stessa  che serve per il vano scale, in quanto si servono dell’ascensore tutti i condomini ad eccezione di quelli del piano terreno.

Oltre alle tabelle soprastanti, che sono le essenziali per condurre un condominio, ve ne sono altre che possono essere ugualmente calcolate ed applicate a secondo della necessità: per esempio la tabella relativa alle spese per la portineria e quella relativa alle spese dell’androne e della luce scale.

Ripetiamo che le carature millesimali si basano su normative precise ed articoli del codice civile, ma gran parte della loro formazione è di carattere estimativo.

L’approvazione delle tabelle millesimali, per non ingenerare liti e discussioni nel  condominio, devono essere approvate con il consenso di tutti i condomini.

Se provengono da un contratto insieme all’acquisto dell’appartamento si definiscono tabelle "contrattuali", se calcolate in sede giudiziale sono "giudiziali" ed infine se approvate dall’assemblea condominiale sono "assembleari"

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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