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Obblighi derivanti dalla comunione del muro divisorio

Due vicini confinanti ed un muro in comune che li separa; è importante per coloro che si trovano in queste condizioni conoscere quali sono gli obblighi derivanti dalla comunione del muro divisorio in questione.

Dalla limitazione che fa nascere il diritto a rendere comune un muro divisorio, derivano altre limitazioni che si traducono in obblighi per entrambi i vicini, divenuti comproprietari del muro stesso.

a) Obbligo della riparazione del muro comune.

La prima di queste altre limitazioni è quella prevista dall’art. 882 c.c. che fissa l’obbligo per tutti i comproprietari del muro di­visorio comune di eseguire le riparazioni e le ricostruzioni ad esso necessarie, (per mantenerlo in efficienza e perchè esso continui nella sua funzione), ripartendo tra essi le relative spese in proporzione ai diritti di ciascuno di essi sul detto muro (Vedi la prima figura che segue)

La necessità della esecuzione delle opere non può essere riconosciuta da uno solo dei comproprietari, occorrendo la decisione della maggioranza di essi come stabilito dalla legge.

Tale necessi­tà deve poi essere rivista in rapporto allo stato obbiettivo del muro, e cioè al di fuori di ogni interesse privato particolare.

Nel solo caso che le riparazioni o i lavori occorrenti al muro siano dovuti al fatto di uno dei comproprietari, sarà solo questi che dovrà sopportarne la intera spesa.

Potrà essere esonerato dalla sua quota di spese il cornproprietario che (non avendo un suo edificio che si appoggi al muro comune, nè essendo a lui addebitabile alcuno dei lavori occorren­ti), può rinunciare al diritto di comunione.

b) Figure esemplificative.

1° caso) — II muro mm’nn’ comune tra A e B separa due edifici che en­trambi ad essi appoggiano: 

Se necessita ripararlo nella zona abcd, (benchè questa riguardi essenzialmente la zona comprendente la parete ab dell’edificio di B) la relativa spesa va sostenuta e ripartita in parti uguali tra A e B, non essendo, i lavori occorrenti, addebitabili alla colpa di alcuno di essi.

   

2° caso) — Se il muro comune regge solo l’edificio di B, il proprietario A può esimersi dal pagare la sua quota rinunziando alla comunione dell’intero tratto di muro: (figura soprastante).

La rinuncia anzidetta non comprende la rinuncia al suolo sottostante (che è la striscia compresa tra l’asse RS, corrispondente al confine delle due proprietà, e la parete m’n’ del muro).

II muro comune mm’nn’ separa da un lato un edificio di A, e dall’altro tre edifici contigui e distinti, rispettivamente di B, C, e D (Figurasottostante)

      

Se la zona da riparare è, per un tratto aabb nella zona di muro comune tra A e C, e per un successivo tratto bbcc nella zona comune tra A e D, la relativa spesa va posta per una metà a carico di A; e per I’altra meta a ca­rico di C e D ripartendo tra questi tale spesa in rapporto alle lunghezze di muro riparato (o da ripararsi) ab a carico di D.

Se A è uno stabile in condominio, la quota di spesa a carico di quell’edificio va ripartita, a sua volta, tra tutti i condomini di detto stabile, in proporzione delle rispettive quote (millesimali) di proprietà nel condominio.

E’ evidente che se (negli esempi di cui alle due precedenti figure)  l’edificio di A venisse demolito, A può rinunciare alla comunione del muro divisorio comune mm’nn, ma (per l’art. 883 c.c.) deve sostenere a suo totale carico le riparazioni e le opere che la demolizione renderà necessarie per evitare ogni danno al vicino. 

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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