Ripercorriamo il cammino che il Piano Casa ha intrapreso dal marzo 2009:
Per rilanciare un settore chiave della nostra economia quale è l’edilizia e, nello stesso tempo, andare incontro alle esigenze delle famiglie italiane, tenuto conto che l’85% vive in case di proprietà, il Presidente del Consiglio ha lanciato il 6 marzo 2009 la proposta di un Piano casa consistente in due progetti: il primo dà la possibilità al singolo cittadino di effettuare interventi di ampliamento e/o ricostruzione della propria abitazione. Il secondo, riguarda la semplificazione delle procedure burocratiche inerenti lavori di edilizia.
Interessiamoci del primo progetto, sul quale è intervenuto l’accordo tra Stato e Regioni sottoscritto il 31 marzo 2009.
In base all’accordo:
– Le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi per realizzare i seguenti obiettivi:
a) regolamentare interventi — che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni — al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;
b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell’efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l’autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;
c) introdurre forme semplificate e celeri per l’attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale. Tali interventi edilizi non possono riferirsi ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta.
Le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli interventi di cui alle lettera a) e b) sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico, nonché gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate.
La disciplina introdotta dalle leggi regionali avrà validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni. In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito, il Governo e il Presidente della Giunta regionale interessata, congiuntamente, determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l’accordo, anche ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003.
Ma vediamo adesso una tabella con il confronto fra le diverse Regioni che alla data odierna hanno approvato le apposite leggi regionali.
Si ricorda comunque che inizialmente, In base all’accordo, le Regioni si erano impegnate ad approvare entro 90 giorni proprie leggi in materia urbanistica contenenti eventuali aumenti di volumetria e/o la possibilità di demolizione e ricostruzione.
Queste sono le leggi regionali emanate:
Regioni o Provincie | Ampliamenti | Demolizione e
ricostruzione |
Interventi sul non residenziale | Termini per
la domanda in Comune |
Piemonte: – legge n.20 del 14 luglio 2009 |
+20%del volumefino a 200 mc/max1200mc a fine lavori | +25%del volume. 35% in casi eccezionali | si | 31/12/2011 |
Lombardia: – legge n. 13 del 16 luglio 2009 |
+20%del volume fino a 300 mc | +30% del volume | si | 30/04/2011 |
Veneto: – legge n. 14 dell’8 luglio 2009; |
+20%del volume. (+30%in casi particolari) | +40%del volume. (50% in casi particolari) | si | 11/07/2011 |
Toscana: – legge n. 24 dell’8 maggio 2009; |
+20%superficie utile fino a 70 mq | +35% superficie utile | no | 31/12/2010 |
Emilia Romagna: – legge n. 6 del 6 luglio 2009; |
+20%superficie utile max 70 mq (fino al 35% in casi particolari | +35%superficie utile (50% in casi particolari) | si | 31/12/2010 |
Umbria: – legge n. 13 del 26 giugno 2009; |
+20%superficie coperta fino a 70 mq | +25%superficie coperta (35% in casi particolari) | si | 30/12/2010 |
Puglia: – legge n. 14 del 30 luglio 2009; |
+20%del volume fino a 200 mc | +35%del volume (45%in casi particolari) | no | 23/11/2011 |
Lazio: – legge n. del 6 agosto 2009; |
+20%del volume fino a 200 mc o 62,5 mq (fino al 35% in casi particolari) | +35%del volume (40/50% in casi particolari) | si | 27/11/2011 solo per demolizione. Ricostruzioni oltre 3000 mq |
Valle d’Aosta -legge n. 24 del 4 agosto 2009 |
+20% del volume | +35% del volume (45% in casi particolari) | si | Nessuna scadenza |
Basilicata -legge n.25 del 7 agosto 2009 |
+20% superficie utile (25% in casi particolari) con aumento fino a 40 mq | +30%superficie utile (35/40% in casi particolari) | No (consentiti cambi di uso per il turistico) | 07/08/2011 |
Abruzzo -legge n.16 del 19 agosto 2009 |
+20%superficie utile max 200mc (minimo 9 mq in casi particolari) | +35%del volume (65% in casi particolari) | si | 27/12/2010 |
Marche -legge n.22 dell’8 ottobre 2009 |
+20%del volume max 200mq (max 95 mq finali per edifici sotto 80 mq) | +35% del volume | si | 30/05/2011 |
Sardegna -legge n.4 del 23 ottobre 2009 |
+30% del volume (39% in casi particolari) | +30% del volume (40/45% in casi particolari) | si | 01/05/2010
1/11/2012 fine lavori |
Liguria -legge n.49 del 3 novembre 2009 |
+60 mcfino a 200mc, +20% fino a500mc,+10% 15% in casi particolari) fino a 1000mc | +35% solo per edifici incongrui | no | dal 04/01/2010 al 09/11/2011 |
Campania Legge n. 19 del 29 dicembre 2009 |
+ 20%del volume su edifici fino 1000 mc | + 35% del volume
+50% (in casi particolari) |
si | 30/11/2011 |
Molise – Legge Regionale 30/2009.
con deroghe alla legge antisismica (In discussione) |
In attesa chiarimento | |||
Calabria In attesa della Legge Regionale |
||||
Friuli Venezia Giulia
Legge Regionale 19/2009 |
+35% del volume con max 200mc | +50% solo per edifici incongrui
(Con convenzione) |
si | 18/11/2014 |
Sicilia | Legge Regionale da approvare entro il 31/ 01/2010 |
Nelle province autonome
Bolzano
– delibera di giunta n. 1609/2009
Ampliamenti 200mc fino a 160 mq. Demolizioni e ricostruzioni 5/10% volumetria. Interventi sul non residenziale: si per il turistico. Termine per la domanda in Comune 31/12/2010 termine per inizio lavori.
Trento
La provincia ha varato delle proprie norme per la ripresa edilizia (Legge 2/2009)
I singoli Comuni devono recepire il Piano Casa della propria Regione, integralmente o stabilendo nuovi limiti e deroghe.
Chi legge detto articolo, dovrà quindi controllare lo status quo presso il proprio Comune.
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
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