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Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Legge 11 dicembre 2012 n° 220.

La legge 11 dicembre 2012, n. 220 approvata “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012.

Le nuove norme entrano in vigore il 18 giugno 2013, cioè 6 mesi dopo la pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale, come da articolo 32 della legge stessa.

Finalmente sono intervenute alcune novità che servono a dare una impronta definitiva alla contrastante materia sui condomini.

La legge 220/2012 è entrata in merito del libro Terzo del Codice Civile, detto “Della Proprietà” – Titolo VII- Della Comunione, ed in particolare del Capo II – Del Condominio negli Edifici, modificando, in parte gli articoli 1117/ 1139 del Codice Civile, ed aggiungendo anche articoli bis, ter e qurter, là dove la materia doveva essere meglio definita.

A parte le eventuali critiche che potranno nascere sul singolo contenuto di detta legge, dobbiamo dire, che finalmente è stato definito un capitolo importante del nostro codice civile, adeguandolo alle moderne concezioni del condominio e delle innovazioni che sono subentrate durante questi ultimi decenni, specie in materia di energie rinnovabili e di contenzioso in materia di rapporti fra gli stessi condomini, o fra i condomini e l’Amministratore condominiale.

Inoltre è stata definita la maggioranza che deve avere l’assemblea condominiale nelle decisioni più importanti, in prima e seconda convocazione.

La figura dell’amministratore viene ben definita e deve godere dei diritti civili, non deve essere stato condannato per reati contro il patrimonio, né deve essere stato protestato.

Dovrà avere requisiti di onorabilità, aver frequentato un apposito corso e stipulare una polizza a tutela dei rischi: dovrà avere almeno il diploma di maturità, aver frequentato un apposito corso e, ove ciò sia richiesto dall’assemblea, stipulare una speciale polizza assicurativa a tutela dai rischi derivanti dal proprio operato.

Se ha svolto questa funzione per almeno un anno potrà però evitare corso e diploma, se è uno dei condomini anche la polizza.

La nomina di un amministratore è obbligatoria se il condominio ha almeno nove condomini e resterà in carica due anni, senza la necessità di riconfermarlo ogni anno.

Potrà essere “licenziato” dall’assemblea alla scadenza del mandato annuale (o con le modalità previste dal regolamento condominiale) ma anche, su richiesta anche di un solo condomino, quando siano emerse gravi irregolarità fiscali o per non aver aperto il conto condominiale: dovrà, inoltre, indicare quanto chiede, come compenso, al momento della nomina.

Relativamente all’assemblea condominiale, viene finalmente stabilito, che in seconda convocazione sarà sufficiente un terzo dei condomini e dei millesimi.

Inoltre , il condomino che lo desidera potrà staccarsi dall’impianto di riscaldamento centrale, a condizione che ciò non pregiudichi il buon funzionamento del riscaldamento condominiale.

Questione importante, riguarda la collocazione di impianti di energia rinnovabile, eolica o solare nel condominio, decisione che dovrà essere presa dall’assemblea con metà dei condomini e dei millesimi.

E’ previsto inoltre che non ci sia più alcun divieto nei condomini, per tenere animali domestici.

Altra novità è rappresentata dalla possibilità che ogni condominio potrà avere un suo sito web. Basterà la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno metà dei millesimi per deliberare l’attivazione di un sito internet condominiale ad accesso individuale e protetto da una password per consultare i rendiconti e i documenti.

A maggiore chiarimento, alleghiamo al presente articolo un file formato Word 1997/2003 nel quale potrete leggere gli articoli del codice civile dal 1117 al 1139, così come sono stati corretti, e con le aggiunte degli articoli bis, ter,quarter.

    Legge 11 dicembre 2012, n. 220 approvata “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”

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