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Per quali ristrutturazioni interne non serve il Permesso di Costruire.

Una novità è stata introdotta da una Sentenza della Corte di Cassazione relativamente a molte ristrutturazioni interne che effettuate secondo certi criteri, non necessitano del Permesso di Costruire.

La Sentenza è la 37713/2012 del 1 ottobre 2012, con la quale la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso di un cittadino, il quale era stato condannato dalla Corte di Appello per avere commesso un illecito edilizio, quindi delle opere abusive.
 
La Corte di Appello di Lecce aveva confermato la sentenza del Tribunale ordinario di quella stessa sede – Sezione distaccata di Gallipoli, del 25 marzo 2011, di condanna, nel concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena di cinque mesi di arresto e di  Euro 23.000 di ammenda a carico di un cittadino,  imputato del reato di cui agli articoli 44, comma 1, lettere b) e c) del Testo Unico sull’Edilizia: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per aver eseguito, senza Permesso di costruire, lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
 
Più propriamente le opere effettuate, si trovano all’interno di preesistenti manufatti, e consistono nella creazione di un bagno e di una cucina, in un primo corpo di fabbrica, e di sette stanze (ciascuna da trenta metri quadrati) in un secondo corpo di fabbrica.
 
La Corte di Cassazione ha stabilito che i suddetti lavori sono stati eseguiti all’interno di volumetrie esistenti, per cui vi è stato solamente una ridistribuzione interna degli ambienti.
 
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Tali opere, rientrando nella volumetria esistente non hanno perciò determinato alcun aumento di volume, di superficie o di altezza, per i quali sarebbe stato necessario un Permesso di Costruire.
 
Fra l’altro non sono emerse neppure modifiche di prospetto o di cambio di destinazione d’uso iniziale.
 
Per tale motivo la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino convalidando il fatto che per i suddetti lavori è sufficiente una DIA, in quanto rientranti nell’ambito di una “Ristrutturazione leggera”.
 
Diverso sarebbe stato il caso, se le opere eseguite avessero comportato un aumento di volume esterno all’esistente oppure  di superficie coperta e di altezza con relativo aumento del volume dell’edificio.

Sentenza n° 37713/2012 del 1 ottobre 2012

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