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Muro a comune. Appoggio e immissione di travi e catene

Un problema che si pone spesso a due proprietari di fondi attigui che hanno un muro a comune è quello che riguarda la possibilità di sfruttare detto muro per l’appoggio e l’immissione di travi, oppure di catene in ferro  per l’eventuale consolidamento di parti strutturali di una delle due proprietà.

Quanto sopra viene affrontato e risolto dall’articolo 884 del codice civile che permette a ciascuno dei due proprietari (per esempio B – vedere disegno che segue) di appoggiare e immettere Travi purchè mantenute ad una certa profondità dal fondo adiacente.

L’articolo 884 stabilisce anche che tali travi possono penetrare nel muro fino a 5 cm dalla superficie opposta, fatto salvo il diritto del proprietario attiguo A di fare accorciare tali travi fino alla metà del muro, qualora egli voglia collocare una trave nello stesso punto oppure aprirvi un incavo, appoggiarvi un camino.

A non potrà invece chiedere l’accorciamento di catene o tiranti.

Vedi il disegno esplicativo:

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In verità l’articolo 884 parla dell’appoggio di travi, incavi o camini, ma tale enumerazione è solo esemplificativa, in quanto si possono ritenere leciti anche l’incastro nel muro di scalini a sbalzo, di mensole, di pilastri, di solai o solette in cemento armato, di condutture elettriche sottotraccia e similari.

Naturalmente è necessario che la esecuzione di tali opere non arrechi danno alcuno al muro, e colui che la effettua dovrà curare, se occorre, la esecuzione di opere cautelative o precauzionali di rinforzo.

Tale diritto può essere però impedito dalla preesistenza nel muro di una servitù (come per esempio una finestra).

Il diritto non può perdersi per prescrizione.

Le canne fumarie non sono soggette al rispetto di tale distanza.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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