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Nel Decreto Rilancio sono previste interessanti misure di agevolazioni fiscali maggiorate al 110%

Nel Decreto Rilancio sono previste interessanti misure di agevolazioni fiscali maggiorate al 110% per l’efficientamento energetico (ecobonus) e la messa in sicurezza sismica degli edifici (sismabonus).

Il “Decreto Rilancio” (Legge 19 maggio 2020 n° 34) è stato pubblicato il 19 maggio 2020 nella G.U. n° 128 del 19 maggio 2020 S.O. n° 21, contenente le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, ed anche di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

In particolare ci interessa la parte relativa al Super sisma bonus  ” introdotto col decreto legge n. 63/2013, che incentiva i lavori di recupero del patrimonio edilizio con agevolazioni relative all’adozione di misure antisismiche, e più propriamente riferite all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

Dopo di che il Decreto “Rilancio” ha innalzato queste detrazioni fiscali originariamente previste al 50-85% e le ha portate al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 Il comma 4 dell’art.119 della legge 19 maggio 2020 n° 34 ha alzato le aliquote delle detrazioni fiscali fino al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e che attualmente godono di agevolazioni variabili dal 50 all’85%, per un importo massimo di 96.000 euro.

Quanto sopra è rimasto in attesa della definizione delle modalità attuative del sismabonus, che è previsto dovessero avvenire entro e non oltre 30 giorni dal presente decreto, cioè al massimo entro il 18 di Giugno a mezzo di un provvedimento ad hoc del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Riportiamo di seguito, copia del Provvedimento ed anche il contenuto dell’articolo 119 comma 4 del Decreto Rilancio che interessa le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

Articolo 119 comma del Decreto Rilancio:

“4.) Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del  2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la  detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del presidente del consiglio.”

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo.

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